Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17216 del 19/08/2016

Cassazione civile sez. lav., 19/08/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 19/08/2016), n.17216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4892-2012 proposto da:

G.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ALESSANDRIA 208, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO

CARDARELLI, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO RULLI,

FEDERICO SQUARTECCHIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

REGIONE ABRUZZO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 664/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 10/08/2011 R.G.N. 1437/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito l’Avvocato RULLI FABRIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 10 agosto 2011 la Corte d’appello dell’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara di rigetto della domanda di G.F., nominato con delibera della giunta regionale dell’Abruzzo direttore generale dell’Ente Strumentale Regionale Abruzzo Lavoro per la durata di cinque anni dichiarato decaduto dall’incarico con delibera dell’11 novembre 2005 ai sensi della L.R. Abruzzo n. 27 del 2005, art. 2, comma 1, domanda volta ad accertare la piena validità ed efficacia del contratto con diritto a svolgere le mansioni dirigenziali ed a percepire il relativo trattamento economico con condanna della resistente a titolo di risarcimento del danno alla corresponsione di tutti i compensi dalla data dell’interruzione del rapporto e fino alla naturale scadenza del contratto.

La Corte territoriale ha rilevato che la L.R. Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27, contenente nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione, aveva stabilito all’art. 1, comma 2, che le nomine degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti dipendenti dalla regione, conferite dagli organi di direzione politica avevano una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadevano all’atto dell’insediamento del nuovo consiglio regionale, salvo motivata conferma nei successivi 45 giorni e che il successivo art. 2 disponeva che all’entrata in vigore della legge decadevano le nomine degli organi degli enti di cui al precedente articolo salvo conferma.

La Corte territoriale, esclusi i profili di illegittimità costituzionale sollevati dall’appellante, essendo incontestato che il ricorrente G. rientrasse tra i titolari degli organi degli Enti indicati dall’art. 1, comma 2, della legge citata, ha concluso per l’infondatezza della censura di ingiusta risoluzione del rapporto potendo il ricorrente essere rimosso, prima della naturale scadenza del contratto, in correlazione al cambiamento degli organi politici con conseguente rigetto di ogni pretesa risarcitoria.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso in Cassazione il G. con sei motivi. La Regione Abruzzo è rimasta intimata. Con ordinanza del 10/6/204 questa Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale della normativa in esame e con sentenza del 12/1/2016 n. 20 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L.R. Abruzzo n. 27 del 2005, art. 2, comma 1, nella parte in cui si applicava al direttore dell’Ente Abruzzo Lavoro. La causa torna, dunque, davanti a questa Corte per la decisione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione. Lamenta che la scelta dell’amministrazione regionale di prevedere in ogni caso la decadenza dall’incarico non avrebbe potuto esonerarla dall’obbligo di ristorare il dirigente dalle perdite economiche subite.

Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione per avere la Corte affermato che le norme in esame erano passate indenni allo scrutinio della Corte Costituzionale e con il terzo motivo denuncia violazione degli articoli della L.R. n. 27 del 2005, artt. 1 e 2 nonchè degli artt. 97, 2, 51 Cost.. Osserva che l’art. 2, comma 1, della L. R. n. 27 citata, applicabile al caso in esame, aveva superato il vaglio di costituzionalità con esclusivo riferimento all’art. 97 Cost. e non già in relazione all’art. 117 Cost., comma 2 lett. L). Lamenta che la Corte avrebbe dovuto procedere ad una lettura costituzionalmente orientata delle norme o proporre la questione di legittimità costituzionale tenuto conto del più recente orientamento della giurisprudenza costituzionale dal quale era desumibile un parziale mutamento di orientamento rispetto alla sentenza n. 233/2006.

Con i successivi motivi il ricorrente rileva l’inapplicabilità alla fattispecie del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, comma 3, richiamato dalla Corte (motivo n 4); censura la sentenza per avere erroneamente affermato la natura imperativa della normativa regionale in esame con effetti anche sui rapporti tra le parti (motivo n 5) e, infine, richiama la L. n. 241 del 1990, art. 21 secondo cui il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione era ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto ipotesi alle quali non era riconducibile la risoluzione in esame (motivo n 6).

Sollevata da questa Corte questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la L.R. n. 27 del 2005, art. 1, comma 2, e l’art. 2 con riferimento all’art. 97 Cost., con la sentenza n 20 del 12 gennaio 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L.R. Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27, art. 2, comma 1, (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo), nella parte in cui si applicava al Direttore dell’ente “Abruzzo-Lavoro”.

Detta norma, posta a base della risoluzione del rapporto in essere tra le parti, prevedeva che: all’entrata in vigore della presente legge decadono le nomine degli organi degli enti di cui al comma 2 del precedente art. 1, salvo conferma. Nei successivi quarantacinque giorni gli organi di direzione politica procedono alla ricostituzione degli stessi nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 1.

Con la sentenza citata la Corte Costituzionale, dopo aver escluso l’incidenza sulla fattispecie in esame dell’avvenuta abrogazione della norma esaminata per effetto della L.R. Abruzzo n. 25 del 2009, art. 3, comma 1, atteso che “la norma abrogata, nella versione originaria continuava a regolare la fattispecie di decadenza verificatasi nel periodo di sua vigenza”, ha affermato che “il Direttore di “Abruzzo-Lavoro” era figura tecnico-professionale, titolare di funzioni prevalentemente organizzative e gestionali, responsabile del perseguimento di obiettivi definiti in appositi atti di pianificazione e indirizzo, deliberati dagli organi di governo della Regione; non era collegato a tali organi da relazioni istituzionali così immediate da rendere determinante la sua consonanza agli orientamenti politici degli stessi. Pertanto, tale figura non rientrava tra quelle alle quali potessero, o possano, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, applicarsi meccanismi di decadenza automatica, senza violare i principi di cui all’art. 97 Cost.”.

Alla luce della pronuncia di incostituzionalità in esame la sentenza impugnata deve essere cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione affinchè siano valutati gli effetti di detta pronuncia sulle domande formulate dal ricorrente di accertamento di piena validità ed efficacia del contratto quinquennale stipulato con la Regione Abruzzo con diritto a svolgere le mansioni dirigenziali oggetto del contratto ed a percepire il relativo integrale trattamento economico con condanna della resistente al pagamento di tutte le prestazioni economiche dalla data dell’interruzione del rapporto e fino alla sua scadenza.

Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

– Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2016

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