Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17210 del 11/08/2011

Cassazione civile sez. II, 11/08/2011, (ud. 18/04/2011, dep. 11/08/2011), n.17210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IMMOBILIARE TIZIANA s.r.l. (Partita IVA (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, via Fabio Massimo n. 60, presso lo studio dell’Avvocato Enrico

Caroli, rappresentata e difesa dall’Avvocato ZAVOLI Antonio per

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.N. (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

Roma, via P. Borsieri n. 20, presso lo studio dell’Avvocato Mario

Piselli, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del

controricorso e ricorso incidentale, dall’Avvocato BOLDRINI Giovanni;

– controricorrente –

e sul ricorso iscritto al R.G. n. 32442 del 2005 proposto da:

P.N. (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

Roma, via P. Borsieri n. 20, presso lo studio dell’Avvocato Mario

Piselli, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del

controricorso e ricorso incidentale, dall’Avvocato Giovanni Boldrini;

– ricorrente incidentale –

contro

IMMOBILIARE TIZIANA s.r.l. (Partita IVA (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, via Fabio Massimo n, 60, presso lo studio dell’Avvocato Enrico

Caroli, rappresentata e difesa l dall’Avvocato Antonio Zavoli per

procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, n. 767 del

2005, depositata il 30 giugno 2005.

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 18

aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito l’Avvocato Enrico Caroli con delega;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto di

entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato del 24 ottobre 1994, Immobiliare Tiziana s.r.l. esponeva che aveva conferito la progettazione e la direzione dei lavori di una erigenda casa albergo all’architetto P.N., il quale aveva preventivato un compenso di L. 238.797.600; che aveva versato al professionista L. 274.559.520; che tuttavia il professionista aveva richiesto il pagamento della somma di L. 533.706.403; che tale richiesta era stata da essa attrice contestata a causa delle difformità tra quanto preventivato, quanto effettivamente svolto e quanto preteso dal professionista; che nell’edificio si erano manifestate infiltrazioni di acqua piovana ai primi tre piani, da ascrivere al progettato rivestimento esterno con pilastri e travi in marmo. Tanto premesso conveniva il P. dinnanzi al Tribunale di Rimini chiedendo che fosse accertata l’infondatezza delle sue pretese e che fosse condannato al pagamento dei danni e degli importi necessari alla eliminazione dei vizi conseguenti ai difetti di progettazione.

Si costituiva il P. contestando la domanda e rappresentando che la nota da lui inviata era conforme alle tariffe professionali e alle opere effettivamente realizzate, mentre doveva escludersi che le infiltrazioni fossero conseguenza di errori di progettazione.

Al giudizio così introdotto veniva poi riunita la causa di opposizione a decreto ingiuntivo che il Presidente del Tribunale aveva emesso su istanza del P. nei confronti della Immobiliare Tiziana s.r.l. per il pagamento dei compensi professionali residui.

Il Tribunale di Rimini, espletate due consulenze tecniche d’ufficio, con sentenza depositata il 22 ottobre 2001, determinava il compenso dovuto al professionista in L. 345.800.558, con un residuo credito del P. di L. 66.150.388; escludeva che le infiltrazioni fossero dovute a difetti di progettazione;

riteneva che, peraltro, il P. avesse accettato il contraddittorio sulla domanda con la quale veniva fatta valere la sua responsabilità quale direttore dei lavori; ravvisava un concorso di colpa paritario tra direttore dei lavori, committente e ditte che avevano eseguito i lavori; determinava il danno in L. 60.000.000, sicchè condannava il P. al pagamento della somma di L. 20.000.000, da defalcare al suo residuo credito; compensava tra le parti le spese di lite.

Avverso questa sentenza proponevano appello principale il P. e appello incidentale la Immobiliare Tiziana s.r.l..

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza depositata il 30 giugno 2005, in parziale accoglimento dell’appello principale, condannava la Immobiliare Tiziana s.r.l. al pagamento della somma di Euro 82.265,88 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo e compensava per metà le spese del doppio grado, che poneva per la restante metà a carico di Immobiliare Tiziana s.r.l..

Quanto all’appello principale, la Corte riteneva che correttamente il Tribunale avesse determinato il compenso professionale sulla base del consuntivo lordo dell’opera, e cioè della somma complessiva di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture, atteso che l’incarico conferito al P. doveva intendersi comprensivo dell’intera gamma delle attività professionali previste dalla L. n. 143 del 1949. Il P., quindi, avrebbe dovuto indicare al giudice eventuali forniture e opere – con i relativi importi – non comprese nel consuntivo lordo; il che non si era nella specie verificato.

Quanto alla ulteriore doglianza del P., avente ad oggetto la mancata inclusione nel consuntivo delle spese di demolizione del fabbricato preesistente e di scavo per le fondazioni, la Corte riteneva che correttamente dette spese non fossero state computate concernendo le stesse un momento logico e cronologico antecedente a quello nel quale doveva intervenire l’opera del professionista.

La Corte d’appello accoglieva invece il gravame nella parte in cui il P. si doleva del fatto che il Tribunale avesse determinato il compenso applicando un’aliquota percentuale inferiore a quella dovuta sull’importo delle opere sino a L. 5 miliardi, e riteneva che effettivamente sino a detto importo l’aliquota da applicare fosse quella del 5,07 66%, sicchè al professionista spettavano L. 325.782.600; somma questa, alla quale andavano aggiunti i compensi per prestazioni aggiuntive per L. 40.000.000, valutate in via equitativa dal Tribunale, e le spese convenute in ragione del 20% della somma calcolata. In conclusione residuava un credito in favore del professionista di Euro 82.265,88.

La Corte accoglieva anche il secondo motivo dell’appello principale, concernente l’affermata responsabilità del professionista quale direttore dei lavori, ritenendo che l’Immobiliare Tiziana s.r.l.

aveva agito chiedendo il ristoro dei danni subiti per i difetti di progettazione dell’immobile, mentre la domanda di affermazione della responsabilità del P. quale direttore dei lavori era stata formulata solo in sede di comparsa conclusionale. All’esito della disamina delle posizioni assunte dalle parti nel corso del giudizio, la Corte d’appello osservava che non era stata rivolta alcuna domanda nei confronti del P. quale direttore dei lavori in tutto il giudizio di primo grado, avendo Immobiliare Tiziana fatto solo allusioni all’operato del professionista in tale veste, senza tuttavia avanzare specifiche pretese. La stessa formulazione al CTU di un quesito volto ad accertare se le infiltrazioni fossero riferibili al progetto, alla direzione dei lavori o alla esecuzione era talmente generica da non poter fondare il convincimento che il P., quale direttore dei lavori, avesse accettato il contraddittorio sul punto: il quesito era invero rivolto solo ad accertare dettagliatamente le singole responsabilità, al fine di ammettere o escludere quella del progettista, che era l’unica parte in causa. Del resto, solo nella comparsa conclusionale la parte aveva specificato la domanda e sul punto, nelle memorie di replica, vi era stata una specifica reazione e la non accettazione del contraddittorio.

L’accoglimento dell’appello principale sul punto comportava l’esclusione della condanna del P. al pagamento della somma di L. 20.000.000 e l’assorbimento dell’appello incidentale, avente ad oggetto il risarcimento dei danni ascrivibili al P. quale direttore dei lavori.

Per la cassazione di questa sentenza Immobiliare Tiziana s.r.l. ha proposto ricorso sulla base di quindici motivi; il P. ha resistito con controricorso e ha a sua volta proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve preliminarmente essere disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, in quanto rivolti avverso la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

2.1. Con il primo motivo, del ricorso principale, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 113, 115, 116, 277, 281 cod. proc. civ., nonchè omessa, insufficiente ed errata motivazione in ordine alla individuazione delle domande da essa proposte.

Tali domande, sostiene la ricorrente, erano tutte proposte sia contro il P. progettista, che contro il P. direttore dei lavori, sicchè la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che le domande fossero state rivolte solo nei confronti del progettista e non anche nei confronti del direttore dei lavori. In proposito, la ricorrente ricorda che l’opposizione a decreto ingiuntivo era volta a contrastare le pretese vantate dal P. per le sue prestazioni di progettista e direttore dei lavori, sicchè non sarebbe stato possibile distinguere le due funzioni con riferimento alla domanda di accertamento della sua responsabilità per i danni. Dalla lettura degli atti processuali (riportati in ricorso), emergerebbe poi che sono sempre state contestate le scelte tecniche del professionista, sicchè, essendo questi contemporaneamente progettista e direttore dei lavori, il riferimento alle scelte tecniche non poteva non riferirsi anche alle scelte tecniche esecutive del professionista quale direttore dei lavori.

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente principale denuncia falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e vizio di motivazione laddove la Corte d’appello ha ritenuto che vi fosse stata una mutatio libelli e che la difesa del P. la avesse contrastata tempestivamente. In realtà, già con la comparsa del nuovo difensore la difesa di essa ricorrente aveva introdotto il tema della responsabilità del direttore dei lavori; e tale tema era stato accettato dalla difesa del P., che si era opposta solo all’aggiornamento della c.t.u. ma non anche alla introduzione del nuovo tema di indagine e alla sua sottoposizione al ctu.

2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia l’erronea applicazione della legge riguardante le parcelle professionali degli architetti, sotto il profilo dell’applicazione della percentuale dovuta come da tariffa, calcolata sulla sorte capitale e non sul capitale maggiorato dell’IVA. In particolare, la ricorrente si duole della erronea applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 18 e 19 rilevando che l’IVA non sarebbe in alcun modo un costo aggiuntivo nei rapporti tra imprese, ma solo una partita di giro che consente all’impresa gravata dell’IVA di scaricarla a sua volta; l’IVA, in altri termini non sarebbe un costo aggiuntivo rispetto al consuntivo lordo delle spese di un’opera, nè potrebbe in alcun modo essere conglobata con l’importo del consuntivo lordo al fine di conteggiare le percentuali dovute su detto consuntivo al progettista e direttore dei lavori. In sostanza, il fatto stesso che l’IVA possa essere detratta impedirebbe di considerarla una spesa da comprendere nel costo di costruzione di un immobile. La Corte d’appello avrebbe quindi errato nell’effettuare il computo del compenso spettante al professionista assumendo a base di calcolo il costo comprensivo di IVA, con la conseguenza che il detto compenso avrebbe dovuto essere computato su una base di 5.866.141.852 anzichè di L. 6.700.806.060.

2.4. Con il quarto motivo del ricorso principale, Immobiliare Tiziana s.r.l. deduce vizio di motivazione omessa, contraddittoria, insufficiente nella individuazione dell’errore del progettista come accertato da entrambi i c.t.u. nominati in primo grado; la Corte d’appello, sostiene la ricorrente, non avrebbe tenuto conto del fatto che le consulenze tecniche in primo grado erano state due, oltre a quella prodotta dalle parti eseguita in altro giudizio, e tali consulenze avrebbero dovuto essere tra loro coordinate, non essendo possibile basarsi esclusivamente sulle risultanze di una (nella specie, quella del c.t.u. G.). La Corte d’appello avrebbe poi errato nel non disporre la sollecitata nuova consulenza tecnica d’ufficio alla luce delle accuse mosse alla consulenza compiacente del G.. Quest’ultimo, infatti, oltre ad essere amico del P., aveva scritto in un appunto che “la formazione del pacchetto è tutta errata … chi l’ha fatta? Tu ne eri a conoscenza”, con ciò riconoscendo l’erroneità della previsione progettuale, e tuttavia di un simile giudizio non aveva fatto cenno nella relazione depositata, pur se aveva evidenziato che la soluzione a giunti aperti di cui al progetto richiedeva un rigoroso controllo esecutivo della tenuta impermeabile della struttura muraria retrostante, con ciò riconoscendo la responsabilità del direttore dei lavori.

2.5. Con il quinto motivo, la ricorrente principale lamenta vizio di motivazione omessa, contraddittoria, insufficiente laddove la Corte d’appello, da un lato, ha ammesso la possibilità dell’accettazione tacita del contraddittorio su una domanda in ipotesi nuova, e, dall’altra, non ha tratto le conseguenze del verificarsi di una simile possibilità nel caso di specie. In particolare, il P. non aveva eccepito alcunchè nell’udienza in cui la domanda era stata proposta e neanche in quelle successive, e anzi aveva proposto mezzi di difesa volti a contrastare nel merito la fondatezza della domanda introdotta tardivamente in giudizio. La sentenza sarebbe dunque carente sul piano della valutazione della significatività del comportamento della difesa del professionista.

2.6. Con il sesto motivo, Immobiliare Tiziana s.r.l. denuncia ancora vizio di motivazione omessa, contraddittoria, insufficiente, per non essersi la Corte d’appello pronunciata sul mancato accoglimento della richiesta fatta al giudice di primo grado di disporre una nuova c.t.u. o un supplemento sui difetti e i danni da infiltrazione d’acqua, ritenendo invece attendibile la perizia G.. Nel corso del giudizio di primo grado era stata sollecitato il rinnovo della c.t.u., avendo essa ricorrente depositato gli appunti del c.t.u. nei quali si affermava che la memoria del suo consulente di parte conteneva osservazioni giuste e non rinvenendosi alcuna affermazione in tal senso nella relazione depositata. Peraltro, essa ricorrente aveva presentato numerose istanze di ricusazione del c.t.u., rigettate dal GOA sul rilievo della tardività dell’istanza, e il medesimo GOA aveva poi affermato che le conclusioni del c.t.u.

non potevano considerarsi vincolanti per il giudice, mentre gli appunti del c.t.u., qualificati inopportuni, altro non rappresentavano che una traccia sulla quale si era poi articolato l’elaborato.

2.7. Con il settimo motivo, Immobiliare Tiziana s.r.l. denuncia omessa motivazione in ordine alla richiesta di nuova c.t.u. a fronte delle critiche rivolte all’elaborato del c.t.u. G.. La stessa affermazione del consulente, secondo cui “la soluzione a giunti aperti richiede un rigoroso controllo esecutivo della tenuta impermeabile della struttura muraria retrostante”, avrebbe dovuto fondare la responsabilità del professionista, sia quale progettista che quale direttore dei lavori, rientrando tra i compiti suoi e non di altri effettuare il rigoroso controllo, e non essendo invocatili in proposito inesistenti intromissioni della committenza. Il motivo si sviluppa quindi attraverso una estrapolazione da documenti provenienti dalle parti al fine di evidenziare le critiche mosse alla relazione del c.t.u. G., delle quali la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto e che avrebbero giustificato il rinnovo della c.t.u..

2.8. Con l’ottavo motivo, la ricorrente principale denuncia ancora una volta il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, rilevando che la sentenza impugnata interpreterebbe in modo errato la stessa consulenza G., ignorando le critiche ad essa rivolte e il fatto che dalla stessa emergevano responsabilità sia del progettista che del direttore dei lavori. La censura si riferisce alla determinazione del compenso spettante al P. per le sue prestazioni. La ricorrente rileva che il disciplinare relativo alla regolamentazione del compenso spettante al P. prevedeva il pagamento sulla base del costo unitario di L. 300.000 per metro cubo e che i metri cubi originariamente previsti erano 9.500, anche se l’opera realizzata aveva la consistenza di 10.461 mc. Alla stregua di tali parametri, incluso il 20% di maggiorazione forfetaria per rimborso spese e compensi accessori, il P. avrebbe avuto diritto ad un compenso di L. 262.953.000, mentre essa ricorrente aveva corrisposto la somma di L. 279.650.710. Erroneamente, quindi, il c.t.u. aveva ritenuto di stabilire un diverso costo unitario per metro cubo (L. 400.000), anche perchè il disciplinare non prevedeva che il costo di costruzione fosse indicizzato. Il c.t.u., inoltre, avrebbe omesso di rispondere al quesito relativo ai difetti e ai danni, da un lato, escludendo che i difetti potessero dipendere da erronee scelte di progettazione, e, dall’altro, affermando che le opere necessarie al ripristino del fabbricato non erano quantificabili in assenza di uno studio empirico che consentisse di risalire alle cause delle infiltrazioni.

2.9. Con il nono motivo, Immobiliare Tiziana s.r.l. deduce ulteriore vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, dolendosi del fatto che, nonostante le specifiche difese svolte anche in appello, la Corte d’appello abbia omesso ogni motivazione circa la prima perizia eseguita in primo grado e quella, espletata in altro giudizio, del pari acquisita agli atti nel corso del medesimo grado.

In particolare, la perizia acquisita – avente ad oggetto gli infissi dell’edificio – evidenziava come le infiltrazioni fossero riferibili ad errate scelte progettuali operate dalla direzione dei lavori. Ed ancora, il fatto che attraverso un trattamento con una resina speciale, applicata alle fughe delle lastre di marmo della facciata esterna del fabbricato, fosse stato possibile eliminare le infiltrazioni dimostrerebbe che queste dipendevano proprio dal le scelte progettuali ed esecutive del Pivi relativamente alla facciata.

2.10. Con il decimo motivo, la ricorrente principale denuncia erronea applicazione di norme e vizio di motivazione con riferimento alla pretesa, ma inesistente, violazione dell’art. 183 cod. proc. civ., nel testo antecedente alle modificazioni introdotte dalla L. n. 353 del 1990. La censura attiene alla tempestiva e rituale introduzione nel giudizio della domanda di accertamento della responsabilità del P. sia quale progettista che quale direttore dei lavori, anche tenuto conto che il P., con il ricorso per decreto ingiuntivo, aveva richiesto il pagamento del compenso a lui spettante per la progettazione e la direzione dei lavori. Rispetto alle domande da essa proposte, osserva la ricorrente, le difese e le eccezioni del P., formalizzate solo nella comparsa conclusionale di primo grado, avrebbero dovuto essere considerate tardive.

2.11. Con l’undicesimo motivo, Immobiliare Tiziana s.r.l. deduce ulteriore vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per avere la Corte d’appello ignorato le richieste di essa ricorrente, nonchè le osservazioni della c.t.u. di primo grado riguardanti le scelte progettuali della direzione dei lavori; per non avere quindi considerato che le funzioni di progettista e di direttore dei lavori erano riferibili alla medesima persona, senza possibilità di distinzione tra l’una e l’altra funzione; per avere infine ritenuto che nel caso in esame esistessero solo ed esclusivamente difetti esecutivi attribuibili alla proprietà, alla ditta esecutrice e al direttore dei lavori.

