Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17217 del 22/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/07/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 22/07/2010), n.17217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AUTOMOTIVE LIGHTING ITALIA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE N. 21/23 presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO

RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati TOSI

PAOLO BONAMICO FRANCO, DIRUTIGLIANO DIEGO, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

FEDEREZIONE IMPIEGATI ED OPERAI METALLURGICI FIOM – CGIL PROVINCIA DI

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio

dell’avvocato COSSU BRUNO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato POLI ELENA, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1331/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 26/07/2005 r.g.n. 839/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. STEFANO MONACI;

udito l’Avvocato BRUNO COSSU;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’oggetto della controversia e’ costituito dal carattere antisindacale, o meno, del comportamento tenuto dalla societa’ Automotive Lighting Italia che aveva impedito alla Fiom – Cgil di tenere le assemblee richieste nei giorni 14 e 15 luglio 2003.

Il sindacato otteneva un decreto ai sensi dell’art. 28 dello statuto dei lavoratori e la societa’ presentava opposizione avverso di esso.

Costituitosi il contraddittorio, il giudice di primo grado accoglieva l’opposizione proposta.

Con sentenza n. 1331/05 la Corte di Appello di Torino andava in contrario avviso e riteneva, che il comportamento dell’azienda fosse stato antisindacale, respingendo sia l’opposizione al decreto che l’appello incidentale dell’azienda.

2. La sentenza rilevava che venivano proposte due diverse interpretazioni della L. n. 300 del 1970, art. 20 (Statuto dei lavoratori), una che legava indissolubilmente i primi due commi, trasportando in sostanza nel comma 2 il limite di dieci ore previsto nel comma 1, ed una che leggeva i due commi in modo separato ed autonomo. Secondo la Corte d’Appello di Torino, pero’, la lettera della norma era chiara e non poteva condurre a conclusioni diverse da quelle fatte palesi dal significato proprio delle parole.

L’art. 20, comma 1 disciplinava il diritto di riunione dei lavoratori ed accordava tale diritto all’interno dell’unita’ produttiva in cui gli stessi prestavano la loro opera, senza limiti di sorta al di fuori dell’orario di lavoro, e nei limiti di dieci ore annue retribuite durante l’orario di lavoro.

L’utilizzazione del plurale (“I lavoratori hanno diritto di riunirsi”) era la conseguenza grammaticale dell’impossibilita’ per un singolo lavoratore di riunirsi da solo e non forniva percio’ alcun valido suggerimento interpretativo nel senso di identificare una collettivita’ di lavoratori quali titolari del diritto.

I diritto di riunione era chiaramente attribuito ad ogni singolo lavoratore come dimostrava il fatto che il limite del diritto era rappresentato da dieci ore retribuite, limite evidentemente individuale e non collettivo.

Al contrario, il secondo comma dell’art. 20 disciplinava testualmente le riunioni ed attribuiva il diritto di indizione nonche’ di determinazione dell’ordine del giorno alle rappresentanze sindacali aziendali senza prevedere limiti di sorta nella indizione stessa.

Il lavoratore era titolare del diritto di riunirsi e poteva esercitare tale diritto illimitatamente al di fuori dell’orario di lavoro e nel limite di dieci ore durante l’orario di lavoro;

l’esercizio di questo diritto era sottoposto, pero’, alla condizione dell’indizione della riunione da parte delle rappresentanze sindacali aziendali perche’ non erano consentite assemblee autoconvocate.

Questa disciplina era dettata dall’esigenza di consentire alle rappresentanze sindacali aziendali di filtrare le richieste di assemblea provenienti dalla base evitando che il monte ore disponibile in favore di ogni lavoratore potesse essere disperso in assemblee frammentarie.

3. Avverso la sentenza di appello, depositata in cancelleria il 26 luglio 2005 e notificata il 4 maggio 2006, la societa’ Automotive Lighting Italia ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi di impugnazione, notificato, in termine, il 3 luglio 2006.

L’intimata Federazione Impiegati ed Operai Metallurgici Fiom – Cgil Provinciale di (OMISSIS) ha resistito con controricorso notificato, in termine, il 12 agosto 2006.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nel primo motivo di impugnazione la societa’ denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg. in riferimento all’art. 4 dell’Accordo Interconfederale del 20.12.1993, e la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 dello Statuto dei Lavoratori.

