Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17212 del 18/08/2020

Cassazione civile sez. II, 18/08/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 18/08/2020), n.17212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8498-2016 proposto da:

C.A., in proprio e quale erede di C.M.,

rappresentata e difesa dagli avvocati Renato La Rosa, e Gaetano

Aloisi Maugeri, del Foro di Catania con studio in Catania via Pola

19;

– ricorrente e controric. –

contro

Ca.Sa., rappresentato dall’avvocato Luigi Chiarenza, del Foro

di Catania con studio in Catania via Montello 1;

– controric. e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1789/2015 della Corte d’appello di Catania,

depositata il 26/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;

udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale Dott.

Mistri Corrado, che ha concluso per l’inammissibilità ovvero in

subordine il rigetto del ricorso principale con assorbimento del

secondo motivo ed accoglimento del primo motivo del ricorso

incidentale;

udito per la ricorrente principale l’Avvocato Marcello Magnano Di

Sanzio, per delega dell’Avvocato Renato La Rosa, e per il ricorrente

incidentale l’Avvocato Stefano Rubeo, per delega dell’Avvocato

Chiarenza.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso notificato da C.A., in proprio e quale erede della sorella M., nei confronti di Ca.Sa., quale erede della originaria convenuta M.C., avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania che in accoglimento del gravame proposto da parte convenuta aveva rigettato anche la domanda di revocazione della donazione delle quote di immobile a suo tempo effettuata da C.A. a favore della M., convivente del fratello della donante.

2. Il contenzioso era sorto allorchè A. e C.M. avevano convenuto in giudizio la M. al fine di conseguire la revoca per ingratitudine della donazione di quote di immobili a suo tempo effettuata a favore della M., sul presupposto che la convenuta aveva eseguito prelevamenti non giustificati di Euro 19.200,00 sul conto corrente di C.A. (sul quale aveva la delega ad operare), prelevamenti integranti ad avviso dell’attrice grave pregiudizio economico.

3. Il tribunale adito con sentenza non definitiva accoglieva la domanda di C.A. e disponeva l’obbligo per il custode nel frattempo designato di consegnare all’attrice le quote oggetto della revocata donazione mentre rigettava la domanda di usucapione avanzata in subordine dalla convenuta e quella di revocazione articolata dall’altra attrice C.M. per mancanza nel suo caso del grave pregiudizio di cui all’art. 801 c.c..

4. Con la sentenza definitiva, il tribunale aveva poi condannato Ca.Sa., erede della M. nel frattempo costituitosi, al pagamento della somma di Euro 7.232,92 per frutti civili relativi alla quota degli immobili oggetto della donazione revocata.

5.Parte convenuta ha appellato entrambe le sentenze di primo grado e la Corte d’appello di Catania ha statuito l’insussistenza del grave pregiudizio al patrimonio mobiliare ed immobiliare di C.A. argomentando che l’importo dei prelevamenti abusivamente effettuati dalla M. non erano così consistenti in relazione al complessivo patrimonio della M. ed in considerazione dell’elemento soggettivo connotante la condotta della donataria.

6. La cassazione della sentenza d’appello è chiesta da C.A. in proprio e quale erede della sorella M. sulla base di cinque motivi, cui resiste con controricorso Ca.Sa. che, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo ed ulteriore ricorso incidentale condizionato pure affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso la C..

7. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente denuncia due profili.

8.1. Il primo riguarda, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’asserita nullità della sentenza per violazione del giudicato interno ai sensi dell’art. 324 c.p.c. formatosi sull’accertamento del dolo della defunta donataria M.C. nell’eseguire i movimenti bancari sul conto della donante C.A..

8.2.Il secondo riguarda la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. per non avere la corte territoriale tenuto conto che l’appellante Ca.Sa. aveva limitato le conclusioni proposte all’accertamento dell’insussistenza del grave pregiudizio economico richiesto dall’art. 801 c.c. senza devolvere al giudice del gravame la delibazione sull’elemento soggettivo accertato in primo grado.