2.12. Con il dodicesimo motivo, la ricorrente principale denuncia erronea e falsa applicazione degli artt. 1655, 1660, 1661, 1665 cod. civ. e vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe ignorato che l’opposizione a decreto ingiuntivo non era stata fatta solo per la parte delle voci di credito portate dal decreto stesso relativamente alla attività di progettista, ma anche per tutte le voci portate dal decreto e quindi anche per quelle relative all’attività del P. di direzione dei lavori, controllo della esecuzione dei lavori, etc. 2.13. Con il tredicesimo motivo, la Immobiliare Tiziana s.r.l.

lamenta falsa applicazione degli artt. 1655, 1660, 1661, 1665 cod. civ. e di tutta la giurisprudenza in tema di responsabilità del direttore dei lavori, nonchè vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia immotivatamente affermato che la richiesta di accertare se le infiltrazioni fossero riferibili al progetto, alla direzione lavori o all’esecuzione, era totalmente generica e che l’eventuale responsabilità della esecuzione dei lavori non toccava in alcun modo il direttore dei lavori.

2.14. Con il quattordicesimo motivo, Immobiliare Tiziana s.r.l.

denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e della giurisprudenza in materia di domanda nuova e accettazione tacita del contraddittorio, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, laddove la Corte d’appello ha affermato che a fronte del quesito al c.t.u. avente ad oggetto l’accertamento se le infiltrazioni fossero riferibili al progetto, alla direzione dei lavori, all’esecuzione, la difesa del P. non aveva l’obbligo di rifiutare espressamente il contraddittorio, verificandosi altrimenti accettazione tacita del contraddittorio sulla domanda di accertamento della responsabilità del direttore dei lavori.

2.15. Con il quindicesimo e ultimo motivo del ricorso principale, la ricorrente deduce contraddittorietà della motivazione per avere la Corte d’appello, da un lato, affermato che il P. aveva presentato la propria comparsa conclusionale in ritardo, sicchè della stessa non poteva tenersi conto, e, dall’altro, che a fronte delle richieste avanzate da essa ricorrente ci fu la tempestiva e immediata reazione del Pivi nella memoria di replica, e cioè proprio nell’atto del quale la Corte aveva detto di non poter tenere conto.

3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, P.N. denuncia violazione e falsa applicazione di norma di diritto nonchè contraddittorietà della motivazione.

Le censure si appuntano sul capo della sentenza impugnata con il quale si è ritenuto che il compenso dovesse essere determinato assumendo a base di computo, ai sensi della L. n. 143 del 1949, art. 15 il costo consuntivo anzichè facendo riferimento al costo preventivo, come consentito dall’art. 18 della medesima legge. In proposito, il ricorrente sostiene che l’incarico conferitogli era sin dall’inizio parziale e non globale, sicchè ben avrebbe potuto farsi applicazione del criterio di cui all’art. 18; tale disposizione, in ogni caso, sarebbe applicabile non solo in caso di mancanza di conto consuntivo, ma anche nel caso in cui un conto consuntivo sia stato ricostruito ma, come nella specie, non sia attendibile; non risultavano infatti documentate spese fondamentali ed effettivamente sostenute, quali quelle per la demolizione del preesistente fabbricato e per la costruzione delle fondamenta del nuovo edificio.

Ed ancora, osserva il P., tali costi avrebbero dovuto essere computati, avendo egli svolto l’attività di direttore dei lavori ed avendo quindi esercitato, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, la direzione e la vigilanza sui lavori di demolizione e scavo per le fondamenta e il piano interrato del nuovo edificio. Infine, la cosiddetta contabilità non era stata esibita dalla Immobiliare Tiziana unitamente agli atti introduttivi dei due giudizi, ma era stata prodotta in corso di causa a circa due anni dalla ultimazione dei lavori; nè egli era mai stato invitato a verificare detta contabilità in contraddittorio anche con le ditte appaltatrici, come pure sarebbe dovuto avvenire, sicchè in tale contesto avrebbe errato la Corte d’appello nell’attribuire ad esso ricorrente incidentale un deficit di diligenza nel controllo in sede di liquidazione.

4. Il primo, il secondo, il quinto, il decimo, il dodicesimo e il quattordicesimo motivo del ricorso principale, alla cui trattazione può procedersi congiuntamente riferendosi tutti al capo della sentenza concernente la esclusione della proposizione di una domanda di affermazione della responsabilità del P. in qualità di direttore dei lavori, sono infondati.

Tutte le censure si incentrano, invero, sul rilievo che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere nuova la domanda di affermazione della responsabilità del P., nella qualità di direttore dei lavori, e di condanna al conseguente risarcimento die danni, laddove invece la responsabilità del P. quale direttore dei lavori era sin dall’inizio stata dedotta da essa ricorrente e non, come invece ritenuto dalla Corte d’appello, introdotta esclusivamente in sede di comparsa conclusionale. Si sostiene altresì che la Corte d’appello avrebbe errato nel non ritenere che il P. avesse accettato il contraddittorio sulla domanda stessa.

4.1. La Corte d’appello ha dato conto delle ragioni che l’hanno indotta a ritenere che la domanda di responsabilità e di condanna del P. quale direttore dei lavori al risarcimento dei danni fosse stata introdotta solo in sede di comparsa conclusionale. Tale affermazione non contrasta con quanto emerge dagli atti processuali, anche solo per come riportati in ricorso dalla ricorrente.

E’ sufficiente, invero, esaminare il contenuto della comparsa conclusionale in primo grado e raffrontarlo con il contenuto delle conclusioni formulate in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, per escludere la sussistenza delle denunciate violazioni di legge.

Secondo quanto riferito dalla stessa ricorrente, nella comparsa conclusionale le conclusioni sono state così formulate:

“Piaccia al Tribunale di Rimini, ogni contraria istanza disattesa e respinta, accertare l’incongruità e infondatezza di quanto richiesto dall’Arch. P. nella nota posta alla base del decreto ingiuntivo opposto, e conseguentemente revocare il decreto medesimo con vittoria di spese per l’Immobiliare Tiziana vittoriosa. Piaccia al Tribunale accertare i difetti di progettazione e direzione lavori relativi all’immobile in questione e conseguentemente condannare l’Arch.

P. al ristoro dei danni tutti subiti e subendi dalla Immobiliare Tiziana s.r.l., a partire dal pagamento delle spese necessarie per porre rimedio ai difetti per infiltrazioni e altro addebitabili al progettista e direttore dei lavori Arch. P.”.

In sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente ebbe a concludere “come in atti (dall’atto di opposizione a tutte le deduzioni successive, fino a quelle d’udienza del 18.7.2000), chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l’accoglimento delle domande della Immobiliare Tiziana, con conseguente condanna del P. anche al pagamento delle spese legali (…)”.

Nell’atto di citazione Immobiliare Tiziana aveva formulato le seguenti conclusioni: “Accertare i difetti di progettazione relativi all’immobile de quo e conseguentemente condannare l’Arch. P.N. di Rimini al ristoro di tutti i danni subiti e subendi dalla Immobiliare Tiziana s.r.l., oltre al pagamento degli ammontari che risulteranno necessari al fine di porre rimedio ai difetti che risulteranno addebitatali al professionista”.

Dalla semplice esposizione delle conclusioni formulate da Immobiliare Tiziana nei vari atti emerge dunque che, come correttamente ritenuto dalla Corte d’appello, una domanda che ponesse direttamente in relazione la funzione del P. quale direttore di lavori e la richiesta di risarcimento dei danni sia stata dalla ricorrente formulata solo in sede di comparsa conclusionale. Dagli atti precedenti, nonchè da tutto lo svolgimento del processo di primo grado, come riferito dalla stessa ricorrente, emerge un generico riferimento alle responsabilità progettuali ed esecutive del P., laddove la causa petendi della domanda di danni era stata nell’atto di citazione chiaramente individuata nei difetti di progettazione dell’immobile (“la causa delle dette gravi infiltrazioni parrebbe purtroppo attenere al rivestimento esterno in marmo di pilastri e travi decisamente voluto e progettato dall’Arch. P.”). Nè può argomentarsi dall’espressione, contenuta nella parte finale delle conclusioni, “difetti che risulteranno addebitabili al professionista”, atteso che una simile espressione non può non essere letta e interpretata con riferimento a quanto dedotto nell’atto di citazione, e quindi ai difetti di progettazione riferibili al P..

In modo del tutto immune da vizi logici e giuridici, dunque, la Corte d’appello, nell’esercizio del potere ad essa demandato di qualificare le domande proposte dalle parti, nei limiti della impugnazione proposta, ha quindi escluso che una domanda di danni per l’attività svolta dal P. nella qualità di direttore dei lavori fosse stata tempestivamente – e cioè entro il limite della udienza di precisazione delle conclusioni -proposta dalla ricorrente.

E’ appena il caso di rilevare che la circostanza che il P. avesse agito con il ricorso per decreto ingiuntivo chiedendo il pagamento delle proprie competenze sia per l’attività di progettazione che per quella di direzione dei lavori non consente di ritenere che, per effetto dell’opposizione proposta dalla Immobiliare Tiziana s.r.l., la causa fosse estesa automaticamente all’accertamento della responsabilità del P., nella detta qualità. Invero, il fatto che la causa di opposizione a decreto ingiuntivo sia stata riunita a quella di danni introdotta da Immobiliare Tiziana s.r.l. non comporta alcuna conseguenza in ordine alla esatta individuazione delle domande dalle parti proposte. In sostanza, quand’anche la richiesta di pagamento del P. fosse riferita anche alla sua prestazione di direttore dei lavori, non per questo la domanda di danni, introdotta da Immobiliare Tiziana s.r.l. adducendo a causa petendi i difetti di progettazione dell’immobile, potrebbe essere intesa come volta ad affermare la responsabilità del P. per la sua attività di direttore dei lavori.

4.2. La sentenza impugnata non merita censura neanche nella parte in cui ha escluso che il P. abbia accettato il contraddittorio su una diversa domanda volta all’affermazione della sua responsabilità quale direttore dei lavori. Se è vero infatti che, come dedotto dalla ricorrente, la domanda di affermazione della responsabilità del P. quale direttore dei lavori era già compresa nell’atto di citazione, il che si ritiene sia stato motivatamente escluso dalla Corte d’appello, risulta contraddittorio assumere che una simile domanda sia stata introdotta nel corso del giudizio e che su di essa la controparte abbia accettato il contraddittorio. In questa prospettiva, la sentenza impugnata si sottrae ad ogni censura, avendo individuato come primo atto in cui la ricorrente ha formulato la domanda relativa alla responsabilità del direttore dei lavori la comparsa conclusionale, ed avendo affermato che nel primo atto successivo a detta comparsa, e cioè nella memoria di replica, la difesa del P. ebbe espressamente a dichiarare di non accettare il contraddittorio su tale diversa domanda.

Nè a diverse conclusioni può indurre il fatto che nel corso del giudizio sia stata espletata una consulenza tecnica d’ufficio e che al consulente tecnico sia stato chiesto di accertare “se le infiltrazioni e le cause delle stesse siano riferibili al progetto, alla direzione dei lavori, all’esecuzione”. Le argomentazioni in proposito sviluppate dalla Corte d’appello appaiono del tutto logiche ed immuni dai denunciati vizi, atteso che accertare se il danno fosse riferibile anche alla esecuzione dei lavori o alla direzione dei lavori stessi costituiva un elemento di valutazione per accertare la responsabilità del progettista, che era l’oggetto della domanda risarcitoria proposta da Immobiliare Tiziana s.r.l.. Con il che perdono di rilievo tutte le asserzioni della ricorrente circa una intervenuta accettazione del contraddittorio a seguito della mancata opposizione del P. alla formulazione del quesito; senza dire che, peraltro, la formulazione del quesito da sottoporre al consulente tecnico d’ufficio è attività propria del giudice, al quale quindi, anche nel caso in cui recepisca le indicazioni delle parti, il quesito stesso deve essere riferito.

Del resto, tutte le deduzioni della ricorrente sul punto della introduzione nel corso del giudizio di una domanda relativa alla responsabilità del direttore dei lavori rappresentano piuttosto il frutto di un equivoco terminologico, giacchè affermare, come fa il ricorrente, che nel giudizio era stato introdotto il tema della responsabilità del direttore dei lavori, non equivale a dimostrare che nel giudizio sia poi stata formulata una specifica domanda di condanna del direttore dei lavori .

5. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.

La ricorrente si duole, invero, del fatto che la Corte d’appello avrebbe errato su un punto decisivo, “l’errore del progettista – e non del solo direttore dei lavori – come accertato da entrambi i c.t.u. nominati in primo grado e dallo stesso c.t.u. G.”. La Corte d’appello, inoltre, non avrebbe “tenuto conto del fatto che le c.t.u. in primo grado erano state due, più quella pure prodotta dalle parti dell’ing. C.. Ben tre giudizi tecnici che andavano attentamente vagliati nel rapporto tra loro, senza basarsi immotivatamente e scorrettamente solo sulla c.t.u. G.; ed ha immotivatamente rifiutato di disporre nuova c.t.u. alla luce delle gravissime critiche (e delle vere e proprie accuse) mosse alla c.t.u.

compiacente (roba da codice penale)”.

5.1. Nella parte motiva della sentenza impugnata, invero, non vi è alcun riferimento alle conclusioni del c.t.u. G. e, soprattutto, non vi è alcuna indicazione in ordine a motivi di appello incidentale diversi da quello “volto a conseguire il risarcimento dei danni ascrivibili all’operato del P. nella qualità di Direttore dei lavori”. Rispetto a tale motivo, le censure si rivelano prive di congruenza con l’ambito della controversia devoluta al giudice del gravame, sul quale questi ha deciso. Che se poi la ricorrente avesse inteso dolersi del fatto che la Corte d’ appello non abbia preso in esame la questione della esistenza e della entità dei danni conseguenti alla progettazione delle opere da parte del P., il motivo sarebbe del pari inammissibile, atteso che lo stesso avrebbe dovuto essere proposto ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, mediante la denuncia di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo di gravame. Infatti, l’omessa pronunzia, quale vizio della sentenza, deve essere fatta valere dal ricorrente per cassazione esclusivamente attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4 e non già con la denunzia della violazione di differenti norme di diritto processuale o di norme di diritto sostanziale ovvero del vizio di motivazione ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (tra le tante, Cass. n. 24856 del 2006; Cass. n. 3190 del 2006; Cass. n. 12366 del 1999).

Inoltre, la rituale deduzione di un vizio siffatto postula, da un lato, che al giudice del merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente e inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si rende necessaria e ineludibile, e, dall’altro, che tali domanda od eccezione siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente e/o per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo del giudizio di secondo grado nel quale l’una o l’altra erano state proposte o riproposte, onde consentire al giudice di legittimità di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività della proposizione nel giudizio a quo e, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi.

6. Anche il sesto motivo del ricorso principale è inammissibile.

La ricorrente censura, per omessa e insufficiente motivazione, la sentenza della Corte d’appello “per non essersi assolutamente pronunciata sul mancato accoglimento della nostra richiesta fatta al giudice di primo grado di nuova perizia sui difetti e sui danni da infiltrazioni di acqua. La incredibile perizia G.”.

6.1. La ricorrente, con il motivo in esame, lungi dall’evidenziare gli elementi tecnici che erano stati rappresentati dapprima al giudice di primo grado e comunque alla Corte d’appello a sostegno della propria richiesta di rinnovo della c.t.u., si dilunga nel riferire le circostanze che erano state dedotte nel corso del giudizio di primo grado a sostegno della richiesta di ricusazione del c.t.u. G. e la motivazione del provvedimento di rigetto della istanza adottato dal G.O.A. Il motivo, quindi, da un lato, sembra inammissibilmente calibrato piuttosto sulla ordinanza di rigetto della istanza di ricusazione; dall’altro, viola il principio di autosufficienza del ricorso, per la parte in cui pretende di far valere i difetti tecnici della c.t.u. G. che non sarebbero stati adeguatamente valutati dai giudici di merito; dall’altro ancora sollecita a questa Corte un apprezzamento sulla decisione del giudice di primo grado e di quello di appello di non dare corso ad una nuova consulenza tecnica d’ufficio, sol perchè si sarebbe potuto sospettare della imparzialità del c.t.u. G.. Ma trattasi, all’evidenza, di valutazione che esula dall’ambito della cognizione di questa Corte allorquando venga denunciato un vizio di motivazione.

7. Il settimo motivo è inammissibile.

La ricorrente denuncia vizio di motivazione omessa dolendosi del fatto che la Corte d’appello “da per buona la c.t.u. G. fatta in primo grado, ignorando e respingendo tacitamente – senza alcuna adeguata motivazione – la richiesta di nuova c.t.u. in appello a fronte delle sconcertanti emergenze emerse e denunciate in primo e secondo grado contro il c.t.u. G. (addirittura siamo in materia penale).

7.1. Come già evidenziato in sede di esame del quarto motivo, le censure muovono da una premessa – quella che la Corte d’appello abbia motivato la propria decisione argomentando sulla base della c.t.u.

G.. Al contrario, nella sentenza impugnata a tale c.t.u. non vi è alcun riferimento e le censure della ricorrente appaiono dunque non coerenti con il contenuto della sentenza impugnata.

Si deve inoltre rilevare che dalla lettura delle argomentazioni svolte dalla ricorrente nel motivo in esame emerge chiaramente che le censure alle conclusioni del c.t.u. sono riferite esclusivamente alla questione della responsabilità del direttore dei lavori, coerentemente, del resto, a quanto riferito nella sentenza impugnata in ordine al contenuto dell’appello incidentale proposto da Immobiliare Tiziana. Orbene, posto che, come appurato in sede di esame dei relativi motivi del ricorso principale, deve escludersi che una domanda di affermazione della responsabilità del P. quale direttore dei lavori sia stata tempestivamente proposta dalla ricorrente, deve ritenersi che per tale aspetto il motivo sia inammissibile in quanto censura la sentenza impugnata su un punto non decisivo della controversia.

Giova ribadire anche in sede di esame del presente motivo quanto già evidenziato in precedenza, e cioè che, se con tale motivo, la ricorrente avesse invece inteso dolersi anche della mancata valutazione, da parte della Corte d’appello, di un motivo di gravame concernente l’accertamento della responsabilità del P. quale progettista, la censura avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell’art. 360, n. 4, e 112 cod. proc. civ., non risultando dalla sentenza impugnata la formulazione di uno specifico motivo di gravame sul punto.

8. Per ragioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle ora esposte è inammissibile anche l’ottavo motivo del ricorso principale, con il quale la ricorrente denuncia vizio di motivazione sostenendo che “la sentenza d’appello interpreta in modo errato la stessa c.t.u.

G., ignorando le critiche alla stessa e il fatto che dalla stessa c.t.u. emergano responsabilità sia del progettista che del direttore dei lavori: entrambe mansioni del P.”.

