Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17214 del 11/08/2011

Cassazione civile sez. II, 11/08/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 11/08/2011), n.17214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13239/2005 proposto da:

P.G. (OMISSIS), M.S.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESENA 58,

presso io studio dell’avvocato MARIANTONI Fabio, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ORLANDO GIUSEPPE;

– ricorrenti –

contro

M.N. (OMISSIS), C.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

GIAMBANCO Giuseppe;

– controricorrenti –

e contro

M.S., M.F., M.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 442/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 21/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Mariantoni Fabio difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

per omessa integrazione del contraddittorio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 9.4.1998 M.F., Sa., Ni., S. e P.G., rappresentati da Palazzolo Fara, convenivano in giudizio davanti al tribunale di Palermo, sezione di Carini, M.N. e C.M., assumendo di essere comproprietari di una striscia di terreno in (OMISSIS), foglio 8, particella 181, costituente la strada di accesso ad un loro fondo di maggior estensione e ricadente nelle particelle 39 e 40.

Gli attori lamentavano che i convenuti avevano occupato tale striscia e ne chiedevano il rilascio.

1 convenuti deducevano di essere proprietari della particella 181 per averla acquistata da M.F., padre degli attori, con compravendita 18.10.1985. Con sentenza 22.9.2000 il Tribunale evidenziava l’esistenza di un giudicato esterno, rappresentato dalla sentenza 26/1995 dello stesso Tribunale, nel giudizio tra i convenuti e gli attori M.S. e P.G., che aveva statuito il potere di M.N. di possedere in via esclusiva la particella 181 libera da qualsiasi servitù o peso nei confronti di P.G. e M.S.. Nel merito la domanda era infondata^ fondata era la riconvenzionale dei convenuti che avevano acquistato la particella 181.

Proponevano appello gli attori, resistevano gli appellati e la Corte di appello di Palermo, con sentenza 442/2004, rigettava l’appello ribadendo resistenza di un giudicato esterno, richiamando l’atto del 30.3.1978 in cui M.F. aveva donato ai figli le particelle 38, 39, 40 con stadella di accesso dalla particella 41, la rettifica de 30.12.1997 di alcuni donatari circa l’acceso dalla particella 181- definita strumentale, irrilevante perchè non proveniente dal donante e successiva all’atto pubblico del 18.10.1985, in cui il M., nel vendere la particella 181 all’appellato, aveva preteso la costituzione di una servitù di passaggio sulla particella 180 di proprietà del M., posto che tramite detta striscia poteva accedersi alla particella 41, cioè a tutte le porzioni donate ai figli.

Ricorrono P.G. e M.S. con tre motivi, resistono M. e C..

Alla udienza del 1.12.2010 questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di M.F., Ma.

S. e M.N., contraddittori necessari processuali, nel termine di giorni sessanta, adempimento effettuato con notifica a Palazzolo Farà, nella qualità di procuratrice.

1 ricorrenti hanno depositato procura speciale ad litem in forza di procura generale allegata di M.S. al marito P. G. e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si lamentano vizi di motivazione e violazione degli artt. 1325. 1346, 1418 c.c. e art. 1419 c.c., comma 1, per avere i giudici di primo e secondo grado, in relazione all’atto 18.10.1985 ed alla mancanza di poteri del procuratore speciale per conto del M., ritenuto che la procura contiene un manifesto lapsus e che l’eventuale inefficacia riguarderebbe solo la costituzione della servitù prediale. Col secondo motivo si lamentano vizi di motivazione e nullità per travisamento dei fatti ed errore sostanziale dei presupposti perchè la Corte di appello ha disatteso la tesi dell’errore materiale in cui era incorso il donante M. F. indicando la particella 181 nella 41; dall’esame della planimetria allegata all’atto di donazione si evince chiaramente che la particella 41 costeggia le particelle 38, 39 e 40 poi frazionate ed il fondo donato risultava totalmente intercluso.

Col terzo motivo si lamentano violazione dell’art. 2909 c.c. e vizi di motivazione circa il giudicato esterno per la diversità delle parti dell’altro giudizio. Osta, tuttavia, all’esame dei motivi, in conformità a precisa richiesta del PG, la preliminare declaratoria di inammissibilità per la mancata produzione delle ricevute di ritorno dell’atto di integrazione del contraddittorio che è stato notificato, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., a mezzo del servizio postale.

Gli avvisi di ricevimento dei plichi postali non risultano però mai depositati, nè in allegato all’atto di integrazione nè autonomamente e successivamente, con le modalità di cui al capoverso dell’art. 372 c.p.c., e non è quindi provata l’avvenuta ricezione.

La Corte Costituzionale, con sentenza del 26 novembre 2002 n. 477, ha dichiarato l’illegittimità del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3 (Notificazioni di atti a mezzo posta) “nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario”. La stessa sentenza, già chiara nel dispositivo riportato testualmente, precisa in motivazione che “resta naturalmente per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo”; di conseguenza, solo il deposito dell’avviso di ricevimento prova la conformità al modello normativo e il perfezionamento della notificazione per tutte le parti del processo con la conseguente instaurazione del contraddittorio tra loro per effetto della sicura vocatio in ius del destinatario dell’atto.

Deve, quindi, affermarsi che la notifica a mezzo del servizio postale, anche se con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario si hanno per verificati, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, gli effetti interruttivi ad essa connessi per il notificante, non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. n. 890 del 1982 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità ma l’inesistenza dell’atto (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.), e l’inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della proposta notificazione (Cass. 2722/05, 4900/04). In particolare deve reputarsi, tenuto conto delle recenti pronunzie di questa Corte che, proprio in materia di notificazioni, si sono dimostrate particolarmente attente alla salvaguardia del diritto costituzionale di difesa, che, nella specie, si verta in ipotesi di inesistenza e non di nullità della notificazione, dal momento che, da un lato, la parte non ha dedotto alcun impedimento alla produzione della cartolina di ricevimento, ma è rimasta del tutto inerte e, dall’altro, il principio, pure di rango costituzionale, della ragionevole durata del processo, impone al giudice una lettura delle norme processuali orientata alla rapida definizione del giudizio.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2011

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