Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17217 del 18/08/2020

Cassazione civile sez. II, 18/08/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 18/08/2020), n.17217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 197/2016 proposto da:

C.D., P.D., elettivamente domiciliati in Roma

V.le dei Parioli 76 presso lo studio dell’avvocato Severino D’Amore,

e rappresentati e difesi dall’avvocato Carlo Vaudetti;

– ricorrenti e c/ricorrenti all’incidentale –

contro

Consorzio Imprese Grugliasco CON. I.G., elettivamente domiciliato in

Roma Via Lucio Sestio 12 presso lo studio dell’avvocato Francesca

Lalli, e rappresentato e difeso dall’avvocato Vittorio Del Monte;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 945/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2019 da Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi

e l’accoglimento dei restanti motivi del ricorso principale e per il

rigetto dei primi due motivi e accoglimento dei restanti motivi del

ricorso incidentale;

uditi i difensori delle parti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Consorzio Imprese Grugliasco – CON. I.G. si opponeva al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Torino lo aveva condannato a pagare agli architetti P.D. e C.D. la somma di Euro 1.272.782,74 a titolo di compenso per le prestazioni professionali da costoro svolte per la realizzazione di un complesso industriale sito in (OMISSIS), concernenti la progettazione, la stesura di capitolati e contratti, la direzione dei lavori, la cura degli adempimenti in materia di sicurezza.

Nell’atto di opposizione il Consorzio chiedeva, in via riconvenzionale, pronunciarsi la risoluzione del contratto d’opera professionale intercorso con i convenuti opposti, per fatto e per colpa di questi ultimi, e condannarsi costoro alla restituzione degli importi già incassati, nonchè al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Torino, per quanto qui ancora interessa, accoglieva l’opposizione limitatamente alla quantificazione del compenso spettante ai professionisti, facendo proprie le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio disposta per valutare la corretta esecuzione dell’opera prestata e la congruità del corrispettivo preteso; il Tribunale, quindi, revocava il decreto opposto e condannava il Consorzio a pagare agli architetti l’importo di Euro 651.468,89 oltre accessori.

La Corte d’appello di Torino, investita dell’appello principale dei professionisti e dell’appello incidentale del Consorzio, rigettava entrambe le impugnazioni e confermava interamente la sentenza di primo grado, la cui motivazione faceva in larga parte propria.

La sentenza della Corte distrettuale è stata impugnata per cassazione dagli architetti P. e C. sulla scorta di sei motivi; il Consorzio Imprese Grugliasco – CON. I.G. ha presentato controricorso con ricorso incidentale articolato in quattro motivi, al quale i ricorrenti principali hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale.

La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 12 dicembre 2019, in cui il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe e per la quale entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi del ricorso principale gli architetti C. e P. attingono la statuizione dell’impugnata sentenza che ha ritenuto che il compenso loro spettante andasse determinato in base al disciplinare di incarico del 31/7/2001 invece che in base all’accordo integrativo del 31/3/2004, più favorevole ai professionisti, convenzionalmente destinato ad operare nella sola ipotesi di revoca dell’incarico da parte del committente. La Corte di appello ha infatti condiviso il giudizio del Tribunale secondo cui, nel momento in cui il Consorzio ha revocato l’incarico agli architetti, il rapporto d’opera era già cessato a seguito della comunicazione da questi ultimi inviata al medesimo Consorzio in data 8/7/2005; con conseguente irrilevanza della revoca da parte del committente e, quindi, inapplicabilità dell’accordo integrativo del 31/3/2004.

