Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17217 del 11/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17217 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 817-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati TRIOLO
VINCENZO, CORETTI ANTONIE’f 1A, STUMPO VINCENZO,
DE ROSE EMANUELE, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
MICUCCI GIOVANNA;
– intimata avverso la sentenza n. 6407/2010 della CORTE D’APPELLO di
03 o
BARI del 21.12.2010, depositata il

n/ry2919,

Data pubblicazione: 11/07/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2012 n. 00817 sez. ML – ud. 20-05-2013
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Ric. 2012 n. 00817 sez. ML – ud. 20-05-2013
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FATTO E DIRITTO
Atteso che e’ stata depositata relazione del seguente contenuto:
“Micucci Giovanna, operaia agricola a tempo determinato, si rivolse
al giudice del lavoro di Bari, nell’anno 2004 per ottenere il ricalcolo
dell’indennità di disoccupazione agricola corrisposta in relazione alle
giornate di lavoro effettuate ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 16.4.97 n. 146,
in relazione alla retribuzione fissata dalla contrattazione integrativa
collettiva della provincia, anziché in base al salario medio convenzionale
rilevato nell’anno 1995 e non più incrementato.
Rigettata la domanda e proposto appello dalla lavoratrice, la Corte
d’appello di Bari (sentenza n. 6407/2010), ritenuto che non dovesse trovare
applicazione la decadenza, dovendosi applicare l’ordinaria prescrizione
decennale, accoglieva l’appello e in riforma della sentenza di primo grado,
condannava l’INPS a riliquidare l’indennità di disoccupazione corrisposta
ponendo a base di calcolo il salario fissato pro tempore dalla contrattazione
collettiva, compreso il cd. TFR, nella Provincia di bari in relazione alla
qualifica di operaio agricolo a tempo determinato, oltre agli accessori ai
sensi degli artt. 7 della legge n. 533/73 e 6 della legge n. 412 del 1991.
Propone ricorso per cassazione l’INPS, prospettando due motivi di
ricorso. L’intimata non ha svolto difese.
Con il primo motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art. 18, comma 18, del d.l. n. 98 del 2011, convertito
dalla legge n. 111 del 2011.
Con il secondo motivo di ricorso, l’I.N.P.S. censura la sentenza impugnata
per: violazione degli artt. 46, 51 e 55 del C.C.N.L. per gli operai agricoli e
florovivaisti del 2002, in relazione all’art. 6 comma 4, lett. a) del d. lgs. n. 314
del 1997, nonché in relazione agli artt. 1362 e segg., 2120 cod. civ. ed all’art. 4,
commi 10 e 11, della legge 29 maggio 1982 n. 297 (in relazione all’art. 360, n.
3, cod. proc. civ.).
Si duole, in particolare, del fatto che la sentenza ha incluso nella retribuzione da
prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione anche la
voce denominata quota di T.F.R. ritenendo detto emolumento giuridicamente
una componente della retribuzione correntemente dovuta agli operai agricoli a
tempo determinato e non invece un salario differito, escluso ai sensi dell’art. 6,
comma 4 lett. a), del d.lgs. n. 314/1997 sia dalla base imponibile dei contributi
previdenziali sia dalla retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni
temporanee in agricoltura.
I suddetti motivi appaiono manifestamente fondati alla luce della recente
giurisprudenza di questa S.C. secondo cui, ai fini della liquidazione delle
prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla
contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio
convenzionale d. lgs. 16 aprile 1997, n. 146, ex art. 4 – non è comprensiva del
trattamento di fine rapporto. Ne consegue che la voce denominata quota di
TFR. dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991,
evidenziata nei prospetti paga ma non erogata se non alla fine del rapporto di
lavoro, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in
considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato
disattendere in forza della disposizione di cui al d.l. 14 giugno 1996, n. 318, art.
3, convertito nella legge 29 luglio 1996, n. 402, a norma della quale, agli effetti

previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può
essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi.
Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella
indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione
degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva (cfr. Cass. n. 200 del 5
gennaio 2011, id n. 11152 del 20 maggio 2011, n. 17832 del 30 agosto 2011, n.
7118 del 10 maggio 2012 e numerose altre conformi).
Recentemente, il significato della norma di cui all’art. 4 del d. lgs. n. 146
del 1997, individuato dalla giurisprudenza sopra citata, è stato esplicitato anche
dal legislatore, che al d.l. n. 98 del 2011, art. 18, comma 18, conv. nella legge n.
111 dello stesso anno, ha specificato che “il d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146, art. 4
e il d.l. 10 gennaio 2006, n. 2, art. 1, comma 5 conv. con modificazioni dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione utile
per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a
tempo determinato non è comprensiva della voce del trattamento di fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”.
Il Collegio condivide e fa proprie le osservazioni che precedono e,
pertanto accoglie il ricorso. Cassa la sentenza e decidendo nel merito rigetta la
domanda quanto all’inclusione della quota di TFR nella base di calcolo
dell’indennità di disoccupazione agricola. In ragione dell’articolato iter
legislativo e giurisprudenziale sussistono giusti motivi per compensare tra le
parti le spese dell’intero giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo
nel merito rigetta la domanda quanto all’inclusione della quota di TFR nella
base di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola. Compensa tra le parti
le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 20 maggio 2013.

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