Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17212 del 11/08/2011

Cassazione civile sez. II, 11/08/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 11/08/2011), n.17212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 12017/09) proposto da:

L.U., G.G. e M.L., rappresentati e

difesi, in forza di procura alla lite, quanto alla prima, posta a

margine dell’atto di citazione notificato il 14.1.2007 e depositato

il 12.1.2007, quanto ai restanti due, posta a margine della comparsa

di riassunzione degli eredi della parte deceduta ex artt. 302 e 166

c.p.c., depositata il 24.3.2009, dagli Avv.ti MUZIO Giorgio e

Giovanni de foro di Milano ed elettivamente domiciliati presso

l’Avv.to Maurizio Morganti dello studio Patti in Roma, via Tacito n.

41;

– ricorrenti –

contro

G.O., difesa nel giudizio di merito dall’Avv.to MUCCI

Andrea ed elettivamente domiciliata presso di lui nello studio

Barbinato in Milano, piazza V Giornate n. 3;

– intimata non costituita –

e contro

G.G., difeso nel giudizio di merito dall’Avv.to Paolo

Polvani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano,

piazza V Giornate n. 3;

– intimato non costituito –

avverso l’ordinanza ex art. 295 c.p.c., del Tribunale di Milano

pronunciata nell’ambito del giudizio n. 1598/2007 depositata il 22

aprile 2009 e comunicata il 6.5.2009.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza camerale del 28

aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

letto il parere de Pubblico Ministero, in persona de Sostituto

Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, espresso in

data 25.1.2011 che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso ex art. 669 bis, 670 e 671 c.p.c., depositato il 23 ottobre 2006, L.U. ed Ub. chiedevano ed ottenevano (con ordinanza del 9/10.11.2006), in danno di G.O. e G., il sequestro giudiziario di tutto il compendio immobiliare caduto in successione ex lege a seguito del decesso di L. M. (morta in (OMISSIS)) ed il sequestro conservativo sui beni dei G. fino alla concorrenza della quota parte di loro spettanza del prezzo di vendita dell’appartamento della de cuius sito in (OMISSIS).

Nel rispetto del termine di cui all’art. 669 octies c.p.c., comma 2, i L. introducevano la causa di merito (notificato l’atto introduttivo in data 4.1.2007), evocati in giudizio i G., nella quale venivano svolte una pluralità di domande, tra le quali:

condanna dei convenuti alle restituzioni ex art. 533 c.c.; divisione dei beni caduti nella comunione ereditaria ex art. 713 c.c., e segg.;

dichiarazione di dolosità e fraudolenza della vendita del 20.7.2006 dell’unità immobiliare sita in (OMISSIS), con condanna dei convenuti a corrispondere agli attori il valore di loro spettanza.

Con provvedimento, emesso a scioglimento di riserva, il 22 aprile 2009 e comunicato il 6.5.2009, il giudice unico, avendo ravvisato un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra detta causa con altra (n. 37064/2006), promossa da G.O. nei confronti di L.M. (il cui atto introduttivo veniva consegnato agli ufficiali giudiziari di Milano per la notificazione il giorno 31.5.2006), subentrati i suoi eredi LONGONI e pendente dinanzi ad altro giudice del medesimo Tribunale, nella quale la coerede G. ha chiesto pronunciarsi sentenza ex art. 2932 c.c., per l’appartamento sito in (OMISSIS) sulla base di contratto preliminare stipulato in data 13 aprile 2006, ha disposto, a norma dell’art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio in corso dinanzi a sè sino alla definizione del procedimento sopra richiamato.

Avverso tale provvedimento i L. hanno proposto ricorso per regolamento di competenza assumendo ricorrere nella specie ipotesi di nullità e/o illegittimità dell’ordinanza per violazione dell’art. 295 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 111 Cost. e artt. 758, 759 e 2932 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè violazione dell’art. 295 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 103 c.p.c., comma 2 e art. 104 c.p.c., sempre con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, trovando comunque nella specie applicazione l’art. 274 c.p.c., pendendo le cause avanti allo stesso giudice.

Nessuno si è costituito per gli intimati.