In particolare, con il primo motivo, riferito alll’art. 360 c.p.c., n. 3 si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 e 2237 c.c. in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa statuendo, in conformità al primo giudice, che gli architetti P. e C. sarebbero receduti dall’incarico professionale, ai sensi dell’art. 2237 c.c., con la suddetta comunicazione dell’8/7/2005. Tale statuizione – sulla cui base l’impugnata sentenza ha ritenuto irrilevante la successiva revoca dell’incarico professionale da parte del committente ed ha pertanto giudicato inapplicabile il suddetto accordo integrativo del 31/3/2004 – sarebbe viziata, secondo i ricorrenti, dall’erronea confusione tra sospensione della prestazione e recesso dal rapporto di opera professionale; confusione in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa qualificando come manifestazione di volontà di recesso la dichiarazione negoziale di sospensione della prestazione per inadempimento del committente contenuta nella missiva inviata dagli architetti al Consorzio in data 8/7/2005.

Con il secondo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 5 e 3 si lamenta, poi, per un verso, l’omesso esame circa più fatti che sono stati oggetto di discussione fra le parti, indicati come decisivi ai fini della esclusione della volontà di recesso degli architetti dal contratto d’opera professionale e, per altro verso, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1324 c.c., in coordinamento con gli artt. 1362,1363,1366 c.c., in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa mal governando i canoni ermeneutici degli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale.

I primi due mezzi, da trattare congiuntamente, sono complessivamente fondati.

In via preliminare va disatteso, in linea di diritto, l’assunto del controricorrente secondo cui la regola di diritto inadimplenti non est adimplendum non troverebbe applicazione ai contratti d’opera professionale. Al contrario, l’applicabilità dell’art. 1460 c.c. ai contratti d’opera professionale è stata espressamente riconosciuta da questa Suprema Corte sia con riferimento all’ipotesi in cui l’eccezione di inadempimento venga sollevata dal committente (cfr. Cass. n. 11304/12), sia con riferimento all’ipotesi, quale quella qui in esame, in cui l’eccezione di inadempimento venga sollevata dal professionista (cfr. Cass. n. 26973/17: “In materia di contratto d’opera intellettuale il rimedio contrattuale della eccezione di inadempimento è legittimamente esperibile dal professionista nel caso in cui il cliente non abbia assolto l’obbligo di anticipare le spese occorrenti per il compimento dell’opera ex art. 2234 c.c., purchè la sospensione della prestazione avvenga secondo buona fede, cioè non sia attuata in modo tale da determinare al cliente un pregiudizio irreparabile, dovendo a tal fine aversi riguardo alla tempestività della contestazione dell’inadempimento dal professionista al cliente, idonea a consentire a quest’ultimo di assumere le iniziative opportune per salvaguardare l’interesse o la utilità perseguita con l’attuazione del contratto”).

Tanto premesso, il Collegio rileva che l’impugnata sentenza, là dove afferma che “gli appellati, come risulta dalla lettera datata 8.7.2005, dichiarando di autosospendersi dall’incarico, hanno esercitato il diritto di recesso previsto dall’art. 2237 c.c.” (pag. 9, ultimo capoverso) non esamina la conformità a buona fede della sospensione della prestazione da parte degli architetti, ma afferma, del tutto apoditticamente, che costoro “dichiarando di autosospendersi dall’incarico, hanno esercitato il diritto di recesso previsto dall’art. 2237 c.c.”. Tale affermazione confonde la sollevazione dell’eccezione di inadempimento con l’esercizio del recesso ex art. 2237 c.c. (incorrendo quindi nel vizio di violazione di legge denunciato col primo motivo) e non rispetta i canoni legali di ermeneutica negoziale (come denunciato col secondo motivo). La Corte subalpina infatti, per un verso, non dà alcun conto delle ragioni per le quali assegna all’espressione utilizzata nella menzionata lettera dell’8/7/2005 e trascritta a pag. 13, ultimo capoverso, del ricorso (“nell’attesa dei necessari chiarimenti… sospendiamo ogni prestazione”), il significato, difforme dal suo tenore letterale, di recesso dal contratto (ossia di “cessazione” dell’erogazione della prestazione) invece che il significato, conforme al suo tenore letterale, di “sospensione” dell’erogazione della prestazione; per altro verso, trascura completamente di valutare il comportamento complessivo delle parti e, in particolare, di esaminare le dichiarazioni rese dai professionisti nella stessa lettera dell’8/7/2005 (ove di parla “dei necessari chiarimenti e del pagamento”) e nella corrispondenza successiva a tale lettera, ove gli architetti rimarcano che detta missiva non aveva “carattere risolutorio” e che la sospensione della prestazione ivi dichiarata era temporanea e non precludeva l’immediata ripresa del rapporto (si vedano gli stralci della corrispondenza riportati alle pagg. 18 e segg. del ricorso principale).

