Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17210 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 21/07/2010), n.17210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – rel. Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso n. 22589/2009 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 76/A, presso lo studio dell’avvocato CUCCI

MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CALO’

MARCO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

DESFIN SRL in persona del legale rappresentante pro tempore ed

inoltre B.A., B.B., BE.BI., B.

L., R.L. gli ultimi due aventi causa del sig. B.

B., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BOLZANO 15,

presso lo studio dell’avvocato DE TOMMASO GIUSEPPE, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE CAROLIS GINANNESCHI

ALESSANDRO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1033/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

17.7.09, depositata il 30/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARESTIA

Antonietta che ha concluso per l’inammissibilita’ dell’istanza di

rimborso spese proposto dalla controricorrente.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Gli essenziali elementi, di fatto e di diritto, della controversia si rilevano dalla relazione ex art. 380 bis in rel. 375 c.p.c. del 7.4.10, che di seguito si trascrive: “Il relatore, letti gli atti relativi al ricorso di cui sopra;

OSSERVA:

Trattasi di ricorso contro sentenza che, in riforma di quella di primo grado, ha respinto la domanda del D. di costituzione coattiva di una servitu’ di passaggio sui fondi delle controparti sull’essenziale rilievo che quello asseritamente intercluso avrebbe potuto valersi di un accesso alla pubblica strada, utilizzando e ripristinando il percorso di un preesistente e tuttora individuabile passaggio, esistente su altro terreno, di proprieta’ di terzi, con il quale quello dell’attore formava in precedenza un unico compendio, dal quale venne frazionato nel 1989; in tale situazione i giudici di appello hanno riscontrato gli estremi di una servitu’ per destinazione del padre di famiglia, costituita ex art. 1062 c.c. ritenendo assorbita la questione dell’applicabilita’, anche dedotta dagli appellanti incidentali, dell’ipotesi di cui all’art. 1054 c.c. e, comunque, insussistente l’interclusione dedotta dalla parte attrice.

Quest’ultima, nel primo motivo di ricorso, deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per insufficiente motivazione, proponendo doglianze che, senza evidenziare effettive carenze o vizi logici della motivazione, si risolvono in palesi censure in fatto, dirette a dimostrare che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di merito sulla scorta della relazione de primo consulente tecnico di ufficiosi preesistente passaggio, da quello individuato sulla base di meri indizi, non sarebbe piu’ sussistente e ripristinabile, essendone il relativo tracciato, per sopravvenuti mutamenti dello stato dei luoghi (invasione di vegetazione e variazioni colturali), venuto meno nel 2002, all’epoca della seconda consulenza tecnica di ufficio. Tali censure deducono circostanze di fatto irrilevanti, che non scalfiscono l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, nella parte in cui ha individuato gli estremi di una servitu’ ex art. 1054 c.c., i cui elementi costitutivi (apparenza delle opere ed asservimento di fatto di una parte del fondo all’altra) dovevano sussistere all’epoca in cui l’unico originario tondo venne diviso, a nulla rilevando i successivi mutamenti dello stato dei luoghi, che peraltro la corte di merito ha ritenuto di fatto non assolutamente ostativi al ripristino del passaggio (mediante modeste opere) al cui esercizio l’attore ha tuttora diritto, con conseguente insussistenza della dedotta interclusione, richiesta ai fini della costituzione coattiva ex art. 1051 c.c. sui fondi delle parti convenute.

Anche il secondo motivo, attinente alla subita condanna alle spese, e’ palesemente infondato, considerato che i giudici di appello hanno correttamente applicato il principio della soccombenza, ponendo tutte le spese del giudizio, ivi comprese quelle relative alla chiamata in causa cui si erano visti costretti i convenuti, a carico della parte attrice, che con la propria ingiustificata domanda vi aveva comunque, sia pur indirettamente, dato causa.

P.Q.M. Si propone il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza”.

A seguito di tale relazione, cui ha aderito il P.G., le parti hanno depositato rispettive memorie, esaminate le quali il collegio non ravvisa motivi per doversi discostare dalla proposta del consigliere relatore, alle cui motivazioni rinvia, facendole proprie, e ribadendo in particolare:

a) che le rinnovate obiezioni, circa la non praticabilita’ odierna del percorso della via di accesso al fondo, non sono pertinenti alla questione della sussistenza della servitu’, costituita per destinazione del padre di famiglia, per la quale non rileva l’attuale situazione dei luoghi, derivante dal mancato esercizio di fatto della stessa, cui si ha tuttavia diritto, con cio’ restando esclusa la dedotta interclusione;

b) che anche le spese della chiamata in causa, resa necessaria dal l’impostazione della domanda, poi rivelatasi infondata, secondo cui il fondo di parte attrice era privo di vie di accesso (risultata invece esistente sul fondo del terzo), per il principio posto a base dell’art. 91 c.p.c., devono far carico sulla parte che vi ha dato causa;

c) che la richiesta formulata nella memoria dei controricorrenti, di sentir condannare il ricorrente anche alle spese del procedimento svoltosi davanti alla corte territoriale, per la sospensione (non concessa) dell’esecuzione della sentenza impugnata ex art. 373 c.p.c., seppure in astratto confortata da un precedente giurisprudenziale di legittimita’ (Cass. 7520/01), e’ concretamente inammissibile, per genericita’, non risultando corredata da alcuna nota specifica relativa alle attivita’ difensive svolte in quella sede ed agli esborsi relativi.

Al rigetto, per manifesta infondatezza del ricorso, consegue infine la condanna del ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore dei resi stenti, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui 200,00 per esborsi.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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