Il 21 aprile 2011 è pervenuta dalla cancelleria del Tribunale di Milano, congiuntamente alla ricevuta dell’avvenuta comunicazione alle parti del provvedimento impugnato, copia di sentenza di primo grado pronunciata nel giudizio R.G. n. 37064/2006.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c., nella quale hanno illustrato l’ulteriore corso della vicenda processuale, come sopra esposto.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’istanza di regolamento si sarebbe dovuta ritenere fondata, al pari di quanto sostenuto nelle sue conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, anche se con diversa motivazione, alla luce dei principi dettati dall’art. 274 c.p.c., pendendo originariamente i procedimenti avanti a giudici dello stesso ufficio.

Ora, però, non pendendo più il giudizio c.d. pregiudicante, di cui alla domanda ex art. 2932 c.c., in primo grado, non può più trovare applicazione detta eventualità.

Nonostante la situazione venutasi a creare per effetto della pronuncia di primo grado sulla causa n. 37064/2006, il regolamento di competenza sollevato nei precisati termini è fondato. E’ noto che l’apprezzamento del rapporto di pregiudizialità tra due giudizi in corso, allo scopo di accertare le condizioni per disporre la sospensione di un processo, è rimesso al giudice di merito, la cui valutazione si sottrae al sindacato di legittimità, se congruamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici.

D’altro canto i principi ricavabili dell’art. 295 c.p.c., ricordano che la norma considera la sospensione del giudizio civile “necessaria” solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero quando questa, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l’indiscutibile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia necessariamente richiesto con efficacia di giudicato (v. Cass. S.U., ord., n. 14670/2003; Cass., ord. n. 1813/2005; Cass., ord. n. 5388/2005; Cass., ord. n. 9074/2000; Cass., ord. n. 1685/2000; Cass., ord. n. 7265/1999).

A tal fine, perchè possa ravvisarsi un caso di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., non è sufficiente che tra le due liti vi sia un rapporto di mera pregiudizialità logica, occorrendo, altresì, un rapporto di pregiudizialità giuridica, che ricorre soltanto quanto la definizione di una controversia costituisca l’indispensabile antecedente logico-giuridico dell’altra, il cui accertamento deve avvenire con efficacia di giudicato.

Orbene è da escludere che la causa petendi ed il petitum di questo giudizio, incentrato sostanzialmente sulla divisione dei beni caduti nella comunione ereditaria di Mariagrazia Longoni, possa venire pregiudicato dall’esito del procedimento instaurato dalla GABBINI nei confronti dei LONGONI ai fini della pronuncia di sentenza che tenga luogo del contratto non concluso (ex art. 2932 c.c.) relativamente a bene ricadente nella medesima comunione, risultando il bene solo compromesso, per cui è ancora da ritenere nella disponibilità di parte promittente venditore, trattandosi di contratto ad effecacia obbligatoria.

Infatti difetta nel caso di specie il rischio di una incompatibilità logica fra i possibili giudicati dei due procedimenti, in quanto in base alla stessa prospettazione dei fatti, colei che ha agito per la pronuncia ex art. 2932 c.c., non tende a contraddire la richiesta di divisione ereditaria, ma a porla eventualmente nel nulla nei suoi confronti quanto al bene de quo.

Del resto per consolidata giurisprudenza di questa corte ai fini dell’applicazione dell’art. 295 c.p.c., per ritenere la pregiudizialità fra cause, è necessario che i due giudizi si svolgano tra le stesse parti, in ragione della influenza che la decisione assunta nel giudizio che ha connotazioni di pregiudizi alita deve assumere nel giudizio sospeso (v. Cass., ord. n. 4730/1999).

Dunque tra le cause pendenti fra le medesime parti non sussiste alcun rapporto obiettivo di pregiudizialità, perchè i giudizi risultano essere stati introdotti in relazione a diverse “causae petendi” neppure parzialmente coincidenti.

In definitiva, appaiono sussistenti le condizioni per pervenire ad un accoglimento del ricorso avanzato nell’interesse dei L., disponendosi l’annullamento dell’ordinanza di sospensione adottata dal giudice unico del Tribunale Milano, con ordinanza del 22.4/6.5.2009 nel procedimento n. 1598/2007, il quale dovrà provvedere alla prosecuzione del giudizio.

Le spese del giudizio di regolamento, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso e cassa l’ordinanza di sospensione del giudizio;

rimette le parti avanti al Tribunale di Milano per la prosecuzione del giudizio;

pone a carico della parte intimata le spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2011

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