Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17215 del 12/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/07/2017, (ud. 25/05/2017, dep.12/07/2017),  n. 17215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10828/2014 proposto da:

N.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI, 232, presso lo studio dell’avvocato ANGELO CUGINI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEGLI EROI

DI CEFALONIA 166 SC C, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELA SALA,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE ROSSETTI e CARLO

RAVAGLI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2465/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. N.M. ha proposto ricorso per cassazione contro P.T. avverso la sentenza del 30 ottobre 2013, con cui la Corte d’Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Civitavecchia su una controversia locativa.

2. Al ricorso, che propone due motivi, ha resistito con controricorso la P., svolgendo a sua volta ricorso incidentale sulla base di due motivi.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testi modificati dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi ed è stata fissata con decreto adunanza della Corte. Il decreto è stato notificato agli avvocati delle parti.

4. Non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il Collegio condivide la proposta di inammissibilità di entrambi i ricorsi, formulata dal relatore.

2. Essa, per quanto attiene al ricorso principale, trova giustificazione nelle seguenti ragioni.

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, in quanto parte ricorrente ha inteso assolvere al relativo requisito con la riproduzione, prima dell’esposizione dei motivi, per ben quarantacinque (e non quarantasei, come per errore indicato nella proposta) pagine, di una serie di atti dello svolgimento processuale, senza che le brevi parti enunciative, frapposte tra una riproduzione e l’altra, escludano la necessità di procedere alla loro lettura, non esentando affatto da essa e non essendo idonee ad individuare altrimenti il fatto sostanziale e processuale.

Simile modo di assolvimento del requisito dell’art. 366, n. 3, è inidoneo al raggiungimento dello scopo, in quanto, anzichè una sommaria informazione sul fatto sostanziale e processuale, attraverso l’indicazione dei vari passaggi in cui si è articolato, suppone che la Corte di cassazione debba, per percepirlo, leggere una serie di atti, il che si risolve in una modalità che, non essendo diversa da come sarebbe stata la mera indicazione alla Corte degli atti stessi e l’invito a leggerli aliunde rispetto al ricorso, equivale all’assenza del requisito come parte del ricorso e dunque come oggetto di un’attività espositiva, conforme alla funzione narrativa del ricorso stesso sul punto, individuata dal legislatore con la parola “esposizione”.

La consolidata giurisprudenza della Corte (ex multis, Cass. sez. un. n. 5698 del 2012) ritiene inidonea al raggiungimento dello scopo una siffatta modalità di esposizione del fatto.

3. La proposta del relatore quanto al ricorso incidentale si giustifica per le seguenti ragioni:

a) in primo luogo perchè anch’esso nella parte dedicata all’esposizione del fatto risulta inosservante del requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3, in quanto riproduce dalla pagina 4 alle pagina 20 l’intero atto di appello della P. e l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado;

b) in secondo luogo e comunque in maniera decisiva, cioè pure mettendo da parte il primo rilievo, propone due motivi che: b1) quanto alla deduzione di vizi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non solo evocano il paradigma vecchio e non quello vigente (ex D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012) ed applicabile al ricorso, ma, inoltre, quando pure si intendessero alla stregua di quest’ultimo (Cass. Sez. Un. n., 17931 del 2013), esorbiterebbero dai contenuti che esso ha, secondo Cass. sez. un. nn. 8053 e 8054 del 2014;; b2) quanto alla deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non la argomentano secondo i criteri indicati come necessari per giustificare la violazione dei detti paradigmi da Cass. n. 11892 e Cass. sez. un. n. 16598 del 2016.

4. Entrambi i ricorsi debbono, dunque, essere dichiarati inammissibili.

Le spese del giudizio di cassazione, stante le reciproche soccombenze, si possono compensare. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1, comma 1-quater, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi a norma del citato art. 13, comma 1-bis. Si dà atto invece della sussistenza di tali presupposti per la ricorrente incidentale.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2017

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