Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17214 del 19/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 19/08/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 19/08/2016), n.17214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14096-2011 proposto da:

D.D.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO

SIVIERI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA ANTONIETTA

RIZZO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MODENA, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAMOZZI 1, presso lo studio

dell’avvocato ADRIANO GIUFFRE’, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VINCENZO VILLANI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1038/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 03/02/2011 R.G. N. 331/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito l’Avvocato ORLANDO SIVIERO per delega MARIA ANTONIETTA RIZZO;

udito l’Avvocato FRANCESCA GIUFFRE’ per delega ADRIANO GIUFFRE’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di Appello di Bologna ha respinto l’appello di D.D.S. avverso la sentenza di prime cure che aveva rigettato le domande proposte nei confronti del Comune di Modena. La D.D., transitata per mobilità alle dipendenze dell’ente resistente dal 1 settembre 1996, aveva domandato: il riconoscimento del profilo professionale di Collaboratore Giuridico Amministrativo; l’attribuzione di funzioni e mansioni rientranti nell’area D, posizione economica D3, compatibili con la professionalità concretamente acquisita; il risarcimento dei danni subiti a seguito del dedotto demansionamento; la fruizione della progressione economica in D5, previo annullamento dell’accordo n. 28/2003 sul sistema permanente di valutazione delle prestazioni.

2 – La Corte territoriale ha premesso che la appellante, nelle more del giudizio, era stata licenziata, sicchè al momento della decisione non sussisteva più alcun rapporto di lavoro tra le parti. Da ciò ha desunto la insussistenza dell’interesse ad agire, quanto alla domanda volta ad ottenere la assegnazione a mansioni corrispondenti alla qualifica ed alla professionalità possedute. La domanda di risarcimento del danno, invece, è stata respinta, a prescindere da ogni accertamento sulla effettività della asserita dequalificazione, perchè la D.D. non aveva assolto agli oneri di allegazione e prova sulla stessa gravanti. In particolare ha osservato la Corte territoriale che la ricorrente aveva erroneamente ritenuto che il danno potesse essere in re ipsa ed aveva riproposto, anche in sede di gravame, detta tesi smentita dalla giurisprudenza di legittimità, consolidatasi a partire dalla sentenza n. 6572/2006 delle Sezioni Unite.

3 – Il ricorso di D.D.S. domanda la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso il Comune di Modena. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo di ricorso D.D.S. censura la sentenza impugnata per “violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) dell’art. 100 c.p.c.; nullità del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ai sensi dell’art. 112 c.p.c.; illogica e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Deduce, in sintesi, che non poteva essere escluso l’interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia sull’avvenuto demansionamento, poichè alla data della decisione era ancora pendente il giudizio avente ad oggetto il licenziamento. Aggiunge che la Corte territoriale avrebbe dovuto o esaminare nel merito la domanda o, in alternativa, sospendere il processo.

1.2 – Il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) del combinato disposto del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, art. 6, commi 5 e 12 con l’art. 2 e l’all. A al D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, con l’art. 33 e l’allegata Tabella 1 al D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, con il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 56, comma 1, nonchè con gli artt. 1375, 1218, 2043 e 2049 c.c.; illogica e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Rileva la ricorrente che il passaggio dal Comune di Soliera a quello di Modena era avvenuto perchè quest’ultimo ente aveva dichiarato di voler procedere alla copertura del posto relativo al profilo professionale di Collaboratore Giuridico Amministrativo, posizione, questa, che ella ricopriva nel comune di provenienza. Lamenta la illegittimità della assegnazione al Settore Ragioneria/Finanze, con il profilo professionale di Esperto in Materia Economica Finanziaria, poichè detta assegnazione non rispettava la qualifica attribuita e richiedeva una preparazione specialistica ed un titolo accademico, diverso da quello posseduto.

1.3 – Con il terzo motivo vengono denunciate la illogica e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e la violazione di plurime disposizioni di legge e di contratto (artt. 1228, 2043, 2049, 2087 e 2103 c.c.; D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52; art. 3 e all. A del C.C.N.L. 31/3/1999 per il Comparto regioni autonomie locali; art. 2 e all. A al D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347; artt. 20,21 e tabella allegata al D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268; D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216 nonchè art. 28 Cost.). Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe condiviso, quanto alla insussistenza del demansionamento, la pronuncia di prime cure e, quindi, lamenta la erroneità delle valutazioni espresse dal Tribunale. Rileva, in estrema sintesi, che il principio in forza del quale tutte le mansioni ascrivibili alla medesima categoria sono esigibili trova il limite nel rispetto della specifica preparazione tecnico-professionale del dipendente, limite nella specie non osservato. Aggiunge che le mansioni proprie della categoria D3 dovevano essere valutate tenendo conto non solo delle declaratorie della contrattazione collettiva, ma anche e soprattutto di quanto previsto dai D.P.R. richiamati in rubrica in relazione alla 8^ qualifica funzionale. Precisa, infine, che, allorquando venga denunciato dal lavoratore il subito demansionamento, l’onere della prova grava sul datore di lavoro, sicchè, nella specie, la domanda non poteva che essere accolta, non avendo il Comune dimostrato di avere assegnato alla dipendente mansioni corrispondenti alla categoria D3 ed al profilo di Collaboratore Giuridico Amministrativo.

1.4 – Con il quarto motivo la D.D., denunciando la insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, nonchè la violazione di disposizioni di legge e di contratto (artt. 1218, 2087, 2013 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 3, 4 e 36 Cost., art. 23 CCNL 1.4.1999), si duole della valutazione della prova testimoniale effettuata dal Tribunale. Sostiene che, contrariamente a quanto asserito dal giudice di prime cure, i testi escussi avevano confermato che le mansioni assegnate non avevano “nulla a che vedere con competenze giuridico-amministrative”, circostanza questa riconosciuta anche nella lettera del 29.11.2002 a firma del Dirigente del Servizio Statistica. Le risultanze probatorie, quindi, dimostravano il demansionamento subito a partire dal 30.11.2000, ossia dalla assegnazione al lavoro di staff presso il Segretario Comunale o, comunque, dal 13.1.2003, data a partire dalla quale la D.D. veniva assegnata al Servizio Statistica e Mercati del Settore Sviluppo, Economia e Progetto Europa.

1.5. – Infine il quinto motivo censura la sentenza impugnata per “violazione o falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) del combinato disposto del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52 e dell’art. 2103 c.c. in relazione agli artt. 1218, 1223, 1226, 2043, 2056, 2059 e 2087 c.c. e gli artt. 2, 4 e 32 Cost; illogica e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. La ricorrente, premesso che non era stato richiesto il risarcimento del danno biologico, erroneamente richiamato dalla Corte territoriale, sostiene che, a fronte della condotta persecutoria attuata in suo danno dal datore di lavoro, integrante anche illecito penale, dovevano essere riconosciuti i danni patrimoniali e non patrimoniali, poichè il demansionamento mortifica la dignità della persona e lede diritti costituzionalmente protetti. Aggiunge che anche il danno patrimoniale non poteva essere escluso perchè i continui spostamenti e la mancata assegnazione alla direzione di una unità operativa complessa, avevano impedito il riconoscimento della posizione organizzativa. Infine richiama giurisprudenza di questa Corte per sostenere che i giudici del merito avrebbero dovuto fare ricorso al ragionamento presuntivo.

2 – Il ricorso è infondato.

Occorre preliminarmente rilevare che il Collegio, sempre alla udienza del 7 giugno 2016, ha esaminato e ritenuto infondato il ricorso proposto da D.D.S. avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1270/2014, con la quale era stata ritenuta la legittimità del licenziamento intimato alla ricorrente dal Comune di Modena il 25 gennaio 2008, per avere la lavoratrice ripetutamente rifiutato di eseguire gli incarichi che le erano stati assegnati.

In quel giudizio, incardinato successivamente a quello al quale si riferisce il presente ricorso, la D.D. aveva sostenuto la illegittimità del recesso, oltre che per ragioni di carattere formale, perchè il rifiuto alla esecuzione della prestazione doveva ritenersi giustificato, in quanto le mansioni alle quali l’ente l’aveva assegnata non erano corrispondenti alla professionalità posseduta.

La Corte di Appello aveva ritenuto infondate dette argomentazioni, escludendo la lamentata violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 nel testo applicabile ratione temporis, perchè l’attività che la ricorrente era stata chiamata a svolgere presso il Servizio Statistica era riconducibile al livello di inquadramento posseduto e perchè nel rapporto di impiego pubblico contrattualizzato rileva solo la equivalenza formale, che rende esigibili dall’ente tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria.

La sentenza n. 12109/2016, con la quale questa Corte ha ritenuto corrette dette statuizioni, ha determinato il passaggio in giudicato della pronuncia e reso definitivo l’accertamento sulla legittimità del licenziamento e sulla insussistenza della lamentata dequalificazione in relazione al periodo di assegnazione al Servizio Statistica.

2.1 – Ciò premesso osserva il Collegio, quanto al primo motivo di ricorso, che la statuizione della Corte territoriale, sebbene erronea perchè alla data della pronuncia non era stata definitivamente accertata la legittima risoluzione del rapporto, deve essere confermata ex art. 384 c.p.c., comma 4, in quanto la sopravvenuta formazione del giudicato sulla legittimità del licenziamento rende non più esperibile l’azione volta ad ottenere la condanna del Comune di Modena “ad attribuire alla ricorrente mansioni e funzioni conformi alla categoria giuridica D3, ex 8^ qualifica funzionale e, comunque, non inferiori a quelle espletate presso il Comune di Soliera e presso il Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Modena e, in ogni caso, consone al profilo professionale di Collaboratore Giuridico Amministrativo”.

In merito va, infatti, rilevato che, in tema di demansionamento, la domanda di adempimento in forma specifica di contenuto satisfattorio dell’interesse leso presuppone che sia ancora in atto il rapporto contrattuale, sicchè la risoluzione di quest’ultimo, determinando la estinzione della obbligazione del datore di lavoro del quale si chiede il corretto adempimento, fa venire meno l’interesse alla pronuncia, anche con riferimento alla sussistenza della allegata dequalificazione.

Ciò perchè l’interesse ad agire, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere al momento della decisione (Cass. S.U. 29.11.06 n. 252789) e presuppone che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice.

Da detto principio di carattere generale questa Corte ha tratto la conseguenza che, ove il lavoratore denunci la illegittimità del demansionamento o del trasferimento, la cessazione del rapporto intervenuta in corso di causa determina il venir meno dell’interesse rispetto alla domanda di adempimento in forma specifica (così in motivazione Cass. 2.9.2010 n. 19009 e Cass. 4.5.2012 n. 6749), sicchè la pronuncia sulla sussistenza o meno dell’asserito inadempimento sarà egualmente ammissibile solo qualora la parte abbia anche formulato ulteriori domande che non presuppongano la persistenza del rapporto.

Va, però, precisato che l’interesse, in tanto può essere definitivamente escluso, in quanto la risoluzione del rapporto sia pacifica fra le parti poichè, al contrario, ove quest’ultima venga contestata e sia oggetto di separato giudizio, nel quale il lavoratore abbia domandato la tutela reale, si prospetta fra le due cause un rapporto di pregiudizialità, perchè la pronuncia sulla illegittimità del licenziamento e sulla conseguente persistenza del rapporto di lavoro, condiziona la domanda, formulata nel primo giudizio, volta ad ottenere la condanna del datore a ricollocare il lavoratore in mansioni corrispondenti alla qualifica posseduta.

Nel caso di specie, pertanto, ha errato la Corte territoriale nell’escludere l’interesse ad agire in relazione alla domanda di adempimento in forma specifica per il solo fatto che il licenziamento fosse stato intimato, senza attribuire rilievo alla tempestiva impugnazione del recesso ed alla pendenza di altro giudizio, nel quale si discuteva, tra l’altro, oltre che della legittimità della sanzione espulsiva, anche della sussistenza dell’inadempimento del datore di lavoro, quanto alle mansioni assegnate, che avrebbe determinato il rifiuto sanzionato in via disciplinare.

Tuttavia l’errore commesso non può giustificare la cassazione della pronuncia, perchè l’interesse ad agire per la assegnazione di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento, è sicuramente venuto meno per effetto della sopra richiamata sentenza di questa Corte, che ha definitivamente accertato la legittimità del licenziamento.

2.2 – Il primo motivo è, poi, infondato nella parte in cui sostiene che la Corte territoriale, essendo stata formulata anche domanda di risarcimento del danno, avrebbe dovuto innanzitutto pronunciare sulla sussistenza del demansionamento e non respingere il gravame per la asserita mancanza di prova del danno subito, essendo l’esame della prima questione logicamente preliminare.

Questa Corte ha affermato in più pronunce che il principio della “ragione più liquida” consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U. 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002).

Da detto principio discende che, proposta domanda risarcitoria, il giudice di merito, ove ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine alla natura ed alla entità del danno subito, ben può, invertendo l’ordine delle questioni, respingere la domanda ponendo a fondamento della pronuncia di rigetto detta carenza di allegazioni, posto che l’accertamento sulla sussistenza dell’inadempimento, anche se logicamente preliminare, non potrebbe mai condurre ad un esito del giudizio favorevole per l’attore.

3 – E’ parimenti infondato il quinto motivo, con il quale la ricorrente ha sostanzialmente sostenuto che il danno doveva essere desunto dalla durata e dalla entità del demansionamento, ben potendo il giudice ritenere provata in via presuntiva la effettività del pregiudizio.

La Corte territoriale ha escluso che la domanda potesse trovare accoglimento rilevando che, anche in sede di appello, la D.D. aveva sostanzialmente riproposto la tesi del danno in re ipsa, omettendo, da un lato di precisare quale tipo di lesione avesse subito in conseguenza del lamentato demansionamento, e dall’altro di indicare i fatti da cui desumere la esistenza degli asseriti danni.

La sentenza è conforme al principio di diritto, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 6572 del 24.3.2006, secondo cui il risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo, dell’esistenza di un pregiudizio, di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile. Il danno, infatti, non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo, sicchè non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l’onere di fornire la prova del pregiudizio subito e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale (in tal senso fra le più recenti Cass. 1.3.2016 n. 4031; Cass. 18.9.2015 n.18431; Cass. 26.1.2015 n. 1327).

E’ stato anche evidenziato che detta prova può essere acquisita in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, “assumendo precipuo rilievo quella per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno (Cass. 19 dicembre 2008 n. 29832 e negli stessi termini Cass. 18.9.2015 n. 18431).

Il ricorso alle presunzioni, peraltro, è consentito a condizione che sia stata allegata la natura del pregiudizio e che il ricorrente abbia dedotto e provato circostanze diverse ed ulteriori rispetto al mero inadempimento, che possano essere valorizzate per risalire dal fatto noto a quello ignoto.

Nel caso di specie la ricorrente, pur censurando la sentenza impugnata perchè la Corte territoriale avrebbe omesso di fare ricorso alla prova per presunzioni, non ha riportato nel ricorso il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado nè ha precisato in quale sede e con quali modalità era stata specificata la natura dei pregiudizi subiti ed erano state indicate le circostanze di fatto da valorizzare nel ragionamento presuntivo.

Il motivo, quindi, per come formulato, non consente alla Corte di ritenere decisiva e fondata la censura.

4 – Dalla ritenuta infondatezza del primo e del quarto motivo di ricorso, discende la inammissibilità degli ulteriori motivi, con i quali la ricorrente ha riproposto le doglianze, non esaminate dal giudice di appello, avverso la sentenza di prime cure che aveva ritenuto di dovere escludere il denunciato demansionamento.

A soli fini di completezza osserva la Corte che anche in questa sede, e con riferimento sia alla assegnazione al Settore Statistica (valutata da questa Corte nella sentenza n. 12109/2016 richiamata al punto 2) sia alle precedenti utilizzazioni, la D.D. ripropone la tesi della necessaria salvaguardia della professionalità acquisita in senso sostanziale e non meramente formale, dalla quale fa discendere il suo preteso diritto a continuare a svolgere le mansioni di collaboratore giuridico amministrativo, per le quali era stata assunta presso l’ente di provenienza ed in relazione alle quali era stato poi disposto il trasferimento per mobilità nei ruoli del Comune di Modena.

I motivi poggiano su argomenti che si pongono in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte che, a partire dalla sentenza resa dalle Sezioni Unite n. 8740/08, ha affermato la inapplicabilità al pubblico impiego contrattualizzato dell’art. 2103 c.c. ed ha posto in risalto che la disciplina di settore, dettata dalla norma speciale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, solo al criterio dell’equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità acquisita e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione (Cass. n. 17396/11; Cass. n. 18283/10; Cass. sez. un. n. 8740/08; v. più recentemente, Cass. n. 7106 del 2014). Non è, quindi, ravvisabile alcun demansionamento qualora le nuove mansioni rientrino nella medesima area professionale.

5 – Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso, al quale consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA