Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17218 del 18/08/2020

Cassazione civile sez. II, 18/08/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 18/08/2020), n.17218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25390/2018 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in Roma Via Degli Scipioni,

288 presso lo studio dell’avvocato Benedetto Giovanni Carbone, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma Velletri e

Civitavecchia, elettivamente domiciliato in Roma via Costantino

Morin 45 presso lo studio dell’avvocato Alessandro Giacchetti che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

Procura Generale della Repubblica c/o Corte Appello di Roma, Procura

Generale della Repubblica c/o Corte di Cassazione;

– intimati –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il

06/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

partecipata del 12/12/2019 dal cons. Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine il rigetto del ricorso;

uditi i difensori delle parti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento disciplinare del 17.12.2013 la Commissione Regionale di Disciplina del Lazio irrogò al notaio S.P. la sanzione di otto mesi di sospensione per aver minato l’autonomia, il prestigio ed il decoro della professione notarile, in violazione dell’art. 147, lett. a) e b) L. not., organizzando la propria attività professionale in forma di centro servizi, gestito da terzi.

La Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento del reclamo del notaio, confermò il giudizio di responsabilità disciplinare, ma ridusse la sanzione da otto a sei mesi di sospensione, applicando le attenuanti generiche.

La Corte di cassazione, adita con il ricorso principale del notaio e quello incidentale del Consiglio Notarile, in accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale annullò l’ordinanza della Corte di appello di Roma, con rinvio ad altra sezione, ritenendo meramente apparente la motivazione della statuizione concernente la concessione delle attenuanti generiche.

In sede di rinvio la Corte di appello di Roma ha rigettato il reclamo proposto dal Dott. S. avverso il provvedimento disciplinare de quo ed ha condannato il medesimo alle spese di causa.

A fondamento della propria decisione la Corte d’appello ha ritenuto di non poter concedere le attenuanti generiche sia in ragione del profilo soggettivo dell’incolpato, sia in ragione del profilo oggettivo dell’illecito.

Avverso quest’ultima pronuncia il Dott. S. ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi.

L’intimato Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia ha presentato controricorso.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio partecipata del 12 dicembre 2019, per la quale il ricorrente ha depositato una memoria e in cui il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 144 e 145 L. not., nonchè dell’art. 62 bis c.p., in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa negandogli le attenuanti generiche in ragione di una condanna disciplinare nelle more intervenuta a carico del Dott. S. per un altro, differente, illecito deontologico; in tal guisa, argomenta il ricorrente, la Corte capitolina avrebbe applicato in malam partem un criterio di valutazione relativo al profilo dell’incolpato, previsto dall’art. 133 c.p., comma 2, espressamente escluso proprio dall’art. 62 bis c.p..

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, in quanto esso attinge soltanto una delle due rationes decidendi su cui si fonda l’impugnato diniego di concessione delle attenuanti generiche, ossia quella relativa al profilo soggettivo dell’incolpato; il ricorrente, tuttavia non attinge l’altra argomentazione che pure la Corte d’appello spende per negare le attenuanti generiche, relativa al profilo oggettivo dell’illecito (“i fatti accertati dalla CO.RE.DI. sono eccezionalmente gravi e lesivi della dignità e del decoro della professione notarile”, vedi pag. 6, ultimo capoverso, della sentenza).

Può altresì aggiungersi che l’apprezzamento sulla concedibilità delle attenuanti generiche rientra nei poteri del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non sotto il profilo del vizio motivazionale, per omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o per inesistenza o mera apparenza della motivazione; vizio che questa Corte ha ravvisato nella prima sentenza della Corte d’appello, che per tale ragione è stata cassata, ma che il Dott. S. non ha dedotto nel presente ricorso avverso la sentenza resa in sede di rinvio.

Con il secondo motivo di ricorso, anch’esso riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 394 c.p.c. in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa consentendo, nel corso del giudizio di rinvio, l’acquisizione della sentenza con la quale era stata confermata la condanna disciplinare del Dott. S. per un diverso illecito deontologico. In tal modo, si argomenta nel mezzo di ricorso, la Corte capitolina avrebbe, per un verso, violato il divieto di introdurre nuove prove e di estendere gli elementi di valutazione già delineati nelle fasi anteriori al rinvio, e, per altro verso, illegittimamente valutato tale pronuncia per denegare la concessione delle attenuanti generiche.

Anche il secondo motivo va giudicato, al pari del primo, inammissibile per carenza di interesse, in quanto censura l’utilizzazione di un documento che la Corte d’appello ha considerato ai fini dell’indagine sul profilo soggettivo della concedibilità delle attenuanti generiche; concedibilità comunque esclusa, nell’impugnata sentenza, anche in relazione al profilo oggettivo della gravità della trasgressione disciplinare.

Il ricorso va quindi in definitiva rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.000, oltre Euro 200 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA