Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17214 del 18/08/2020

Cassazione civile sez. II, 18/08/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 18/08/2020), n.17214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1161-2016 proposto da:

IMPRESA D. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA 31, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI BRUNO, rappresentata e difesa

dall’avvocato TOMMASO MARIA GIOVANNI UBERTAZZI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

D.R., G.S., FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2021/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 12/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO, che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso e

rigetto del medesimo;

udito l’Avvocato Massimo Cesaro, con delega depositata in udienza

dall’avvocato Tommaso Maria Ubertazzi, difensore della ricorrente,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Paolo Panariti, difensore del resistente, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Per quanto ancora rileva, con sentenza depositata il 12 novembre 2015, la Corte d’appello di Torino ha rigettato l’appello proposto da Impresa D. di D.R. & C. s.a.s. (d’ora innanzi, Impresa D.) nei confronti di (OMISSIS) s.r.l. (d’ora innanzi, (OMISSIS)) avverso la decisione di primo grado che, ritenendo giustificata l’interruzione dei lavori operata da quest’ultima, ai sensi dell’art. 1460 c.c., aveva respinto la domanda di risoluzione contrattuale e la conseguente pretesa risarcitoria proposte dalla prima, condannandola al pagamento del corrispettivo delle opere eseguite.

La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibili gli interventi in appello di D.R., socio accomandatario, e di G.S. e (OMISSIS) s.r.l., soci accomandanti dell’appellante.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che la doglianza secondo la quale la dedotta risoluzione di diritto, per mancato rispetto da parte di (OMISSIS) del termine essenziale, avrebbe precluso la proponibilità, da parte di quest’ultima, dell’eccezione di inadempimento era infondata, dal momento che l’esame dell’atto di citazione rivelava che la Impresa D. aveva inteso agire in giudizio per far dichiarare, con pronuncia costitutiva, la risoluzione del contratto intercorso, ai sensi dell’art. 1453 c.c.; b) che, a fronte della pattuizione di cui all’art. 14 del contratto, l’Impresa D., pur avendo inviato alcuni solleciti alla (OMISSIS), non aveva mai manifestato in alcun modo di volersi avvalere della clausola contenente il termine essenziale nè aveva inteso attribuire a tali solleciti il valore di una diffida ad adempiere; c) che, peraltro, un termine essenziale neppure era ravvisabile, nel caso di specie, in quanto non era previsto alcun limite temporale all’esecuzione della prestazione; d) che neppure le penali per il ritardo rivelavano l’assenza di interesse del creditore all’adempimento; e) che i richiami diretti alla (OMISSIS) non erano qualificabili come diffide ad adempiere, in quanto non fissavano alcun termine nè manifestavano la volontà di ritenere risolto il contratto, in caso di inadempimento; f) che, peraltro, la condizione per esercitare il diritto di avvalersi del meccanismo risolutorio di cui all’art. 1454 c.c. è che non si sia, a propria volta, inadempienti; g) che non contrasta con il principio di buona fede la circostanza che l’eccezione di cui all’art. 1460 c.c. sia sollevata per la prima volta in giudizio; h) che la valutazione comparativa della condotta negoziale delle parti rivelava che l’Impresa D. aveva corrisposto – peraltro in ritardo soltanto l’importo di 30.771,56 Euro, di cui alla fattura n. (OMISSIS), a fronte di un credito di importo molto superiore portato da numerose fatture emesse da (OMISSIS) sulla base di benestare sottoscritti dalla Impresa D. per un credito complessivo di 90.509,46 Euro (fatture n. (OMISSIS)), corrispondente ai lavori effettivamente eseguiti; i) che, difettando i presupposti giustificativi della risoluzione, la (OMISSIS) aveva diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo per le opere eseguite; l) che non poteva essere accolta la domanda risarcitoria a causa della mancanza di condotte colpose della (OMISSIS); m) che inammissibile per novità era la domanda avente ad oggetto le penali dovute.

3. Avverso tale sentenza Impresa D., divenuta s.r.l., ha proposto ricorso per cassazione affidato a quindici motivi, cui la (OMISSIS) ha resistito con controricorso. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati D., G. e la curatela del fallimento di (OMISSIS) s.r.l.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente affrontata la questione, posta dal Procuratore generale nel corso della discussione, della procedibilità del ricorso.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno puntualizzato che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva, come nel caso di specie, di attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione, laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2, la conformità della copia informale all’originale notificatogli; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2019, n. 8312).

La curatela del fallimento controricorrente non ha operato alcun disconoscimento di conformità, con conseguente procedibilità del ricorso.

2. Con il primo motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ritenendo inesistente la motivazione a proposito del rilievo, sviluppato in appello, secondo il quale l’eccezione di inadempimento non era mai stata sollevata da (OMISSIS), la quale, nella sua comparsa di risposta, aveva solo sostenuto che “sarebbe pienamente legittimata ad invocare l’art. 1460 c.c.”, con ciò ammettendo di non averla sollevata e confermando di non volerla sollevare.

3. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 1460 c.c., dal momento che la sopra ricordata espressione contenuta nella comparsa di risposta di (OMISSIS) rivelava l’assenza di un’eccezione formulata in termini specifici e non equivoci.

4. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento all’assenza di motivazione in relazione al motivo d’appello secondo il quale l’eccezione di inadempimento non sarebbe stata formulata in modo specifico.

5. I primi tre motivi del ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili.

In particolare, il primo motivo viene prospettato come omesso esame di un fatto decisivo, ma, in realtà, denuncia il mancato esame del motivo di appello, con il quale si era sostenuto che la (OMISSIS) non avrebbe sollevato l’eccezione di inadempimento.

E, tuttavia, posto che la sentenza impugnata ha concluso esplicitamente in senso contrario, deve escludersi qualunque omessa pronuncia.

D’altra parte, la frammentaria riproduzione, da parte della ricorrente, del contenuto degli atti difensivi di (OMISSIS) non supera la soglia dell’ammissibilità, alla luce del condiviso principio in forza del quale la Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale: v., ad es., Cass. 2 febbraio 2017, n. 2771. Peraltro la (OMISSIS) ha riprodotto il contenuto della comparsa di risposta in cui solleva esplicitamente l’eccezione, aggiungendo che il brano valorizzato dalla controparte è, nella sua completezza, il seguente: “la morosità di controparte persiste ad oggi (…) e si è peraltro aggravata sì che anche ad oggi l’odierna esponente sarebbe pienamente legittimata ad invocare l’art. 1460 c.c.”.

E tale constatazione rende manifestamente infondata la critica della ricorrente.

Considerazioni identiche valgono per il secondo e il terzo motivo.

A tacer del fatto che parte ricorrente neppure deduce di avere proposto uno specifico motivo di appello sul punto, limitandosi ad un generico rinvio a quanto sostenuto “nei suoi atti”, anche in questo caso – e la considerazione ha carattere assorbente – si rileva la lacunosa e parziale riproduzione delle difese della controparte.

6. Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 1460 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto la fondatezza di tale eccezione, sebbene i termini previsti dal contratto per le prestazioni delle parti fossero diversi, anche qualitativamente, giacchè solo quelli concernenti le obbligazioni della (OMISSIS) erano stati indicati come essenziali.

7. Con il quinto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per inesistenza della motivazione sulla questione ricordata con il quarto motivo.

8. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione.

Il presupposto interpretativo dal quale prende le mosse il quarto motivo è del tutto erroneo.

Come da tempo ribadito da questa Corte, la disposizione di cui all’art. 1460 c.c., comma 1, u.p., secondo la quale l’eccezione di inadempimento non è ammissibile quando termini diversi per l’adempimento siano stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto, dev’essere interpretata nel senso che, pure in tale ipotesi, l’eccezione è consentita quando sia già evidente che la controprestazione non potrà mai essere adempiuta o vi siano fondate probabilità di un ritardo tale da superare il termine fissato in contratto per la controprestazione, eccedendo i limiti della normalità secondo un’interpretazione di buona fede ovvero, ancora, quando vi sia un evidente pericolo di perdere la controprestazione (v., ad es., Cass. 8 settembre 2017, n. 20939).

Infatti, l’art. 1460 c.c. esclude soltanto che, nei contratti con prestazioni corrispettive, ove sia pattiziamente prevista la diversità dei termini di adempimento, il contraente tenuto per primo alla prestazione e resosi inadempiente possa giovarsi dell’exceptio inadimpleti contractus, salva l’ipotesi, sopra ricordata, del pericolo di perdere la controprestazione (Cass. 28 agosto 2002, n. 12609).

Inoltre, la Corte distrettuale, a differenza di quanto ritenuto dalla ricorrente nel quinto motivo, ha esaminato il tema delle prestazioni e dei termini, operando una valutazione comparativa delle condotte esecutive tenute dalle parti.

Ciò dimostra che la motivazione sul punto è tutt’altro che inesistente. Se, invece, il dubbio posto con l’impugnazione riguarda il mancato esame del tema giuridico sollevato con il precedente quarto motivo, è appena il caso di rilevare che, qualora il ricorrente prospetti un difetto di motivazione che non riguarda un punto di fatto, bensì un’astratta questione di diritto, il giudice di legittimità, investito, a norma dell’art. 384 c.p.c., del potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, è chiamato a valutare se la soluzione adottata dal giudice del merito sia oggettivamente conforme alla legge, piuttosto che a sindacarne la motivazione, con la conseguenza che anche l’eventuale mancanza di questa deve ritenersi del tutto irrilevante, quando il giudice del merito sia, comunque, pervenuto ad una esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame (v., ad es., Cass. 28 maggio 2019, n. 14476).

9. Con il sesto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 1460 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che non contrastasse con il principio di buona fede il fatto che l’eccezione di cui all’art. 1460 c.c. fosse stata sollevata solo in occasione del giudizio.

La doglianza è inammissibile, in quanto non coglie che la valutazione della contrarietà a buona fede presuppone un accertamento fattuale, sotteso al momento valutativo, attribuito al giudice del merito e investito da una critica di assoluta genericità.

Invero, in tema di risoluzione contrattuale ed in ipotesi di eccezione di inadempimento, poichè l’art. 1460 c.c. non pone alcuna limitazione temporale o modale alla possibilità di sollevare l’eccezione, salva l’ipotesi di termini differenziati di adempimento (da intendersi secondo quanto rilevato supra), e poichè l’esercizio della facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto, a fronte del grave inadempimento della controparte, non è subordinato ad alcuna condizione e, in particolare, non alla previa intimazione di una diffida, nè ad alcuna generica contestazione dell’inadempimento, l’eccezione stessa ben può essere dedotta per la prima volta in sede giudiziale, pur ove non sia stata sollevata in precedenza per rifiutare motivatamente l’adempimento chiesto ex adverso (v., ad es., Cass. 26 maggio 2003, n. 8314; 16 luglio 2004, n. 13271; 24 settembre 2009, n. 20614).

Ne discende che non esiste alcuna preclusione normativa alla proponibilità dell’eccezione per la prima volta nel corso del giudizio e che, come detto, la contrarietà a buona fede, una volta esclusa dal giudice del merito, può essere valorizzata solo nel ristretto perimetro del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

10. Con il settimo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la sentenza impugnata omesso di motivare sull’impossibilità per la (OMISSIS), ai sensi dell’art. 1462 c.c., di sollevare l’eccezione di inadempimento, dal momento che l’art. 10 del contratto precludeva alla stessa di rallentare la produzione e i lavori in dipendenza di qualunque tipo di controversia.

La doglianza è inammissibile, dal momento che è la stessa Impresa D., nel suo appello, a riconoscere di non avere sollevato in primo grado siffatta eccezione, tanto da richiedere, nel punto 19 del gravame, di essere rimessa in termini.

A fronte della novità della questione, del tutto priva di concludenza è la doglianza di omesso esame dell’eccezione.

I superiori rilievi esimono dall’aggiungere che la clausola solve et repete non può essere invocata dal contraente a cui favore è stabilita, quando questi abbia chiesto, come nella specie, la risoluzione del contratto (Cass. 16 novembre 1993, n. 11284).

11. Con l’ottavo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale escluso che l’Impresa D. avesse proposto una domanda diretta ad ottenere sentenza dichiarativa dell’intervenuta risoluzione di diritto del contratto, laddove l’art. 14 del contratto, invocato in atto di citazione, non distingueva tra risoluzione ai sensi dell’art. 1453 c.c. e risoluzione di diritto.

La censura è inammissibile per assenza di specificità.

Va premesso che, in tema di ricorso per cassazione, l’erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), perchè non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 3 dicembre 2019, n. 31546).

Ora, a fronte dell’accertamento, da parte della Corte territoriale, che l’unica domanda proposta dall’odierna ricorrente è quella finalizzata ad ottenere la risoluzione per grave inadempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c., l’Impresa D. si limita a dedurre che, in atto di citazione, era stato richiamato l’art. 14 del contratto, che “non distingue tra risoluzione per grave inadempimento ex art. 1453 c.c. e risoluzione di diritto”.

Ma il fatto che l’art. 14 del contratto non operi alcuna distinzione conferma la sua equivocità interpretativa, ossia la sua inidoneità a dimostrare quel vizio radicale dell’apparato argomentativo che esprime la “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, la “motivazione apparente”, il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e infine la “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile” (v., ad es., Cass. 13 agosto 2018, n. 20721).

12. Con il nono motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale trascurato di indicare le ragioni per le quali, nonostante la presenza di penali, sussistesse un interesse della ricorrente a ricevere una prestazione tardiva da parte della (OMISSIS), ossia le ragioni che avevano condotto ad escludere la configurabilità di termini essenziali per le prestazioni della controparte.

Si osserva: a) che l’art. 13 del contratto indicava nel 25 novembre 2008 il termine per la conclusione totale delle opere; b) che l’adempimento tardivo della subappaltatrice (OMISSIS) avrebbe comportato una responsabilità della ricorrente subcommittente nei confronti del committente; c) che con lettera del 10 ottobre 2008 l’Impresa D. aveva sottolineato il carattere urgentissimo della lavorazione dei cartongessi in relazione alla posa in opera degli impianti.

L’inammissibilità del precedente ottavo motivo e, in definitiva, la conclusione per la quale è stata proposta in giudizio esclusivamente la domanda di risoluzione per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c., priva la ricorrente di interesse ad impugnare le considerazioni dedicate dalla Corte territoriale all’assenza di termini essenziali, nella richiamata cornice di riferimento dell’art. 1457 c.c.

Questo perchè la dedotta richiesta di una pronuncia dichiarativa della già avvenuta risoluzione sarebbe, nella prospettiva difensiva dell’Impresa D., quale ricordata dalla sentenza impugnata, idonea a precludere la proponibilità dell’eccezione di inadempimento. Ad ogni modo, per l’ipotesi che siffatte considerazioni della Corte territoriale siano state formulate per rafforzare la conclusione della formulazione della sola domanda di risoluzione per inadempimento, si osserva quanto segue.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’essenzialità del termine per l’adempimento, ex art. 1457 c.c. implica un accertamento da cui emerga inequivocabilmente, alla stregua dell’oggetto del negozio o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l’utilità prefissatasi (v., ad es., Cass. 10 dicembre 2019, n. 32238).

Ora, nessuno dei profili valorizzati da parte ricorrente, già da un punto di vista logico, riesce a collocarsi nel perimetro del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dal momento che nè la mera previsione di un termine, nè l’eventuale responsabilità del subcommittente verso il proprio committente, nè la presenza di penali dimostrano l’assenza di utilità rispetto alla prestazione tardiva.

Tali considerazioni sono decisive.

A ciò sì aggiunga che la Corte territoriale ha anche puntualmente osservato, nel quadro della valutazione comparativa della condotta esecutiva delle parti, che la (OMISSIS) ha proseguito nei lavori sino al (OMISSIS), mentre l’Impresa D. il (OMISSIS) ha pagato – per comodità espositiva, in ragione dell’undicesimo motivo di ricorso, poco importa verificare se in ritardo o non – una modesta parte dei lavori.

13. Con il decimo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale trascurato di indicare in termini puntuali le ragioni per le quali aveva escluso che quantomeno la missiva del 31 ottobre 2008 non fosse qualificabile come diffida ad adempiere, nonostante il puntuale riferimento, in essa contenuto, all’art. 14 del contratto.

La doglianza è inammissibile per l’assorbente ragione che la Corte territoriale ha puntualmente esaminato anche la missiva del 31 ottobre 2008 – che invece la ricorrente non riproduce per intero – sottolineando che la stessa aveva affermato che le date delineate costituivano termini perentori “come sopra descritti, pertanto siamo disponibili ad accogliere le Vostre proposte in merito alle lavorazioni citate, purchè ci pervengano tempestivamente e a condizione che le proposte in questione siano esecutive e garantiscano l’inizio dei lavori entro le date indicate nella presente”.

Da tale formulazione la Corte territoriale, con considerazioni rimaste prive di qualunque specifica censura, ha tratto la conclusione che, in assenza di comminatoria di qualunque prospettiva risolutoria, la missiva rappresentasse null’altro che un mero richiamo all’adempimento.

14. Con l’undicesimo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, sottolineando che, a differenza di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l’Impresa D. aveva provveduto puntualmente (in data (OMISSIS)) al pagamento della fattura n. (OMISSIS), la cui emissione era stata autorizzata, ai sensi dell’art. 3 del contratto, solo con benestare del 31 agosto 2008.

Si aggiunge che le lettere qualificate dalla sentenza come inviti ad eseguire la prestazione rimasti inadempiuti erano almeno cinque e che la Corte d’appello, dopo aver affermato che essi andavano valutati ai fini dell’importanza dell’inadempimento, aveva omesso di considerarli. La doglianza è inammissibile per assenza di specificità, in quanto si sottrae al confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Innanzi tutto, il riferimento al ritardo nel pagamento della fattura n. (OMISSIS) è meramente aggiuntivo rispetto al rilievo del mancato pagamento dei restanti importi dovuti.

