Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17218 del 11/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17218 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 5236-2012 proposto da:
FEDERICI PAOLA FDRPLA40A47H501Q, GANDINI ANNA
GRAZIA, DE LUCA PASQUALINA, n.q. di erede di Potenza
Carmelo,elettivamente domiciliate in ROMA, LARGO DEI
LOMBARDI, 4, presso lo studio dell’avvocato PASCAZI PAOLO,
che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANGELO
CASILE, ARENA GREGORIO giuste procure in calce al ricorso;

– ricorrenti contro
AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L’ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE, in persona del
legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 11/07/2013

- controricorrente avverso la sentenza n. 454/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 17/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

Ric. 2012 n. 05236 sez. ML – ud. 20-05-2013
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Ric. 2012 n. 05236 sez. ML – ud. 20-05-2013
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FATTO E DIRITTO
Atteso che e’ stata depositata relazione del seguente contenuto.
1.- Federici Paola e altri, con ricorso al Giudice del lavoro di Roma
convenivano in giudizio l’ENEA, di cui erano stati dipendenti, per ottenere la
liquidazione, in aggiunta a quanto spettante a titolo di trattamento di fine
rapporto, delle maggiori somme maturate per effetto della polizza assicurativa
(c.d. polizza n. 52900) stipulata in fra l’ENEA e l’INA, di cui erano beneficiari
i dipendenti dell’Agenzia.
2.- Rigettata la domanda con sentenza n. 22496/2005 e proposto appello
dai lavoratori, la Corte d’appello di Roma con sentenza n. 454/11, rigettava
l’impugnazione ponendo in luce che la convenzione ENEA-INA aveva le
caratteristiche del contratto a favore di terzi con la finalità di assicurare ai
dipendenti le somme dovute per il t.f.r. e, allo stesso tempo, ed era funzionale,
altresì, all’interesse proprio dell’Ente all’efficienza della propria gestione
finanziaria.
Con il contratto di assicurazione, l’Agenzia si assicurava le
disponibilità economiche necessarie a far fronte agli oneri derivanti dalla
maturazione del trattamento di fine rapporto dei dipendenti ENEA.
Di contro non esisteva interesse dell’Ente a beneficiare i dipendenti,
all’atto delle percezione del t.f.r., anche emolumenti aggiuntivi rappresentati dal
plusvalore maturato rispetto alle somme versate a titolo di premio ed aggiornate
secondo le percentuali di legge.
3.- Avverso la sentenza resa in grado di appello proponevano ricorso
Federici Paola e altri.
4.- Si è costituita con controricorso l’Agenzia per le Nuove Tecnologie,
l’Energia e lo Sviluppo economico sostenibile, già ENEA.
5.- Parte ricorrente deduce, dopo aver ripercorso lo svolgimento del
giudizio, in fatto e in diritto, i seguenti motivi di ricorso, come di seguito
riportati, in sintesi:
1) violazione dell’art. 1362 c.c., e segg., in relazione agli artt. 1325 e
1411 c.c. ed al R.D.L. n. 5 del 1942, art. 4, prospettando che, in ragione di una
corretta interpretazione della polizza 52900, alla parte attrice spetterebbe
l’intero montante assicurativo (non essendovi nel contratto di assicurazione
alcuna limitazione di esso al t.f.r. maturato), quantomeno per la quota relativa ai
rendimenti finanziari derivanti dall’investimento dei premi versati;
2) violazione dell’art. 421 c.p.c., comma 2, e art. 437 c.p.c., comma 2,
esponendosi la mancata acquisizione da parte del giudice di merito del
certificato assicurativo rappresentante la polizza individuale del dipendente
ENEA, conseguenza di un apodittico giudizio di superfluità, senza riferimento
alle esigenze probatorie, in considerazione del fatto che il documento è
nell’esclusiva disponibilità della convenuta;
3) carenza di motivazione, avendo il giudice di merito omesso la
considerazione di fatti e documenti decisivi proposti alla sua attenzione,
basando invece il suo convincimento su dati parziali, quali il solo art. 1 della
convenzione, omettendo l’analisi integrale e coordinata del contratto
assicurativo e degli altri documenti sottoposti, tra cui la fondamentale relazione
redatta dal consulente tecnico di ufficio nominato da diverso Collegio della
Corte d’appello in altra analoga controversia.

Il Presidente

6.- La giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in
controversia analoga a quella ora in esame, ha ritenuto che “in materia di
indennità di fine rapporto, la normativa di cui alla legge n. 297 del 1982, non
preclude che, in generale, possano essere corrisposte, alla cessazione del
rapporto, erogazioni integrative aventi natura e funzioni diverse dal trattamento
di fine rapporto, purché esse siano ricollegate al contratto di lavoro, nel quale
devono trovare una giustificazione causale idonea ad escludere una
disposizione derogatoria alla disciplina legale. Deve, pertanto, escludersi che
siano da corrispondere ai lavoratori le maggiori somme maturate per l’effetto di
una polizza assicurativa stipulata dal datore di lavoro, allorché, in ragione della
struttura della provvista e dalla modalità di erogazione degli importi, risulti che
essa sia stata costituita a beneficio della gestione e delle finalità proprie del
datore di lavoro, al fine di assicurare la corresponsione dell’indennità di fine
rapporto ai dipendenti, e non preveda in favore di questi ultimi utilità
economiche ulteriori rispetto alle somme a garanzia del trattamento di fine
rapporto” (Sezioni Unite, 12.10.09 n. 21553).
I principi così enunciati sono stati ribaditi, in relazione a controversia
analoga a quella in esame, dalla successiva Cass., ordinanza n. 2039 del 2012.
7.- Essendosi il giudice di merito adeguato ai principi di diritto sopra
richiamati, il ricorso sembra manifestamente infondato”.
Il Collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e le conclusioni
della relazione. Pertanto rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e
sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento
delle spese del presente giudizio che liquida in euro tremila per compensi
professionali, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 20 maggio 2013

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