Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1721 del 27/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 27/01/2020, (ud. 02/07/2019, dep. 27/01/2020), n.1721
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16063-2017 proposto da:
Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI 46,
presso lo studio dell’avvocato LUCA LEONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIUSEPPE MURDACA;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 284/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA, depositata il 22/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO
ROBERTO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
la Corte d’appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 284/2017, in parziale accoglimento del gravame proposto da Equitalia sud S.p.A., dichiarava la prescrizione dei crediti portati in sei delle 11 cartelle di pagamento opposte da Z.G..
Nei confronti della sentenza Z.G. ha proposto ricorso per cassazione al quale Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. non ha opposto attività difensiva.
E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
parte ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
RITENUTO
CHE:
con l’unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 lamentando il ricorrente che il processo di secondo grado si sia svolta a sua totale insaputa.
Il motivo è fondato. Risulta invero comprovato, dopo l’acquisizione dei fascicoli di merito disposta con ordinanza interlocutoria del 28.3.2019, che il ricorso in appello proposto da Equitalia Sud Spa non sia stato notificato nè alla parte personalmente, nè al suo procuratore G.A.G.P. che si era costituito nel giudizio di primo grado in sostituzione dell’Avvocato Francesco Giampaolo cui il mandato alle liti era stato revocato ed aveva dichiarato nella comparsa in prosecuzione di aver eletto domicilio il Locri, presso lo studio dell’avvocato Vincenzo Bartolo indicando l’indirizzo pec.
La sentenza impugnata ha dichiarato la contumacia dell’appellato senza rilevare la mancanza della notifica dell’appello ed è quindi nulla per violazione dell’art. 101 c.p.c.; essa deve essere quindi cassata con rinvio della causa alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio.
Ai sensi dell’art. 384 c.p.c. la stessa Corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Avuto riguardo all’esito del giudizio non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 2 luglio 2019.
Depositato in cancelleria il 27 gennaio 2020