Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17211 del 19/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 19/08/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 19/08/2016), n.17211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12410/2015 proposto da:

CALZATURIFICIO LANCIOTTI AR S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona de

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE LIEGI 58, presso lo studio dell’avvocato ROMANO

CERQUETTI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato FRANCO MORETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ACHILLE CASTELLI, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 192/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 20/03/2015 R.G.N. 52/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato CERQUETTI ROMANO;

udito l’Avvocato CASTELLI ACHILLE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 129 del 2015, dichiarava inammissibile il reclamo promosso ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, dal Calzaturificio Lanciotti AR s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Fermo che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato il 18/2/2013 a S.M., per essere stato proposto oltre i 30 giorni dalla data dell’udienza in cui il Tribunale aveva dato lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza. La decisione poggiava sull’assunto che tale lettura equivalga a comunicazione del provvedimento alle parti costituite, per il principio desumibile dall’art. 176 c.p.c., comma 2, riferibile a tutti i provvedimenti pronunciati in udienza.

Per la cassazione della sentenza il Calzaturificio Lanciotti AR s.r.l. ha proposto ricorso, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria ex art. 378 c.p.c., cui ha resistito con controricorso S.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il controricorrente ha eccepito preliminarmente l’improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c., comma 1, per essere stato depositato in cancelleria oltre i previsti 20 gg. dopo l’ultima notifica, avvenuta in data 24.4.2015.

1.1. L’eccezione non è fondata, in quanto il ricorso è stato inviato alla Cancelleria di questa Corte per l’iscrizione a ruolo mediante il servizio postale, con consegna del plico all’ufficio postale di Fermo in data 7.5.2015, e quindi tempestivamente.

Occorre infatti qui ribadire l’orientamento affermato da Cass. n. 5071 del 2010 e Cass. n. 9861 del 2014 – che ha fatto applicazione dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 477 del 2002, per cui non debbono gravare sulla parte le eventuali lungaggini addebitabili al servizio postale od ai soggetti incaricati delle notificazioni – secondo il quale ai fini della valutazione sulla tempestività del deposito del ricorso per cassazione, ove la parte si avvalga del servizio postale, deve ritenersi che l’iscrizione a ruolo sia avvenuta alla data della consegna all’ufficio postale del plico da recapitare alla cancelleria della Corte di cassazione, senza che assuma rilievo la data in cui lo stesso pervenga a destinazione. Ove pertanto detta consegna sia avvenuta entro il termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., com’è nel caso, l’iscrizione deve ritenersi tempestiva.

2. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce violazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, dell’art. 281 sexies c.p.c., degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., nonchè error in procedendo per vizi della motivazione incerta, carente e contraddittoria.

La società lamenta che la Corte territoriale abbia esteso la previsione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, equiparando la comunicazione o notificazione della sentenza alla sua lettura in udienza. Aggiunge che nel caso neppure risulta dal verbale dell’udienza del 16 dicembre 2014 che del provvedimento sia stata data effettiva lettura, avendone avuto la parte conoscenza solo attraverso la comunicazione telematica del 18/12/2014.

Aggiunge che la L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 57, non prevede la lettura del dispositivo in udienza. Nel caso, quindi, il reclamo sarebbe tempestivo, in quanto è stato depositato nella cancelleria della Corte d’appello il 23 gennaio 2015 (e notificato il 6/2/2015), mentre la notifica della sentenza ad opera della controparte è avvenuta solo il 27 gennaio 2015.

2.1. Il motivo di ricorso è fondato, ritenendo il Collegio di dare continuità al principio già recentemente espresso da questa Corte nella sentenza n. 14098 del 2016, secondo il quale il termine breve per la proposizione del reclamo previsto dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, non può farsi decorrere dalla lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza del Tribunale ex art. 429 c.p.c., comma 1.

2.2. Occorre premettere che l’art. 1, comma 58, sopra citato, prevede che il reclamo avverso la sentenza del Tribunale si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. L’art. 1, comma 61, aggiunge che “in mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l’art. 327 c.p.c.” (e, quindi, il termine c.d. lungo di sei mesi dalla pubblicazione).

2.3. E’ vero, da un lato, che questa Corte, in relazione alla disposizione contenuta nell’art. 281 sexies c.p.c., ha chiarito che la lettura della sentenza in udienza e la sottoscrizione, da parte del giudice, del verbale che la contiene, non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’art. 133 c.p.c., ma esonerano il cancelliere dall’onere della comunicazione. La conclusione trova fondamento nel fatto che la lettura del provvedimento in udienza deve ritenersi conosciuta, con presunzione assoluta di legge. dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti (Cass. n. 16304 del 2007; Cass. n. 4401 del 2006; Cass. n. 20417 del 2006, ord., Cass. n. 17665 del 2004; e da ultimo, Cass. n. 22659 del 2010). Tale soluzione è applicabile anche all’analoga disciplina introdotta per il rito del lavoro dall’art. 429 c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. n. 112 del 2008, art. 53, comma 2, conv. nella L. n. 133 del 2008, in mancanza di diversa previsione ed atteso che l’art. 430 c.p.c., si riferisce ormai ai soli casi in cui il giudice non dia contestuale lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza, ovverosia qualora, attesa la “particolare complessità della controversia”, egli decida di limitarsi alla lettura del dispositivo (Cass. n. 24805 del 07/12/2015).

2.4. Nel caso che ci occupa però occorre rilevare che la L. n. 92 del 2012, ha introdotto un nuovo rito speciale, la cui disciplina può essere integrata dai principi processuali generali solo per gli aspetti in cui vi è lacuna del dettato normativo (cfr. con riguardo alla natura di rito speciale del procedimento introdotto dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 47 e ss., Cass. S.U. n. 19674/2014, principio affermato, da ultimo, anche da Cass. n. 230973/2015 che ha sottolineato l’obbligatorietà del procedimento speciale, nonchè Cass. n. 23021/2014, che ha ritenuto di integrare il suddetto rito speciale con la disciplina dettata per l’appello nel rito del lavoro).

2.5. Secondo l’art. 1, comma 57, della citata disciplina speciale, nella fase di opposizione, “La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall’udienza di discussione”, e non è richiamata, almeno espressamente, la possibilità di definire il giudizio con la c.d. “sentenza contestuale” di cui all’art. 429 c.p.c., comma 1. Ne consegue che, equiparando a fini di decorrenza del termine decadenziale la lettura in udienza della sentenza alla comunicazione, se ne introdurrebbe un meccanismo operativo non previsto.

2.6. Nel caso di specie, la Corte d’ appello, disattendendo i principi che regolano il rito speciale, al fine di valutare la tempestività del reclamo non ha verificato se e quando fossero state effettuate la comunicazione alle parti (a cura della cancelleria) o la notificazione (ad opera della controparte) della sentenza pronunciata dal Tribunale, nè, in caso di eventuale difetto delle stesse, ha applicato il termine lungo di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c., espressamente richiamato dalla L. n. 92, art. 1, comma 61.

3. Segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che valuterà la fattispecie in applicazione degli esposti principi e regolerà anche le spese del presente giudizio.

3.1. L’accoglimento del ricorso determina l’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2016

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