Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17217 del 19/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 19/08/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 19/08/2016), n.17217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16705-2015 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 190, presso l’AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE

ITALIANE, rappresentata e difesa dagli avvocati DORA DE ROSE e

ROSSANA CLAVELLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.A.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA A. MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE SALVAGO,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3705/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/04/2015 r.g.n. 311/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato CLAVELLI ROSSANA;

udito l’Avvocato SALVAGO GABRIELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Roma con sentenza del 31.10.2012 dichiarava l’illegittimità della causale apposta al primo contratto di somministrazione tra P.A.M. ed Adecco Italia spa e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con le Poste con mansioni di operatore di call center dall’8.11.2004; le Poste comunicavano alla P. la riammissione in servizio a decorrere dal 21.1.2013 con orario di lavoro di 20 ore settimanali. La P. comunicava la sua indisponibilità a sottoscivere il contratto in quanto i precedenti contratti sottoscritti tra le parti erano per 36 ore; le Poste comunicavano a loro volta il recesso dal rapporto per arbitraria assenza dal servizio. La P. impugnava il recesso allegando che le Poste avevano modificato le condizioni di lavoro e pertanto ex art. 1460 c.c. era legittima l’eccezione di inadempimento. Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda con ordinanza del 1.7.2014 e con ordinanza n. 70177/2014 veniva invece accolta l’opposizione delle Poste in quanto, per il Tribunale, l’eccezione di inadempimento non era fondata potendo la lavoratrice svolgere la propria prestazione per 20 ore nelle more delle delibazione di eventuali istanze giudiziarie. La Corte di appello di Roma con sentenza del 14.4.2015 accoglieva invece il reclamo della P., annullava il licenziamento intimato e condannava le Poste alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro con condanna al risarcimento come indicato in sentenza. La Corte territoriale osservava che l’eccezione di inadempimento della lavoratrice era fondata posto che la riammissione in servizio era condizionata all’accettazione di una riduzione di orario (che nei contratti successivi al primo rapporto di somministrazione era stato elevato a tempo pieno) da 36 a 20 ore. L’inadempimento delle Poste era di tale gravità da giustificare la reazione della P.. Posto che nessun inadempimento poteva ascriversi ex art. 1460 c.c. alla P. non sussisteva il fatto contestato con conseguente applicabilità alla fattispecie dell’ordine di reintegrazione.

Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso le Poste con tre motivi corredato da memoria; resiste controparte con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega l’omesso esame circa un fatto decisivo in ordine alle modalità di ripristino del rapporto. Il contratto di somministrazione dichiarato nullo era di part-time.

Il motivo è palesemente inammissibile in quanto la Corte di appello ha esaminato quanto dedotto e cioè che il contratto dichiarato invalido era part-time e non full-time; si intende, quindi criticare la motivazione della sentenza impugnata sviluppando censure che non sono più consentite dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c. applicabile ratione temporis (cfr. Cass. S.U. 8053/2014).

Con il secondo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. Non sussistevano gli estremi di applicabilità dell’art. 1460 c.c. in quanto la Corte di appello aveva giudicato invalido un rapporto di somministrazione part-time e accertato la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato con le Poste avente le medesime caratteristiche. Inoltre, anche ad ammettere che il rapporto tra le parti fosse stato trasformato in un contratto a tempo pieno, la lavoratrice avrebbe dovuto accettare la proposta e rivendicare i propri diritti in via giudiziaria, senza rifiutare la prestazione.

Il motivo è fondato posto che la sentenza della Corte di appello che, a monte dell’attuale controversia, ha dichiarato l’invalidità del contratto di somministrazione e accertato la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato tra le parti, lo ha fatto con pacifico riferimento ad un contratto part- time di 20 ore: correttamente quindi le Poste hanno eseguito l’ordine di riassunzione proponendo un contratto avente caratteristiche temporali coincidenti con quanto accertato dalla Corte di appello. Non si vede come successivi contratti di somministrazione di durata predeterminata, in ipotesi del tutto legittimi in quanto non risulta che siano stati dichiarati invalidi, tra la P. e l’Adecco abbiano potuto novare un contratto a tempo indeterminato precedente intercorso, come da accertamento giudiziario, tra altre parti. Pertanto non sussistono i presupposti per l’applicabilità dell’invocato art. 1460 c.c. in quanto la proposta delle Poste era perfettamente legittima in relazione all’ordine giudiziale cui si intendeva ottemperare. Il rifiuto della P. al prendere servizio appare pertanto privo di alcuna giustificazione.

Si deve quindi accogliere il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. La controversia peraltro può essere decisa nel merito non necessitando di ulteriori approfondimenti istruttori posto che la domanda di dichiarazione dell’illegittimità del recesso appare palesemente infondata in quanto motivata su un’ eccezione di inadempimento della quale, come detto, mancavano i presupposti.

Va assorbito il terzo motivo con si contestano le conseguenze della dichiarazione di illegittimità dell’impugnato licenziamento.

Sussistono giusti motivo per compensare tra le parti le spese dei giudizi di merito, stante le alterne vicende degli stessi ed i problemi di raccordo con precedenti fasi giudiziarie. Le spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate come al dispositivo, vanno invece poste a carico della parte soccombente.

La Corte ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo motivo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda.

Compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito, con condanna di parte resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.100,00 di cui Euro 100,00 esborsi; oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA