Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17210 del 18/08/2020

Cassazione civile sez. II, 18/08/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 18/08/2020), n.17210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7806-2018 proposto da:

G.G., rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE MAUCERI;

– ricorrente –

contro

BANCA D’ITALIA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la propria

sede in VIA NAZIONALE 91, rappresentata e difesa dagli avvocati

GIUSEPPE NAPOLETANO, e ADRIANA PAVESI dell’Avvocatura della Banca

stessa;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5272/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/11/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Francesco Orecchia, con delega orale dell’avvocato

Michele Mauceri, difensore del ricorrente, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Giuseppe Giovanni Napoletano, difensore del

resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto di ricorso è la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5272 del 2017, pubblicata il 3 agosto 2017, che ha rigettato l’opposizione proposta da G.G. avverso il provvedimento del 12 novembre 2013 con il quale la Banca d’Italia gli ha irrogato la sanzione pecuniaria di Euro 16.500,00, in qualità di componente del consiglio di amministrazione del Credito Aretuseo – Banca di Credito cooperativo, per violazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 53, lett. b) e d) (TUB) e delle Circolari n. 229 del 1999 e n. 263 del 2006.

2. La Corte d’appello ha ritenuto provate le gravi irregolarità – sub specie di carenze nel governo, nella gestione e nel controllo dei rischi – riscontrate nel corso dell’ispezione svolta nel periodo settembre-novembre 2012, che avevano portato tra l’altro al commissariamento del Credito Aretuseo nel 2013. La stessa Corte ha quindi escluso che nel procedimento sanzionatorio fossero stati violati il diritto di difesa e del contraddittorio; ha ritenuto legittima la motivazione per relationem del provvedimento sanzionatorio; ha ritenuto insussistente, oltre che irrilevante, la denunciata violazione del termine di 240 giorni per la conclusione del procedimento.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello G.G. ha proposto ricorso articolato in cinque motivi, ai quali resiste la Banca d’Italia con controricorso anche illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e nullità del provvedimento impugnato per illogicità della motivazione di rigetto del secondo motivo di opposizione. Il ricorrente assume che la Corte d’appello avrebbe travisato la censura, che non riguardava la mancata audizione personale dell’incolpato davanti all’organo giudicante bensì la mancata audizione nella fase istruttoria.

2. Con il secondo motivo, che denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 262 del 2005, art. 24,D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195, comma 2 (TUF), il ricorrente si duole del rigetto dell’opposizione nella parte in cui egli aveva lamentato la violazione dei principi del contraddittorio, della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, della conoscenza degli atti istruttori, del diritto di essere sentito prima della conclusione del procedimento di irrogazione della sanzione.

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e nullità del provvedimento impugnato per irriducibile contraddittorietà della motivazione con cui la Corte d’appello ha rigettato il terzo motivo di opposizione.

4. Con il quarto motivo è denunciata, in via subordinata, violazione dell’art. 3, n. 124 del regolamento Banca d’Italia 25 giugno 2008 relativo al termine di conclusione del procedimento sanzionatorio. Il ricorrente lamenta sia che la Corte d’appello aveva fatto decorrere il termine dalla data in cui erano state presentate le “ultime controdeduzioni” anzichè dalla data di effettiva scadenza del termine per le controdeduzioni, sia che aveva affermato trattarsi di termine non perentorio.

5. Con il quinto motivo è denunciata violazione o falsa applicazione della L. n. 262 del 2005, art. 19, comma 5, art. 24, comma 2, e si ripropone la questione della nullità del provvedimento sanzionatorio in quanto motivato per relationem.

6. Il primo ed il terzo motivo, che denunciano il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, sono entrambi infondati.

6.1. Il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice (a partire da Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053), è configurabile soltanto in caso di mancanza grafica della motivazione, o di motivazione del tutto apparente, oppure di motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile, oppure di manifesta e irriducibile sua contraddittorietà e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima mediante confronto con le risultanze probatorie.

6.2. Nel caso in esame, il vizio denunciato non sussiste in quanto la Corte d’appello ha argomentato il rigetto dei motivi di opposizione, e dalla lettura della sentenza non emergono elementi di illogicità/contraddittorietà tali da inficiarne la funzione, che è quella di giustificare la decisione.

7. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

7.1. In disparte la genericità delle doglianze, la decisione impugnata ha fatto applicazione dei principi enucleati da questa Corte regolatrice sul tema e l’esame del motivo non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento.

Come ripetutamente affermato (ex plurimis, Cass. 28/09/2016, n. 19219; Cass. 10/3/2016, n. 4725; Cass. 14/12/2015, n. 25141; Cass. 3/12/2013, n. 27038), la L. n. 262 del 2005, art. 24, comma 1, non prescrive che la proposta sanzionatoria della Commissione e il parere dell’Avvocato Generale debbano essere portati a conoscenza del soggetto interessato. Non si tratta infatti di atti istruttori, in quanto con essi i predetti organi esprimono una valutazione su quanto già noto al predetto, il quale ha già avuto modo di esprimere una valutazione. La mancata trasmissione della proposta sanzionatoria all’incolpato non comporta violazione del principio del contraddittorio in danno di tale soggetto, il cui diritto di difesa è garantito dalla comunicazione dell’inizio del procedimento, dalla contestazione degli addebiti, dalla indicazione degli elementi a carico, dalla facoltà di presentare le controdeduzioni, dalla messa a disposizione delle fonti di prova raccolte, dall’audizione personale, fermo restando che non è necessario che l’incolpato sia sentito durante la discussione orale innanzi al Direttorio della Banca d’Italia, essendo sufficiente che a quest’ultimo siano rimesse le difese scritte dell’incolpato ed i verbali delle dichiarazioni rilasciate, quando lo stesso abbia chiesto di essere sentito personalmente.

8. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.

8.1. La natura non perentoria del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio previsto dal regolamento dell’Autorità di vigilanza, emanato ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 2 è affermazione costante e consolidata di questa Corte Suprema (ex plurimis, Cass. 04/03/2019, n. 6239; Cass. 18/04/2018, n. 9517), e il ricorrente non offre argomenti per rimeditare l’orientamento, sicchè neppure può procedersi all’esame della questione, collegata alla ratio aggiuntiva espressa dalla Corte d’appello, se il termine sia stato in concreto rispettato. Tale questione risulta priva di interesse una volta che sia stata confermata la natura non perentoria del termine.

9. Il quinto motivo è del pari inammissibile.

9.1. Con orientamento costante e consolidato (ex plurimis, Cass. 03/01/2019, n. 4; Cass. 28/09/2016, n. 19219; Cass. 11/01/2006; Cass. 20/02/2004, n. 3396), questa Corte afferma che nel procedimento per l’irrogazione di sanzioni amministrative in materia bancaria e creditizia trova applicazione la L. n. 241 del 1990, art. 3 e che, di conseguenza, il provvedimento sanzionatorio può essere motivato per relationem, mediante il rinvio all’atto recante la proposta di irrogazione della sanzione, purchè quest’ultimo sia richiamato nel provvedimento con la precisa indicazione dei suoi estremi e sia reso disponibile all’interessato, secondo le modalità che disciplinano il diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione.

La decisione impugnata è sul punto conforme alla giurisprudenza richiamata, e il ricorrente non prospetta argomenti per confermare o mutare l’orientamento.

10. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2020

 

 

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