Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17212 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 21/07/2010), n.17212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – President – –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BISSOLATI

76, presso lo studio dell’avvocato COMPAGNONI PIER AURELIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DE RAHO LUIGI, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

STILGOM DI CANNARILE G. & C. SRL, SUZUKI ITALIA SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1095/2 009 del TRIBUNALE di TARANTO del

6.4.09, depositata l’8/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Pier Aurelio Compagnoni (per

delega avv. Luigi De Raho) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARESTIA

Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso come da

relazione scritta.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

C.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dep. l’8 luglio 2009, con cui il Tribunale di Taranto, pronunciando sull’appello proposto dalla Suzuki Italia s.p.a, ha rigettato la domanda proposta dal C. nei confronti di quest’ultima compensando integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio, cosi’ in parte riformando la decisione di primo grado che, in accoglimento della domanda subordinata di riduzione del prezzo formulata dal C., aveva condannato in solido alla restituzione della somma di Euro 770,00 la Stilgom di Cannarile G. & C s.r.l., quale venditrice, e la Suzuki Italia s.p.a., quale produttrice della moto acquistata dall’attore presso la prima, oltre al pagamento delle spese processuali.

Le intimate non hanno svolto attivita’ difensiva.

Nominato, ai sensi dell’art. 377 c.p.c., il consigliere relatore ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. ritenendo che il ricorso fosse da rigettare per manifesta infondatezza.

Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta “Con l’unico motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), censura la sentenza laddove aveva compensato le spese processuali del doppio grado di giudizio relativamente anche al rapporto processuale intercorso con la Stilgom di Cannarile G. & C s.r.l. che aveva fatto acquiescenza alla decisione di primo grado giacche’, se poteva considerarsi logica la relativa statuizione nei confronti della Suzuki Italia s.p.a., era assolutamente indecifrabile in relazione al venditore, la cui responsabilita’ era rimasta acclarata. Il motivo va disatteso.

Occorre premettere che la portata precettiva della sentenza va determinata tenendo conto anche della motivazione, alla stregua della quale deve essere letto il dispositivo.

Orbene, la sentenza, nel riformare in parte la decisione di primo grado (“in parziale riforma”, v. in motivazione e in dispositivo), ha statuito esclusivamente in ordine al rapporto intercorso con la societa’ produttrice, la Suzuki Italia s.p.a. e, decidendo l’impugnazione che era stata proposta soltanto da quest’ultima, ha ritenuto che non era esperibile nei suoi confronti la responsabilita’ contrattuale ne’ era ravvisabile la responsabilita’ del produttore:

seppure il Giudice, nel compensare le spese, ha fatto genericamente riferimento alle parti, anche la relativa regolamentazione era relativa al rapporto intercorso con la sola Suzuki Italia s.p.a., tenuto conto che, non essendo stato proposto appello da parte dell’altra soccombente – la venditrice Stilgom di Cannarile G. & C s.r.l. – si era al riguardo formato il giudicato anche in ordine alla statuizione concernente le spese processuali , che e’ una pronuncia consequenziale ed accessoria alla soccombenza, mentre ai sensi dell’art. 336 c.p.c. la riforma della decisione in ordine alla responsabilita’ della societa’ produttrice comportava comunque anche quella concernente le relative spese processuali.

Ne consegue che la statuizione relativa al rapporto intercorso con la venditrice Stilgom di Cannarile G. & C s.r.l, favorevole al ricorrente, di cui alla decisione di primo grado, non e’ stata riformata dalla impugnata sentenza, come invece presupposto dallo stesso ricorrente.

P.Q.M. Il ricorso deve essere respinto.” Pertanto, il ricorso va rigettato. Non avendo le intimate svolto attivita’ difensiva, non va adottata alcuna statuizione in ordine al regolamento delle spese relative alla presente fase.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

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