9.1 due profili possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.

9.1.La Corte ha valutato, ai fini della fondatezza della domanda di revocazione per ingratitudine ai sensi dell’art. 801 c.c. qualora il donatario abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al donante, la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo e quello oggettivo del grave pregiudizio.

9.2.Con riguardo al primo la pronuncia impugnata non ha escluso che i prelevamenti effettuati dalla M., delegata dalla C. ad operare sul conto corrente della donante, fossero volontari e consapevoli e quindi implicavano la previsione e volizione dell’evento – come richiesto dalla norma nella sua più congrua accezione – ma ha escluso il carattere oggettivamente fraudolento degli stessi.

9.3.A tale conclusione la corte catanese è giunta argomentando nell’ambito di una complessiva valutazione delle circostanze di fatto che i prelievi eseguiti e non riconducibili a spese connesse a debiti successori ovvero a spese funerarie conseguenti al decesso del fratello della C. ovvero alle utenze della donante, erano di importo non rilevante tenuto conto del criterio della proporzionalità tra l’entità del patrimonio mobiliare ed immobiliare della donante ed il danno ad esso arrecato.

9.4. Si tratta di un apprezzamento correttamente sviluppato e coerente con il disposto normativo.

9.5. Peraltro, considerato che ai fini della revoca, è richiesta la ricorrenza di entrambi i requisiti, dolo e grave pregiudizio al patrimonio del donante, non pare fondatamente contestabile la conclusione stante l’insufficienza del dolo a giustificare la revoca in mancanza dell’elemento del grave pregiudizio.

10.Anche con il secondo motivo si deducono due profili che prospettano sia l’error in procedendo che l’error in iudicando in relazione all’art. 345 c.p.c. e riguardano la statuizione della corte d’appello ove ha escluso la sussistenza del grave pregiudizio indispensabile ai fini della revoca della donazione asseritamente accogliendo la prospettazione svolta per la prima volta in appello dal Ca. e secondo la quale nelle movimentazioni bancarie della M. non era ravvisabile il proponimento di danneggiare la donante, il cui patrimonio era costituito oltre che da poste mobiliari anche da consistenti poste immobiliari documentate per la prima volta in appello.

10.1. Il motivo è infondato con riguardo ad entrambi i profili, poichè, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non si tratta di eccezioni nuove ma, in realtà, di mere difese volte a contestare genericamente le pretese poste a fondamento della rispettive domande, la cui prova con riguardo al caso di specie grava sulla donante, che ha chiesto la revoca della donazione per ingratitudine (cfr. Cass. 18096/2005; id. 23796/2018; id. 14515/2019).

11. Con il terzo motivo si denuncia l’error in procedendo in cui sarebbe incorsa la corte d’appello trascurando, nell’assumere la decisione di riforma di quella di prime cure, le conseguenze della linea difensiva assunta dalla M. in primo grado.

11.1. Quest’ultima aveva, infatti, negato di essersi appropriata di alcunchè e di avere profittato di nulla e ciò ad avviso della parte ricorrente, comportava la conseguenza che ove invece conseguita la prova dell’appropriazione, ne sarebbe derivata la revocabilità della donazione per sua ingratitudine per mancata contestazione degli altri fatti costitutivi.

11.2. La doglianza è infondata, non trovando alcun fondamento la mancata contestazione prospettata dalla ricorrente ed avendo la M. prima ed il Ca. poi – come anche considerato in relazione al precedente motivo – prospettato al contrario plurime ed ammissibili difese volte a contrastare la domanda della C..

12. Con il quarto motivo si deducono due profili. Il primo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, riguarda la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e degli artt. 2730, 2727, 2728, 2729 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., per non avere la corte territoriale adeguatamente valorizzato la documentazione prodotta a corredo dell’appello incidentale proposto dall’odierna ricorrente. C.A. aveva infatti sostenuto di avere prodotto già nel primo grado il testamento di M.C. e l’atto di citazione notificato dalle eredi di quest’ultima in adempimento della volontà espressa dalla testatrice di fare causa alle cognate ( A. e C.M.). Tale volontà era stata eseguita ed aveva dato luogo ad un corposo contenzioso fonte di grave pregiudizio patrimoniale e perciò idoneo ad integrare il requisito richiesto per la revocazione per ingratitudine.

12.1. La documentazione prodotta dall’appellante incidentale odierna ricorrente comproverebbe quindi la volontà di arrecare pregiudizio alle sorelle C. e non sarebbe stata adeguatamente valutata dal giudice d’appello secondo le regole di giudizio e la rilevanza probatoria attribuibile al materiale sottoposto al collegio.

12.2. Il secondo profilo riguarda l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e prospetta l’omesso esame della medesima documentazione, integrando la denuncia dell’error in iudicando con la denuncia del vizio motivazionale.

12.3.Entrambi i profili di censura, che possono essere esaminati congiuntamente perchè si riferiscono alla medesima documentazione, sono inammissibili perchè attengono al merito dell’apprezzamento svolto dal giudice di merito sull’esistenza ed identificazione del grave pregiudizio patrimoniale, apprezzamento incensurabile dal giudice di legittimità.

12.4.Peraltro, va dato atto che il contenzioso richiamato dalla C. e riguardante la ulteriore domanda per la dichiarazione dell’indebito prelevamento delle somme come indicate a pagg. 22 e 23 del ricorso ed accolta in primo grado, risulta respinta in appello con la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 911/2019 prodotta dal ricorrente incidentale Ca. ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2.

13.Con il quinto motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. del principio che impone la corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato sia come error in iudicando ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sia come omesso esame della circostanza che le sorelle A. e M. conviventi da sempre, costituivano una famiglia di fatto, con la conseguenza che il danno patrimoniale arrecato al patrimonio della donante A. costituiva al contempo un danno anche per la sorella convivente.

13.1.La doglianza è inammissibile con riguardo ad entrambi i profili poichè, come eccepito dal controricorrente e ricorrente incidentale, la circostanza della convivenza delle due sorelle e della rilevanza ai fini della considerazione unitaria del patrimonio non risulta essere stata proposta in primo grado dalle C. (che infatti non specificano nulla sul punto) nè discussa dalle parti nel giudizio ed invero le domande di revoca sono state decise separatamente per le due sorelle (cfr Cass. 2038/19; 15196/18).

14.Conclusivamente il ricorso principale proposto da C.A. deve essere respinto.

15.Passando all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 l’omessa pronuncia da parte della corte territoriale sul motivo di gravame riguardante la domanda di annullamento e revoca dell’ordine disposto dal giudice di prime cure nei confronti del custode giudiziario di consegnare alla signora C.A. le quote di cui alla donazione revocata e la relativa fruttificazione definitivamente quantificata in Euro 7.232,92. Ciò in quanto il rigetto della domanda di revoca della donazione fa venir meno il presupposto di detto ordine.

15.1.La doglianza è fondata, non avendo effettivamente la corte d’appello pronunciato sul punto nonostante l’intervenuta restituzione delle quote e il versamento dell’importo indicato nella sentenza provvisoriamente esecutiva di primo grado.

16. Con il motivo del ricorso incidentale condizionato ci si duole della mancata pronuncia sulla domanda di usucapione formulata dalla M. in relazione alla metà indivisa dell’appartamento e del garage ovvero in subordine dell’acquisto del diritto di abitazione sugli stessi.

16.1.L’esame della censura è assorbita nel rigetto del ricorso principale.

17.In definitiva la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto del ricorso incidentale con rinvio alla Corte d’appello di Catania, altra sezione, per la pronuncia omessa ed anche per le spese del giudizio di legittimità.

18.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d’appello di Catania, altra sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2020

 

 

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