I primi due motivi del ricorso principale vanno quindi accolti.

Con il terzo motivo del ricorso principale, riferito all’art. 360 c.p.c., ai nn. 5 e 3, si lamenta, poi, per un verso, l’omesso esame circa più fatti decisivi che hanno formato oggetto di discussione fra le parti e, per altro verso, la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell’ingegnere e dell’architetto (L. n. 143 del 1949), il cui comma 2 dispone “Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ha facoltà… d’accordo col committente, di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli artt. 4 e 6 in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale”. I ricorrenti attingono la statuizione della Corte territoriale che, confermando interamente quella del primo giudice, ha determinato i compensi accessori conglobati nella misura forfettaria omnicomprensiva del 20% degli onorari, nonostante che la notula tassata dall’Ordine prevedesse percentuali maggiori, differenziate per i fabbricati (30%) e per le infrastrutture (35%) e che il CTU, che pure inizialmente aveva reputata congrua la percentuale del 20%, avesse poi, in sede di relazione integrativa, concluso per l’applicazione della percentuale del 25%.

Il motivo si articola in due censure:

a) la prima critica la sentenza per aver fatto riferimento alla percentuale di calcolo dei compensi accessori conglobati (appunto il 20%) fissata nel disciplinare del 31/7/2001, poi derogato all’accordo integrativo del 31 ottobre 2004;

b) la seconda giudica immotivata la riduzione operata dal CTU, e quindi dei giudici di merito, rispetto alla percentuale ritenuta congrua dall’Ordine professionale ai fini della determinazione dei compensi accessori conglobati sulle prestazioni aggiuntive non coperte dal compenso oggetto del disciplinare del 31/7/2001.

La censura sub a) risulta assorbita dall’accoglimento dei primi due mezzi di ricorso; la cassazione della statuizione secondo cui il rapporto professionale era cessato per recesso degli architetti implica la necessità di riesaminare, in sede di rinvio, la questione della regolazione del compenso ai medesimi spettante secondo i patti di cui al disciplinare del 31/7/2001 o quelli di cui all’accordo integrativo del 31/3/2004, alla luce del nuovo accertamento che tale giudice svolgerà in ordine alla questione se il rapporto d’opera sia cessato per recesso dei professionisti, manifestato con la loro lettera dell’8/7/2005, o per la successiva revoca dell’incarico da parte del committente.

La censura su b) va giudicata inammissibile perchè – sostenendo la ragionevolezza della percentuale del 30%, richiesta nella notula degli architetti, “in relazione alla ingente e non contestata quantità di attività svolta” (pag. 33, quarto capoverso, del ricorso) propone una doglianza di puro merito, palesemente inammissibile in sede di legittimità.

Con il quarto motivo del ricorso principale, riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 si denuncia, per un verso, l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che hanno formato oggetto di discussione fra le parti e, per altro verso, la violazione e falsa applicazione della L. n. 143 del 1949, art. 8 e 18 in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa per avere escluso dalle spettanze dei professionisti la voce “maggiorazione per incarico parziale” L. n. 143 del 1949, ex artt. 8 e 18 sull’assunto, già criticato nei precedenti mezzi di impugnazione, che gli architetti fossero receduti dal rapporto d’opera prima della revoca dell’incarico da parte del Consorzio.

Il motivo risulta assorbito, al pari della prima censura formulata nel precedente terzo motivo, dall’accoglimento dei primi due mezzi del ricorso principale.

