Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17213 del 19/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 19/08/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 19/08/2016), n.17213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4437-2011 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici domicilia in ROMA, alla VIA

DEI PORTOGHESI, 12;

– ricorrente-

contro

U.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MAGNA GRECIA 39, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA

SCARFOGLIO, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA MOLINARI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1206/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 19/10/2010, R.G. N. 727/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato PIETRO GAROFOLI PIETRO;

udito l’Avvocato MARIA DEL GROSSO per delega NICOLA MOLINARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto o accoglimento

parziale del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza 1206/2010, ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione a corrispondere a U.M. le quote di indennità integrativa speciale nella misura di Euro 1.463,16, relative alle ore eccedenti il normale orario di lavoro di cattedra (18 ore settimanali) effettuate negli anni scolastici 2002/2003 e 2003/2004 ed a tenere conto di dette quote anche ai fini del computo della tredicesima mensilità, della buonuscita e del trattamento pensionistico.

2. La Corte territoriale ha rilevato che risultava provato che l’insegnante U.M. negli scolastici 2002/2003 e 2003/2004 aveva osservato in maniera continuativa e sistematica l’orario di venti ore settimanali.

3. Ha ritenuto che fosse condivisibile l’orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato secondo cui, ai sensi del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4 i docenti con insegnamento di cattedra superiore alle 18 ore settimanali hanno diritto al computo dell’indennità integrativa speciale, ai fini della determinazione del compenso per le ore eccedenti le 18 ore settimanali; che, quanto alle altre domande, nella vigenza del D.P.R. n. 417 del 1974 ed ancor prima dell’entrata in vigore dell’accordo di comparto di cui al D.P.R. n. 209 del 1987 doveva riconoscersi natura stipendiale unitaria ed infrazionabile alla retribuzione spettante ai docenti con orario di cattedra eccedente, in modo non eventuale, le 18 ore settimanali, con la conseguenza che la suddetta retribuzione doveva essere computata nella sua integrità, e, quindi,anche con riferimento alle ore eccedenti le 18 settimanali, ai fini della retribuzione spettante nei mesi estivi e della tredicesima mensilità, nonchè delle trattenute contributive relative al trattamento pensionistico e di fine servizio.

4. Avverso detta sentenza ricorre il Ministero Dell’Istruzione, Università e Ricerca, formulando un unico motivo.

5. La U. resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

6. Con unico motivo di ricorso il Ministero lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 70, comma 1 CCNL comparto scuola personale non dirigente del 4.8.95 (parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995), sostenendo che il citato art. 70 CCNL sarebbe chiaro nell’escludere l’indennità integrativa speciale dal compenso per le ore eccedenti, mentre il richiamo al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4, avrebbe la mera funzione di individuare un criterio di calcolo, i cui elementi vengono però stabiliti dalla stessa norma collettiva che fa riferimento allo stipendio tabellare.

7. Deduce l’irrilevanza della giurisprudenza amministrativa, che ritiene inclusa l’indennità integrativa speciale, in quanto concernente periodi anteriori all’entrata in vigore del citato art. 70 del CCNL, il quale fa riferimento allo stipendio tabellare, da tenersi distinto dalla indennità integrativa speciale, come risultante dall’art. 63 del medesimo CCNL sulla struttura della retribuzione, che comprende, come trattamento fondamentale, lo stipendio tabellare e, separatamente, l’indennità integrativa speciale. Sostiene che solo con il CCNL del 2003, e, quindi, solo dal primo gennaio 2003, è stato stabilito che l’indennità integrativa speciale cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva e viene conglobata nella voce stipendio tabellare, con ciò confermandosi che la precedente contrattazione escludeva dalla retribuzione tabellare la IIS.