Secondo la ricorrente il diritto reclamato dalla Fiom Cgil si fondava sulla sola previsione dell’art. 4 dell’Accordo Interconfederale.

La norma prevedeva che i componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) subentrassero ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) nei diritti, permessi e liberta’ aziendali previsti dalla L. n. 300 del 1970, e che, in favore delle organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni sindacali che avevano stipulato il contratto collettivo, erano fatti salvi alcuni diritti, tra gli altri, e, tra gli altri, quello di “indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite spettanti a ciascun lavoratore L. n. 300 del 1970, ex art. 20”.

La ricorrente critica la lettura data dalla sentenza allo stesso art. 20.

Secondo la sua interpretazione, invece, il limite delle dieci ore annue complessive per assemblee da svolgersi durante l’orario di lavoro si riferiva al diritto di riunirsi, attribuito alla collettivita’ dei lavoratori, e non alla partecipazione individuale all’assemblea di ogni singolo lavoratore.

Questa ultima, del resto, non poteva essere controllata dall’azienda.

Il successivo punto 6 dello stesso accordo disponeva, inoltre, che restavano intestati anche alle Organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti alcuni diritti, tra cui quello di “indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, nei limiti di 3 ore annue, restando le rimanenti 7 riservate alle iniziative delle Rsu”.

Secondo la ricorrente questo dimostrava la volonta’ delle organizzazioni sindacali, che avevano sottoscritto l’accordo, che il limite di ore annue (suddivise in tre ore per le organizzazioni sindacali, e sette ore per le RSU) andava riferito al monte ore complessive delle assemblee, non al monte ore attribuito a ciascun lavoratore.

2. Nel secondo motivo la Automotive Lighting deduce la violazione e falsa applicazione in riferimento all’art. 4 dello stesso Accordo Interconfederale 20.12.1993.

Sostiene che, ove interpretata nel senso ritenuto dalla Corte d’Appello di Torino, la disposizione contrattuale collettiva sarebbe stata illegittima, perche’ avrebbe comportato una deroga non consentita alla normativa stabilita dalla L. n. 300 del 1970, art. 20.

Questa norma delegava alla contrattazione collettiva la possibilita’ di fissare “ulteriori modalita’ per l’esercizio dei diritto di assemblea”, ma non quello di adottare modalita’ diverse.

A suo parere la ripartizione in frazioni percentuali del monte ore di assemblea tra organizzazioni sindacali e RSU poteva essere legittima solo se inerente a diritti aggiuntivi, mentre i diritti riservati dalla legge alle RSA dovevano considerarsi trasferiti per intero alle RSU. Il diritto di indizione di assemblea spettava, percio’, alle RSU e non alle singole organizzazioni sindacali.

4. I motivi del ricorso e tutte le numerose censure in cui esse si articolano, da esaminarsi congiuntamente per riguardare questioni strettamente connesse, vanno accolti perche’ privi di fondamento risultano le argomentazioni delle impugnata sentenza.

Questa Corte di cassazione ha di recente statuito che “in tema di diritto dei lavoratori a riunirsi in assemblea durante l’orario di lavoro, il limite temporale di dieci ore annue retribuite, previsto dalla L. n. 300 del 1970, art. 20, comma 1 con salvezza delle migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva, va riferito alla generalita’ dei lavoratori dell’unita’ produttiva e non ai singoli lavoratori, e nella suddivisione del monte ore tra organizzazioni e rappresentanze sindacali trova applicazione il criterio della prevenzione nelle convocazioni, dovendo escludersi che l’accordo interconfederale 20 dicembre 1993 (che ha riservato sette ore annuali di assemblea retribuita alle RSU e le ulteriori tre ore ai sindacati stipulanti il c.c.n.l. applicato nell’unita’ produttiva) abbia attribuito il monte ore complessivo a ciascuna organizzazione sindacale. Ne’ tale disciplina contrasta con i principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza, tutela sindacale e tutela dei lavoratori, non avendo essa ad oggetto il diritto all’assemblea in se’, ma quello all’assemblea retribuita, e dovendosi giustapporre a tali principi quelli della tutela della proprieta’ e del diritto di impresa.” (Cass. civ., 16 luglio 2009, n. 16596) Nel pervenire a tale statuizione i giudici di legittimita’ hanno sottolineato – nella lettura congiunta dei primi due commi dell’art. 20 stat. lav. – che le assemblee, per loro natura, debbono riguardare la generalita’ dei lavoratori dell’unita’ produttiva o gruppi di essi (ad esempio, un’assemblea per il settore della produzione ed un’altra per il settore commerciale) talche’ il monte ore retribuite va riferito alla generalita’ dei lavoratori, destinatari dell’invito all’assemblea, ovvero ai gruppi cui l’assemblea si riferisce. Il comma secondo finisce, quindi, per fornire la chiave interpretativa del comma 1, nel senso che l’assemblea deve riguardare una collettivita’ di lavoratori e non il singolo, con la conseguenza che il “monte ore” va riferito al gruppo dei lavoratori che sono stati convocati, a prescindere dal fatto che il singolo lavoratore partecipi, o meno, o meno all’assemblea in questione.

Il citato art. 20, comma 4 prevede anche che ulteriori modalita’ per l’esercizio del diritto possano essere stabilite nei contratti di lavoro, anche aziendali. Il che e’ avvenuto con l’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, che – proprio sul presupposto che il diritto di assemblea abbia come destinatari la generalita’ dei lavoratori o gruppi di essi interessati a problematiche comuni – ha riservato sette ore annuali di assemblea retribuita alle rappresentanze sindacali unitarie, mentre le ulteriori tre ore vengono riservate, singolarmente o congiuntamente, ai sindacati stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’unita’ produttiva. Ne consegue che se anche l’accordo menziona le dieci ore come “spettanti a ciascun lavoratore”, tale espressione non assume rilevanza alcuna per la tematica in oggetto, perche’ prevede che ogni singolo lavoratore ha il potere di partecipare o meno alle assemblee convocate. Ne’ puo’ sottacersi che una siffatta interpretazione del dato normativo trova conforto – come emerge anche dai lavori preparatori – in un corretto ed equilibrato bilanciamento tra due interessi a copertura costituzionale; bilanciamento che impedisce che negli stabilimenti o nelle diverse unita’ produttive di una azienda, possano essere indette assemblee sindacali a ripetizione, con una minima percentuale di lavoratori aventi diritto, e con l’ulteriore conseguenza della non consumazione del monte ore finche’ l’ultimo lavoratore, partecipante in concreto all’assemblea, non abbia esaurito le dieci ore. Circostanza inoltre quest’ultima non verificabile dal datore di lavoro per non avere costui il potere di controllare se e quali lavoratori partecipano ad una determinata assemblea (cfr. sul punto Cass. 17 maggio 1985 n. 3038; Cass. 7 maggio 2000 n. 5442).

Quanto sinora detto fa ritenere manifestamente infondata ogni questione di illegittimita’ costituzionale in ragione proprio del gia’ ricordato bilanciamento di interessi in quanto ai principi di uguaglianza, dignita’ personale, tutela del lavoro e liberta’ sindacale, da una parte, fanno riscontro la tutela della proprieta’ ed il diritto di impresa dall’altra (cfr. ancora : Cass. 16 luglio 2009 n. 1659 cit.). In ragione dei compiti di nomofilachia della Corte di cassazione – che hanno trovato una tutela rafforzata nelle recenti novelle del 2006 e 2009 – vanno ribaditi i principi gia’ enunciati dalla giurisprudenza di legittimita’, non essendo state avanzate in questa sede ragioni capaci di metterne in discussione la validita’.

5. Per concludere, quindi, non puo’ configurarsi nel caso di specie attivita’ antisindacale da parte della societa’ ricorrente per essersi esaurito il monte orario ex art. 20 stat. lav. per la convocazione delle assemblee.

Non occorrendo una specifica attivita’ istruttoria, la Corte puo’, e deve, a seguito della cassazione della impugnata sentenza, decidere la causa nel merito, in applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ultima parte, accogliendo l’opposizione presentata dall’impresa al decreto a suo tempo emesso ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 28 (Statuto dei Lavoratori). Tenuto conto della complessita’ della fattispecie, dimostrata anche dal diverso esito della controversia nelle successive fasi del procedimento, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione al decreto ex art. 28 dello Statuto.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA