Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17210 del 19/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 19/08/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 19/08/2016), n.17210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11480-2015 proposto da:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE EMIGRATI (A.N.F.E.) DELEGAZIONE

REGIONALE SICILIA, P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TERENZIO 21, presso lo studio dell’avvocato FAUSTO MARIA

AMATO, rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIA AMATO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.C.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 25, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO ERRANTE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ROBERTO CROCE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 289/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 25/02/2015 R.G.N. 1593/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l’Avvocato FAUSTO AMATO per delega verbale Avvocato AMATO

CLAUDIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per estinzione per rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso L. 28 giugno 2012, n. 92, ex art. 1, comma 48, D.M.S.L. – adito il Tribunale di Palermo e premesso di aver lavorato alle dipendenze dell’Associazione Nazionale Famiglie Emigrati (ANFE) Delegazione regionale – impugnava il licenziamento collettivo intimato, con lettera del 27.7.2012, per riduzione di personale rilevando che tale licenziamento era stato disposto in violazione della normativa di cui alla L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5 ed in particolare con riferimento ai criteri di scelta, asseritamente non rispettati da parte della società datoriale. Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata l’illegittimità del licenziamento irrogato, con reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato. Il Tribunale ha accolto la domanda del lavoratore, annullando il licenziamento intimato al ricorrente, respingendo altresì l’opposizione promossa dall’Associazione. Avverso tale sentenza proponeva appello l’Associazione lamentandone la nullità (per identità del giudice dell’opposizione e di quello della fase sommaria) e l’erroneità in considerazione della correttezza della procedura di riduzione del personale e chiedendone la riforma. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 9.3.2015, dichiarava nulla la sentenza emessa dal Tribunale in sede di opposizione L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 51, per il profilo attinente all’identità del giudice delle due fasi (quella sommaria e quella dell’opposizione) e, decidendo nel merito, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per Cassazione l’Associazione con quattro motivi di impugnazione, illustrati altresì con memoria ex art. 378 c.p.c. L’intimato ha replicato con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’Associazione denuncia violazione e falsa applicazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 5 deducendo di aver applicato a tutti i dipendenti i criteri stabiliti in sede sindacale senza prevalenza di qualcuno sull’altro al fine di ottenere un elenco rigido con i dipendenti ordinati per provincia, funzione, per anzianità di servizio e con l’indicazione per ciascuno dei carichi familiari. Precisa, peraltro, che il criterio dei carichi di famiglia ha avuto una funzione determinante solamente nell’ipotesi in cui vi siano stati due dipendenti nella medesima provincia, con identica funzione e data di assunzione (con riguardo alla maggiore anzianità di servizio continuativa all’interno del comparto Formazione). L’Associazione, inoltre, segnala che la Corte di appello di Palermo ha adottato due pronunce di segno contrario (nn. 1734/2014 e 2262/2014) con le quali è stato ritenuto che i criteri concordati in sede sindacale, applicati “in concorso tra loro e quindi contemporaneamente a ciascun lavoratore, identificato in base alla provincia di appartenenza, alla funzione (qualifica, declaratoria, livello), data di assunzione storica nella formazione professionale e numero complessivo del nucleo familiare” hanno seguito “un ordine che risulta del tutto logico e razionale”.

2. Con il secondo motivo di ricorso l’Associazione deduce error in procedendo nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5) avendo, la Corte territoriale, omesso di analizzare gli elenchi numerici dei lavoratori consegnati alle organizzazioni sindacali e prodotti in giudizio e pervenendo, pertanto, alla conclusione – errata – di un uso arbitrario ed incontrollato del potere di selezione. L’Associazione ha osservato di aver effettuato un uso residuale del criterio delle esigenze tecnico-organizzative, avendo trovato applicazione in soli sette casi (pari al 4% dei recessi operati), evidenziati nell’elenco numerico, sottoposti e discussi con le organizzazioni sindacali nell’ambito dell’esame congiunto del 19.7.2012. Aggiunge, inoltre, l’Associazione la carenza di interesse ad agire (violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c.) del lavoratore in quanto risultato in esubero esclusivamente per effetto dell’applicazione dei criteri, in concorso tra loro, della mansione, del livello territoriale, dell’anzianità e dei carichi di famiglia, senza alcun riverbero determinante dell’applicazione del criterio tecnico-organizzativo.

3. Con il terzo motivo l’Associazione denuncia violazione del diritto di difesa (invocando l’art. 24 Cost.) lamentando la mancata ammissione della prova testimoniale idonea a dimostrare la concorde valutazione, con le organizzazioni sindacali, dell’applicazione del criterio tecnico-organizzativo (capitoli di prova riportati per esteso in ricorso).

4. Con il quarto motivo l’Associazione denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, avendo la Corte territoriale proceduto alla condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nonostante l’Associazione, pur soccombente nel merito, avesse visto accolto il motivo relativo alla declaratoria di nullità della sentenza emessa in sede di opposizione alla fase di cognizione sommaria di cui alla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

5. All’udienza di discussione, è stato depositato verbale di conciliazione da cui risulta che le parti del presente giudizio hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia in esame e si sono date atto della reciproca volontà di abbandonare i giudizi pendenti, ivi compreso il giudizio di cassazione.

Il suddetto verbale di conciliazione è idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione, che pertanto deve essere dichiarata. Le spese vanno compensate in conformità alle pattuizioni intervenute al riguardo.

PQM

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2016

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