Con il quinto motivo del ricorso principale, riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 5 e 4 si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti e la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112,114 e 183 c.p.c. I ricorrenti lamentano la riduzione di 1/4 del loro compenso per la direzione lavori, decisa dai giudici di merito in assenza di specifica doglianza sul punto da parte del Consorzio – in accoglimento di un rilievo del CTU, che tale riduzione aveva motivato in ragione di una asserita confusione nei rapporti tra gli architetti e la presidenza del Consorzio. Anche su tale questione, si dolgono i ricorrenti, la Corte territoriale si sarebbe totalmente appiattita sulla sentenza di primo grado, a propria volta acriticamente recettiva delle conclusioni peritali.

Il motivo non può trovare accoglimento. Quanto alla lamentata violazione degli artt. 112 e 183 c.p.c., è sufficiente rilevare che in sede di opposizione il Consorzio aveva contestato globalmente la domanda azionata in via monitoria dagli odierni ricorrenti. Quanto alla censura relativa alla violazione dell’art. 114 c.p.c., è sufficiente considerare che il primo giudice non si è pronunciato secondo equità ma sulla base di un accertamento tecnico.

Con il sesto motivo di ricorso del ricorso principale, riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 5, 4 e 3 si denuncia l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che hanno formato oggetto di discussione fra le parti, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112,183,345 c.p.c. e la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 554 del 1999, artt. 158 e 159 nonchè della L. n. 143 del 1949, art. 17 in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa confermando la statuizione del Tribunale che, recependo acriticamente l’opinione del CTU, aveva ridotto di 1/3 l’importo dovuto per la contabilità dei lavori, sull’assunto che tale contabilità, non essendo corredata dell’acquisizione dei libretti delle misure e dei registri di contabilità, risulterebbe tenuta in difformità della disciplina sui lavori pubblici. In particolare, sostengono i ricorrenti principali, nè il Tribunale nè la Corte di appello avrebbero indicato in riferimento a quali atti la documentazione doveva considerarsi incompleta.

Anche tale motivo va giudicato inammissibile, in quanto propone questioni di merito, sollecitando una rivalutazione delle risultanze peritali inammissibile in questa sede di legittimità, nella quale, come è noto, non è dato alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 7972/07).

Passando all’esame dei motivi del ricorso incidentale, si osserva quanto segue.

Con il primo motivo di ricorso incidentale, riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 si attinge l’affermazione della solidarietà dal lato attivo del credito professionale dedotto in giudizio dai ricorrenti principali. Con tale affermazione, secondo il Consorzio, la Corte territoriale sarebbe incorsa nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – ossia la circostanza che gli architetti P. e C. avevano sempre fatturato separatamente i compensi da loro rispettivamente pretesi – nonchè nel vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 e 1362 c.c..

Il motivo va disatteso perchè si risolve in una critica di merito all’interpretazione operata dalla Corte territoriale in ordine ai patti fissati nel disciplinare di incarico del 31.7.2001, senza adeguatamente specificare perchè la Corte territoriale avrebbe trascurato la ricerca della comune intenzione delle parti. A fronte del rilievo dell’impugnata sentenza che ha valorizzato la circostanza che nel suddetto disciplinare non era prevista alcuna suddivisione dei corrispettivi, e tutti gli onorari erano “disposti in favore di entrambi senza distinzione” (pag. 9 terzo rigo, della sentenza), la circostanza di cui i ricorrenti incidentali lamentano l’omesso esame, ossia la fatturazione separata da parte dei professionisti, risulta priva di decisività, per quest’ultima dovendosi intendere l’idoneità ad invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (così Cass. nn. 25756/14, 24092/13, 14973/06). Va d’altra parte qui ribadito il costante indirizzo di questa Corte alla cui stregua, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (sent. n. 2465/15).

Con il secondo motivo di ricorso incidentale, riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 5, 3 e 4 si denuncia l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che hanno formato oggetto di discussione fra le parti, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176,1453,1455,1458,1218 e 2697 c.c. e la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112,191 e 195 c.p.c.. In particolare, il ricorrente incidentale lamenta l’omessa valorizzazione istruttoria di alcuni profili di negligenza dei professionisti evidenziati dal consulente di parte del Consorzio in relazione allo svolgimento degli incombenti in tema di contabilità e direzione lavori, controllo dei materiali e gestione delle pratiche edilizie-amministrative.

Il motivo va giudicato inammissibile perchè si risolve nella richiesta alla Corte di cassazione di una revisione dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dalla corte d’appello. Al riguardo va qui ribadito che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (in termini, Cass. n. 16499/09).

Con il terzo motivo di ricorso incidentale, riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 1218 c.c. in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa omettendo di addebitare all’arch. C. l’importo della sanzione amministrativa di Euro 9.413,78, irrogata al Consorzio dal Comune di (OMISSIS) per la creazione di un soppalco abusivo. La Corte territoriale ha confermato la statuizione del primo giudice, che aveva recepito la valutazione con cui il CTU, in sede di relazione integrativa per chiarimenti, aveva escluso la responsabilità dell’arch. C. per l’illecito amministrativo sul rilievo che l’opera abusiva era stata eseguita direttamente dall’impresa, d’intesa con la proprietà, senza il concorso del professionista. Secondo il ricorrente incidentale la Corte territoriale avrebbe errato nel non valorizzare la circostanza, non esaminata in sentenza, che l’ordinanza ingiunzione con cui era stata inflitta la suddetta sanzione amministrativa era stata notificata anche all’arch. C..

Il motivo non può trovare accoglimento perchè la circostanza che la sanzione amministrativa fosse stata solidalmente irrogata tanto al Comune quanto al Consorzio è priva di decisività. L’esistenza di una solidarietà nei confronti della pubblica amministrazione è irrilevante nei rapporti interni tra coobbligati solidali; nella specie, il consulente tecnico ha motivatamente escluso che la l’illecito amministrativo fosse riferibile ad una negligenza nella progettazione e nella direzione dei lavori con argomentazioni – trascritte a pag. 104 del controricorso – non specificamente censurate.

Con il quarto motivo del ricorso incidentale, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3 si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 114 c.p.c. e dell’art. 2233 c.c. in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa facendo propria la quantificazione operata dal CTU in ordine al compenso spettante agli architetti P. e C. per le frazioni di attività inerenti alla direzione lavori e alla contabilità dei lavori.

Il motivo, al pari dei motivi quinto e sesto del ricorso principale, attinge la statuizione con cui i giudici di merito hanno condiviso la valutazione operata dal CTU in ordine all’entità del compenso spettante ai professionisti per la loro attività di direzione lavori e tenuta contabilità. Il CTU ha ritenuto applicabile una riduzione rispetto all’importo risultante dalla tariffa in ragione della esecuzione solo parziale delle prestazioni. Non si tratta, quindi, di una valutazione equitativa, ma di un apprezzamento dell’opera svolta dai professionisti, che costituisce giudizio di fatto non censurabile in questa sede se non nei ristretti limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo risultante dalla modifica recata dal D.L. n. 83 del 2012.

In definitiva il ricorso incidentale va rigettato, mentre quello principale va accolto limitatamente ai primi due motivi, con assorbimento del quarto motivo e della prima doglianza svolta nel terzo motivo e rigetto delle altre censure. La sentenza impugnata va cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Torino, in altra composizione, affinchè la stessa rivaluti la portata delle dichiarazioni svolte dagli odierni ricorrenti nella loro missiva dell’8/7/2005 alla luce della differenza tra cessazione e sospensione della prestazione, tenendo altresì conto del complessivo contegno delle parti, quale risultante dalla corrispondenza tra le stesse intercorse.

La Corte di rinvio provvederà altresì a regolare le spese del giudizio di cassazione.

Deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale del raddoppio del contributo unificato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

PQM

La Corte, pronunciando sul ricorso principale, accoglie i primi due motivi, dichiara assorbiti il quarto motivo e la prima doglianza svolta nel terzo motivo e rigetta tutte le altre censure; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Torino, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2020

 

 

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