Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17211 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2010, n.17211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

D.D.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato BELLUCCI MAURIZIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MIGLIOSI PIETRO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G., M.P., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ATTILIO REGOLO 12/D, presso lo studio dell’avvocato NUNZIA

D’ANDREA, rappresentati e difesi dall’avvocato VAGNONI PAOLO, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso il provvedimento R.G. 5081/07 del TRIBUNALE di PERUGIA del

12.6.09, depositato il 13/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARESTIA

Antonietta.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

D.D.K. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza dep. il 13 luglio 2009 con cui il Tribunale di Perugia, pronunciando ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., aveva rigettato il reclamo proposto dal medesimo avverso il rigetto della richiesta di reintegrazione del possesso ex art. 703 c.p.c. e liquidato le spese relative.

Hanno resistito con controricorso gli intimati.

Nominato, ai sensi dell’art. 377 c.p.c., il consigliere relatore ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. ritenendo che il ricorso fosse da dichiarare inammissibile.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Vanno condivise le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Qui occorre innanzitutto ribadire che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata dal tribunale in sede di reclamo contro un provvedimento possessorio e’ inammissibile, trattandosi di provvedimento a carattere interinale e strumentale, conclusivo della prima fase del procedimento possessorio, cosiddetta interdittale, e non definitivo rispetto all’esame ed alla decisione adottabile nella successiva fase del merito.

Nella specie, il provvedimento impugnato, emesso nella fase cautelare in sede reclamo, ha natura di ordinanza e non di sentenza, non avendo deciso il merito possessorio: in senso contrario non assumono rilevanza la liquidazione delle spese ne’ la mancata fissazione del termine per la prosecuzione del giudizio di merito.

a) Sotto il primo profilo, il giudice del procedimento cautelare iniziato ante causam deve regolare le spese definendo quella fase, atteso che – se il principio in via generale sancito dall’art. 91 c.p.c., comma 1, trova applicazione con riguardo ad ogni provvedimento, ancorche’ reso in forma di decreto o di ordinanza, che, nel risolvere contrapposte posizioni, elimini il procedimento davanti al giudice che lo emette (Cass. 5469/2001; 3066/1995) – nei procedimenti cautelari, da un canto, l’art. 669 septies c.p.c. prevede che, nel caso di rigetto (o di declaratoria di incompetenza), il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento mentre, dall’altro lato, l’art. 669 octies c.p.c., comma 7, introdotto dalla L. n. 69 del 2009, stabilisce che il giudice regoli le spese anche nel caso in cui emette ante causam uno dei provvedimenti di cui al sesto comma della medesima norma, cioe’ provvedimenti di urgenza,ex art. 700 c.p.c., enunciatori ex art. 688 c.p.c. e, in genere, provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, dovendo qui ricordarsi che , a seguito della modifica dell’art. dell’art. 703 c.p.c. di cui si dira’ infra, e’ soltanto eventuale lo svolgimento del giudizio (possessorio) di merito.

b) Per quel che concerne la mancata fissazione del termine per la prosecuzione del giudizio di merito, questa – ai sensi dell’art. 703 c.p.c., u.c. nel testo novellato dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3 ratione temporis applicabile – avviene solo ove sia richiesta da una delle parti nel termine indicato dall’art. 703 citato.

Non possono condividersi i rilievi formulati con la memoria illustrativa dal ricorrente, secondo cui l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. sarebbe configurarle soltanto nel caso di accoglimento dell’istanza cautelare ma non, come nella specie, nell’ipotesi di rigetto, atteso che in tal caso il provvedimento impugnato ha il carattere della decisorieta’ e della definitivita’ avendo statuito su diritti che ha negato e non essendovi una efficacia interinale concreta e conseguente: entrambi i giudici di merito – osserva ancora il ricorrente – avevano ritenuto la fattispecie estranea alla tutela possessoria indicando quale sede soltanto quella petitoria.

Orbene, occorre premettere che il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. e’ ammissibile quando il provvedimento impugnato e’:

a) decisorio, in quanto, risolvendo conflitti fra interessi o pretese contrapposte, e’ idoneo ad incidere su posizioni di diritto soggettivo o di status;

b) definitivo, in quanto non siano previsti mezzi di impugnazione diversi da quello costituzionale. In particolare, sono impugnabili ai sensi dell’art. 111 Cost. quei provvedimenti che, seppure emessi in forma diversa dalla sentenza, hanno attitudine al giudicato:

1) perche’ hanno ad oggetto l’accertamento incontrovertibile del diritto sostanziale tutelato dall’ordinamento con efficacia preclusiva fra le parti, sicche’ il giudicato costituisce (e si sostituisce) alla norma rappresentandone l’attuazione nel caso concreto (giudicato sostanziale);

2) la decisione abbia il carattere della irretrattabilita’ ed immodificabilita’ per non essere l’accertamento piu’ suscettibile di riesame (giudicato formale).

Nella specie, non ricorrono tali presupposti, atteso che:

a) il diritto sostanziale invocato dal ricorrente e oggetto dell’accertamento suscettibile di passare in cosa giudicata – lo ius possesionis – poteva e doveva essere fatto valere, all’esito della fase cautelare, nel giudizio di merito possessorio la cui prosecuzione puo’ essere chiesta dalla parte interessata ai sensi dell’art. 703 c.p.c., comma 3 (e cio’ sia nel caso di accoglimento che in quello di rigetto dell’istanza cautelare), a nulla rilevando evidentemente che tale rimedio processuale, pur essendo esperibile, non sia stato di fatto coltivato;

b) la stabilita’ dei provvedimenti indicati nell’art. 669 octies cit., comma 6 che sopravvivono all’estinzione del giudizio di merito ( ottavo comma della medesima norma), peraltro non si traduce nell’autorita’ della cosa giudicata (ex art. 669 octies c.p.c., u.c.). Ne consegue che l’ordinanza, con cui viene respinta la richiesta del provvedimento cautelare, incidendo su situazioni di rilevanza meramente processuale, non ha carattere decisorio ne’ definitivo (nel senso sopra precisato). Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 2.700,00 di cui $Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

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