8. Il motivo è fondato.

9. Secondo il consolidato indirizzo questa Corte (Cass. 18229/2015, 18228/2015, 3050/2015, 2381/2015, 1486/2015, 14486/2014, 14484/2014, 24543/2013, 1717/2011, 23930 del 2010), al quale il Collegio intende dare continuità, “il richiamo operato nell’art. 70 comma 1 CCNL comparto scuola personale non dirigente del 4.8.95 (parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995), al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4 è limitato al mero criterio di calcolo, e non riguarda la individuazione degli elementi retributivi che concorrono alla determinazione della retribuzione per le ore in eccedenza. Tanto è confermato dall’ultimo periodo del richiamato art. 70, comma 1 in parola dove è disposto che: “Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell’interessato”. Infatti il riferimento allo “stipendio tabellare” che costituisce proprio una voce della struttura della retribuzione del trattamento fondamentale previsto dal precedente art. 63 del CCNL in parola – e non al “trattamento economico in godimento” di cui al precitato D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4, esclude che le parti contraenti abbiano voluto richiamare il meccanismo di cui al precitato art. 88 anche per la individuazione degli elementi che concorrono alla determinazione del compenso spettante per le ore di lavoro prestate in eccedenza oltre la 18 ora.

10. Le richiamate pronunce hanno anche affermato che tale disciplina non suscita dubbi di illegittimità costituzionale, richiamando la decisione n. 470 del 2002 della Corte Costituzionale, nella parte in cui ha affermato che “La proporzionalità e l’adeguatezza della retribuzione, di cui al principio stabilito all’art. 36 Cost., vanno riferite – secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale – non già alle sue singole componenti, ma alla globalità di questa. Ne consegue – secondo quanto già affermato nella sentenza n. 164 del 1994 – che “il silenzio dell’art. 36 Cost. sulla struttura della retribuzione e sull’articolazione delle voci che la compongono significa che è rimessa insindacabilmente alla contrattazione collettiva la determinazione degli elementi che concorrono a formare, condizionandosi a vicenda, il trattamento economico complessivo dei lavoratori, del quale il giudice potrà poi essere chiamato a verificare la corrispondenza ai minimi garantiti dalla norma costituzionale”.

11. La norma non si pone in contrasto neanche con l’art. 4, comma 1, della Carta Sociale Europea del 3 maggio 1996 (ratificata e resa esecutiva con L. 9 febbraio 1999, n. 30), secondo cui le parti si impegnano a riconoscere il diritto dei lavoratori ad un tasso retributivo maggiorato per le ore di lavoro straordinario ad eccezione di alcuni casi particolari, in quanto i vincoli derivanti dalla Carta riguardano soltanto lo straordinario legale e non quello contrattuale (Cass.1717/2011 cit.).

12. Va, in conclusione, ribadito che l’art. 70, comma 1 del CCNL Comparto scuola del 4 agosto 1995 deve essere interpretato nel senso che il compenso spettante per le ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo va determinato con riferimento al solo stipendio tabellare di cui all’art. 63 dello stesso contratto e quindi con esclusione dell’indennità integrativa speciale.

13. Deve escludersi, contrariamente a quanto dedotto dalla controricorrente, che nella fattispecie in esame trovi applicazione l’art. 70, comma 3 del CCNL sopra richiamato, che dispone “Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo prestate in sostituzione dei colleghi assenti o su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio di insegnamento o in classi collaterali disponibili per l’intero anno scolastico ovvero nei corsi integrativi per i diplomati di istituto magistrale o di liceo artistico, continuano ad applicarsi, a decorrere dall’inizio del biennio 1994/95 le disposizioni di cui al D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209, art. 6 ed al D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 3, comma 10 “, atteso che la stessa U. nel controricorso ha specificato che l’orario di lavoro prestato nell’anno scolastico 2002-2003 (dal 1.9.2002 al 31.8.2003) fu pari ad ore 17 + 3.

14. La sentenza impugnata va, quindi, cassata.

15. Per le considerazioni che precedono, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto della domanda con riferimento al periodo fino al 31/12/2002 dovendosi, infatti, precisare che il CCNL del 2003 ha stabilito che a decorrere dal 1/1/2003 l’indennità integrativa speciale cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva e viene conglobata nella voce stipendio tabellare.

16. Le spese dei giudizi di merito devono essere compensate tenuto conto del consolidarsi della giurisprudenza di questa Corte in epoca successiva all’introduzione del giudizio in primo grado.

17. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di U.M. con riferimento al periodo fino al 31.12.2002.

Compensa le spese dei due gradi del giudizio di merito e condanna U.M. a pagare al ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.500,00, per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2016

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