Ne discende che, senza bisogno di indugiare sul significato del benestare emesso dopo l’emissione della fattura, ossia sul fatto che il primo non fa che confermare la legittimità della seconda, senza incidere sul termine di adempimento di sessanta giorni decorrente da quest’ultima, resta il fatto che la valutazione della Corte territoriale ha riguardo, come detto, non tanto al ritardo nel pagamento della fattura n. (OMISSIS), ma essenzialmente al mancato adempimento dell’obbligo di corrispondere il corrispettivo ulteriore.

Del tutto fuori campo è poi l’ultima articolazione del motivo, giacchè la sentenza impugnata ha proprio operato la comparazione tra le condotte esecutive delle parti, con una valutazione sorretta da una motivazione tutt’altro che apparente.

E anche in questo caso, le censure sono inammissibili, ponendosi al di fuori del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

15. Con il dodicesimo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di esaminare l’eccezione di compensazione proposta dalla ricorrente e la richiesta avente ad oggetto le penali.

La doglianza è inammissibile, per l’assoluta genericità di formulazione e per l’erroneità del presupposto dal quale muove.

Innanzi tutto, parte ricorrente neppur si cura di indicare quale sarebbe la voce di credito a proprio favore rispetto alla quale l’eccezione di compensazione sarebbe stata sollevata e trascurata.

Invero l’unico titolo che risulta essere stato fatto valere in giudizio è quello risarcitorio, ma, sul punto, la Corte territoriale ha espressamente escluso che all’Impresa D. competesse alcunchè, con la conseguenza che l’eccezione resta priva del suo necessario presupposto.

Quanto al tema delle penali, la Corte d’appello ha rilevato l’inammissibilità della domanda, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., talchè non s’intende di quale omessa pronuncia si discorra.

16. Con il tredicesimo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, con riguardo alla discussa esigibilità del credito della (OMISSIS), in ragione del lamentato inadempimento di quest’ultima e del fatto che, ai sensi dell’art. 6 del contratto, l’adempimento delle prestazioni della Impresa D. sarebbe dovuto avvenire “solo nel caso in cui l’opera a cui si riferisce il pagamento sia stata compiuta completamente e a perfetta regola d’arte, con beneplacito della società committente e dell’Imp. D.”.

Anche in questo caso la censura è inammissibile poichè la Corte distrettuale ha esaminato specificamente il quarto motivo d’appello, rilevando che l’emissione delle fatture da parte della (OMISSIS) trovava il suo fondamento nei benestare della stessa Impresa D. all’emissione.

Proprio la condotta di quest’ultima dimostra l’assoluta inconferenza del richiamo, reiterato in questa sede, all’art. 6 del contratto e alla correlazione del credito con il completamento a perfetta regola d’arte dell’opera “a cui si riferisce il pagamento”.

D’altra parte, rispetto alla motivazione della Corte territoriale, la ricorrente neppure indica quale altra funzione avrebbero avuto i suoi benestare, se non a verificare i presupposti negoziali per richiedere il pagamento.

17. Con il quattordicesimo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte d’appello trascurato di considerare il rilievo per il quale la (OMISSIS), in relazione ad un contratto risolto, avrebbe dovuto agire ai sensi dell’art. 2033 c.c. e non esercitare un’azione contrattuale.

La doglianza è inammissibile per l’assorbente ragione che non risulta nè la ricorrente deduce alcunchè al riguardo – che il contratto sia stato risolto, come, del resto, ha puntualmente osservato la Corte d’appello.

18. Con il quindicesimo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale, per un verso, riconosciuto che l’inadempimento di (OMISSIS) era precedente alla formulazione dell’eccezione di inadempimento svolta solo nel corso del giudizio e che vi erano stati “contrapposti inadempimenti” e, per altro verso, escluso il diritto della ricorrente al risarcimento del danno.

La doglianza è inammissibile perchè completamente estranea alla ratio decidendi.

Una volta chiarita l’irrilevanza del momento in cui l’eccezione di inadempimento è stata sollevata, il rigetto delle domande della ricorrente si fonda su una motivazione che non ha nulla di perplesso o incomprensibile, riposando sulla necessaria e argomentata comparazione tra le condotte negoziali delle parti.

19. In conseguenza, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, alla luce del valore e della natura della causa nonchè delle questioni trattate.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA