Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17214 del 12/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/07/2017, (ud. 09/05/2017, dep.12/07/2017),  n. 17214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11297/2016 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BIAGIO

MAURIZIO LA VENUTA;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI SPA, B.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5629/2015 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 20/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/05/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.A. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Palermo, B.S. e la Fondiaria SAI s.p.a., quest’ultima quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale nel quale ella, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, era rimasta investita dal motociclo condotto dal B., risultato privo di copertura assicurativa.

Si costituì in giudizio la sola società di assicurazione, chiedendo il rigetto della domanda, mentre il B. rimase contumace.

Il Giudice di pace rigettò la domanda e condannò la M. al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata da parte dell’attrice soccombente e il Tribunale di Palermo, con sentenza del 20 ottobre 2015, ha respinto il gravame, condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Palermo ricorre M.A. con atto affidato a quattro motivi.

B.S. e la Fondiaria SAI s.p.a. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si censura, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione degli artt. 2053, 2697, 2727 e 2729 c.c., artt. 115, 116 e 232 c.p.c., nonchè motivazione erronea e contraddittoria; con il secondo, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione dell’art. 2729 c.c.; con il terzo, violazione del principio di non contestazione e con il quarto violazione delle norme in tema di liquidazione delle spese processuali.

1.1. I motivi, da trattare congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, non sono fondati.

Il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda in base al rilievo per cui il fatto storico generatore della responsabilità – ossia l’investimento della M. ad opera del ciclomotore condotto dal B. – era rimasto non dimostrato, così come indimostrata era rimasta la circostanza per cui il ciclomotore era sprovvisto di copertura assicurativa. A tali conclusioni il Tribunale è giunto valutando le testimonianze ed aggiungendo che nessuno dei testi escussi era stato, in realtà, presente ai fatti; oltre a ciò, il Tribunale ha affermato che la mancata presentazione, da parte del B., a rendere l’interrogatorio formale e la presunta confessione stragiudiziale resa da costui ad uno dei testi, valutati nella loro complessità, non erano sufficienti a far ritenere dimostrate le circostanze indicate dall’attrice.

A fronte di simile ricostruzione – che attiene indubbiamente al merito e che è frutto di una valutazione sulla quale questa Corte non può interferire – la ricorrente insiste nella propria versione dei fatti, sostenendo di aver dato piena prova dell’incidente e che la valutazione compiuta dal Tribunale sarebbe errata.

E’ evidente che in tal modo il ricorso sollecita un nuovo esame del merito, non consentito nella presente sede di legittimità.

1.2. Quanto alla censura di vizio di motivazione, trattandosi di sentenza pubblicata in data 20 ottobre 2015, deve essere applicato il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è configurabile il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La contestazione di cui al primo motivo è formulata secondo la precedente versione dell’art. 360, comma 1, n. 5), cit., per cui deve ritenersi che tale doglianza – che comunque è volta ad ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito – sia inammissibile in base ai criteri indicati dalla sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, delle Sezioni Unite di questa Corte.

1.3. La doglianza di cui al quarto motivo, poi, non è neppure tale, posto che il Tribunale non ha fatto altro che applicare il principio di soccombenza in ordine alla condanna al pagamento delle spese di giudizio, per cui non è chiaro di cosa possa oggi dolersi la ricorrente.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2017

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