Invero, per quanto attiene ai profili di responsabilità del P. quale direttore dei lavori, vale il rilievo che la relativa domanda deve ritenersi non proposta tempestivamente dalla ricorrente, sicchè la censura sul punto è inammissibile; per quanto attiene invece al profilo di responsabilità concernente le funzioni del P. quale progettista, il motivo introduce una questione che dalla lettura della sentenza impugnata non risulta avere formato oggetto di specifico motivo di gravame; la ricorrente avrebbe quindi dovuto denunciare, con le modalità già viste, non un vizio di motivazione, ma il vizio di omessa pronuncia.

A ben vedere, peraltro, lo sviluppo argomentativo si indirizza sul piano della determinazione dei compensi dovuti al P., sicchè non vi è neanche coerenza tra la censura per come intitolata dalla ricorrente, e le ragioni poste a fondamento del denunciato vizio di motivazione. E con riferimento a tale iter argomentativo emerge poi un ulteriore profilo di inammissibilità, atteso che la ricorrente prospetta una tematica -quella del criterio in base al quale avrebbe dovuto essere determinato il compenso spettante al P. – che non risulta avere formato oggetto di specifico motivo di appello. Anche a questo proposito, valgono dunque le evidenziate ragioni di inammissibilità della censura.

9. Il nono motivo di ricorso è anch’esso inammissibile.

La ricorrente denuncia vizio di motivazione, dolendosi del fatto che, “nonostante quanto ampiamente esposto dalla difesa della Immobiliare Tiziana anche negli atti in appello, la Corte ha letteralmente ignorato il tutto, ed in particolare ha omesso ogni motivazione circa la prima perizia effettuata in primo grado (quella del c.t.u. L. M.) e quella acquisita agli atti nel processo di primo grado e cioè la c.t.u. dell’Ing. C. (che fu incaricato e depositò la propria consulenza nell’ambito di un processo che sempre riguardava l’operato dell’Arch. P. nella costruzione commissionata dalla Immobiliare Tiziana)”.

Dallo svolgimento del motivo emerge invero che le doglianze della ricorrente si appuntano ancora una volta sulla questione della responsabilità del P. quale direttore dei lavori, per la quale, come più volte evidenziato, la Corte d’appello ha motivatamente escluso che fosse stata proposta una tempestiva domanda. Ove poi la ricorrente intendesse con i rilievi svolti nel motivo riferirsi alla responsabilità del P. in qualità di progettista, vale quanto già evidenziato, e cioè che dalla sentenza impugnata non risulta uno specifico motivo di gravame sul punto, sicchè la relativa doglianza avrebbe dovuto essere introdotta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e 112 cod. proc. civ. 10. Le considerazioni ora esposte valgono anche con riferimento all’undicesimo motivo del ricorso principale, con il quale la ricorrente denuncia vizio di motivazione sostenendo che “la Corte ha ignorato sia le richieste della Immobiliare Tiziana, sia le stesse osservazioni della c.t.u. di primo grado riguardanti le scelte progettuali della direzione dei lavori. La Corte non ha in alcun modo motivato il fatto che dovevano considerarsi le funzioni di progettista e direttore dei lavori come facenti contemporaneamente parte della persona e dell’attività del P., senza possibilità di distinzione tra l’ima e l’altra funzione. Senza alcuna motivazione la Corte ha ignorato i difetti di progettazione pretendendo affermare che nel caso in esame esistevano solo ed esclusivamente dei difetti esecutivi attribuibili alla proprietà, alla ditta esecutrice e al direttore dei lavori”.

11. Inammissibile è anche il dodicesimo motivo, con il quale la ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che “la Corte d’appello ha ignorato che l’opposizione a decreto non è stata fatta solo per la parte di voci di credito del decreto stesso riguardante la sola attività di progettista del P., bensì per tutte le voci portate dal decreto e quindi anche per l’attività del P. di direzione dei lavori, controllo della esecuzione dei lavori stessi, ecc.”.

Il motivo è infatti limitato alla enunciazione ora riprodotta e non è quindi svolto. Esso, inoltre, ripropone la questione della responsabilità del P. come direttore dei lavori, ma sul punto la Corte d’appello, con motivazione immune dai denunciati vizi, ha ritenuto che una domanda non sia stata tempestivamente proposta.

12. Con il tredicesimo motivo, Immobiliare Tiziana s.r.l. denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che “la Corte d’appello ha immotivatamente preteso affermare, in modo del tutto contrario alla logica, che la richiesta di accertare se le infiltrazioni erano riferibili al progetto, alla direzione lavori, all’esecuzione era totalmente generica. E ha altresì affermato che l’eventuale responsabilità della esecuzione dei lavori non toccava in alcun modo il direttore dei lavori (che invece come è noto è pienamente responsabile se non ha in alcun modo contestato i lavori stessi avallandoli con il suo giudizio positivo, pur essendo l’alter ego del committente)”.

Il motivo è inammissibile per due concorrenti ragioni. Innanzitutto, perchè investe ancora una volta questioni afferenti alla responsabilità del direttore dei lavori che, come si è visto, deve ritenersi non sia stata tempestivamente introdotta in giudizio. In secondo luogo, giacchè il motivo è strutturato attraverso la trascrizione di una parte della motivazione della sentenza impugnata concernente la valutazione della Corte d’appello circa la non accettazione del contraddittorio da parte del P. in ordine alla domanda non tempestivamente proposta, e la riproduzione di una serie di massime di pronunce concernenti la responsabilità del direttore dei lavori, senza che tali riferimenti giurisprudenziali abbiano una qualche pertinenza con la decisione della Corte territoriale, la quale ha escluso che la condotta del P. quale direttore dei lavori potesse rilevare in mancanza di una tempestiva domanda e non ha quindi esaminato l’attività del P. in tale veste.

13. Infondato è infine il quindicesimo motivo del ricorso principale, con il quale la ricorrente denuncia il vizio di contraddittorieta della motivazione della sentenza impugnata, sulla base del rilievo che “nelle prime righe della motivazione della decisione la Corte d’appello scrive nella sentenza: l’appellante P. ha presentato la propria comparsa conclusionale in ritardo, indicandola erroneamente come nota di replica: di essa pertanto non va tenuto conto”, mentre nella stessa sentenza a pag. 17 si leggerebbe il contrario, e cioè che “a fronte delle richieste avanzate dalla difesa dell’Immobiliare Tiziana ci fu la tempestiva e immediata reazione del convenuto P. nella “memoria di replica pag. 7-8”.

Dalla lettura della sentenza impugnata risulta invero del tutto chiaramente che la valutazione di tardività è stata dalla Corte d’appello espressa con riferimento alla comparsa conclusionale del P. nel giudizio di appello, laddove la memoria di replica contenente la non accettazione del contraddittorio in ordine alla diversa domanda volta all’affermazione della sua responsabilità nella qualità di direttore dei lavori, contenuta nella comparsa conclusionale della Immobiliare Tiziana, era evidentemente quella depositata nel rispetto dei termini nel giudizio di primo grado. Non sussiste pertanto la denunciata contraddittorietà della motivazione.

14. Residua l’esame del terzo motivo del ricorso principale, cui appare peraltro opportuno anteporre l’esame dell’unico motivo del ricorso incidentale.

Il P. si duole del fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto di poter determinare il compenso a lui spettante sulla base del consuntivo delle opere eseguite anzichè, tenuto conto della incompletezza di tale consuntivo, sul preventivo. Si duole altresì della esclusione dalla base di computo dei compensi dei costi relativi ad alcune attività edilizie, per le quali pure egli aveva prestato la propria opera professionale.

14.1. Il motivo del ricorso incidentale è infondato.

La Corte d’appello ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente ricondotto l’incarico conferito dalla Immobiliare Tiziana al P. all’ambito di applicazione dell’art. 15 della legge professionale (L. n. 143 del 1949), avendo il professionista ricevuto l’incarico di prestare la sua assistenza all’intero svolgimento dell’opera, dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo e alla liquidazione, e non avendo viceversa trovato conferma l’assunto del P. di avere ricevuto solo un incarico parziale. In proposito, la Corte d’appello ha rilevato che il disciplinare, prevedendo che le prestazioni del professionista, oltre alla compilazione del progetto e del preventivo di massima, sarebbero state quelle indicate nell’allegato B della L. n. 143 del 1949, aveva ad oggetto un incarico generico e globale, in relazione al quale, dunque, il compenso del professionista doveva essere commisurato al consuntivo lordo dell’opera, e cioè dalla somma complessiva di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture.

Con specifico riferimento alle spese di demolizione del fabbricato preesistente e di scavo per la realizzazione delle nuove fondazioni e del piano interrato, la Corte d’appello ha ritenuto che correttamente il Tribunale non avesse inserito il relativo importo nel computo del costo consuntivo sulla base del quale calcolare il compenso professionale, in quanto le dette attività concernevano un momento antecedente a quello nel quale era poi intervenuta l’opera del professionista.

14.2. Le censure che solleva il ricorrente incidentale, da un lato, per quanto attiene alla denunciata violazione di legge, non colgono nel segno, posto che la Corte d’appello, con accertamento in fatto, di per sè incensurabile in sede di legittimità perchè sorretto da congrua motivazione, ha ritenuto che l’incarico conferito al P. fosse di natura generica e globale e ha quindi correttamente applicato la disciplina relativa a detta fattispecie. Si deve solo aggiungere che le censure del P., sempre con riferimento alla qualificazione dell’incarico come globale e non parziale, postulano l’esame del disciplinare intercorso tra le parti, del quale nel ricorso incidentale non è riportato il testo. In ogni caso, la pretesa del P. che, anche nel caso in cui si fosse effettivamente trattato di un incarico generico e globale, ciò non avrebbe precluso la possibilità di computare il compenso sulla base del costo presunto delle opere non può essere positivamente recepita, perchè postula, per come si desume dallo stesso ricorso, l’accertamento di tutta una serie di elementi di fatto e la valutazione del comportamento complessivo della parte committente, il cui esame è precluso in questa sede, anche perchè trattasi di circostanze meramente allegate dal ricorrente incidentale e non supportate dal riferimento ai pertinenti documenti e alle risultanze istruttorie dall’esame dei quali quelle valutazioni dovrebbero scaturire.

14.3. Prive di pregio sono altresì le censure afferenti alla motivazione della sentenza impugnata, con specifico riferimento alla mancata inclusione del costo delle demolizioni e dello scavo nella base di calcolo del computo del compenso del professionista, in quanto la Corte d’appello ha indicato le ragioni che, sulla base della documentazione in atti e delle altre risultanze istruttorie, militavano nel senso della non computabilità di dette opere, laddove le deduzioni del ricorrente incidentale, oltre a non essere conformi al principio di autosufficienza, atteso che nel ricorso incidentale non è riportato il testo dell’accordo intercorso con la committente, si risolvono nella mera contrapposizione della valutazione della parte a quella motivatamente affermata dal giudice di merito.

15. Una volta rigettato il ricorso incidentale e ritenuto, quindi, che la Corte d’appello abbia correttamente applicato le disposizioni della legge professionale in riferimento al caso di specie e segnatamente le percentuali da questa previste, si deve prendere in esame il terzo motivo del ricorso principale, con il quale Immobiliare Tiziana s.r.l. si duole del fatto che la Corte d’appello abbia espressamente affermato che nella base di calcolo del costo delle opere dovesse essere inclusa anche l’IVA pagata dalla committente sulle forniture e sulle prestazioni confluite nel consuntivo lordo.

15.1. Il motivo è fondato.

La soluzione adottata dalla Corte d’appello, peraltro senza alcuna specifica motivazione sul punto, contrasta con la stessa definizione della base di calcolo del compenso spettante al professionista.

Invero, se il consuntivo lordo si identifica con la somma complessiva di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture, e se l’IVA, come ammesso anche dal resistente, non costituisce un costo, deve escludersi che il compenso del professionista possa essere determinato avendo riguardo non solo ai costi sostenuti dal committente, ma anche all’IVA dal medesimo committente versata ai propri fornitori.

16. In conclusione, accolto il terzo motivo del ricorso principale e rigettati gli altri motivi del medesimo ricorso e il ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna, la quale provvederà a nuova determinazione della somma dovuta al ricorrente incidentale a titolo di compenso professionale per l’attività di progettazione e direzione dei lavori dal medesimo espletata, escludendo dal computo del consuntivo lordo, sulla base del quale va calcolato il compenso professionale, quanto dalla committente Immobiliare Tiziana s.r.l. erogato a titolo di IVA. Al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigetta gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2011

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