Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1721 del 25/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 25/01/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 25/01/2011), n.1721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16299/2007 proposto da:

B.F., già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CAMOZZI 1, presso lo studio dell’avvocato DI GIORGIO FRANCESCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato TINO GREGORIO, giusta delega in

atti, e da ultimo presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. NICOTERA 29 (STUDIO

CASALINUOVO E ASSOCIATI), presso lo studio dell’avvocato CASALINUOVO

ALDO, rappresentata e difesa dall’avvocato FALDUTO Paolo Antonio,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 710/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 04/07/2006 R.G.N. 177/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21/12/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato BISOGNI ANNA MARIA per delega FALDUTO PAOLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe indicata del 4 luglio 2006, la Corte d’appello di Catanzaro rigettava l’appello proposto da B. F. avverso la sentenza con cui il locale Tribunale aveva accolto l’opposizione proposta dalla Regione Calabria al decreto ingiuntivo concernente emolumenti dovuti alla B. per il rapporto di pubblico impiego antecedente il 30 giugno 1998. La Corte territoriale affermava infatti la regolarità della costituzione in giudizio della Regione in forza del disposto della L.R. n. 12 del 2005, che aveva attribuito al dirigente dell’avvocatura regionale il potere di emanare decreti diretti alla costituzione in giudizio, mentre l’art. 10, comma 6 della medesima legge aveva sanato per tutti i giudizi pendenti la costituzione in giudizio della regione effettuata nei termini di cui al processo. Avverso detta sentenza la B. ricorre con un motivo. Resiste la Regione Calabria con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo si denunzia violazione degli artt. 75, 83 e 125 cod. proc. civ., perchè sarebbe erronea la statuizione sulla ritualità della costituzione in giudizio della Regione.

Si rileva che, nonostante la sentenza venga censurata per violazione di legge, manca il quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (applicabile, ai sensi dell’art. 27, comma 2, di detto decreto, ai ricorsi per cassazione proposti avverso sentenze rese pubbliche in data successiva all’entrata in vigore del decreto stesso, come nella specie) il quale stabilisce che l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso proposto ai sensi del precedente art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, e 4, debba concludersi, a pena d’inammissibilità del motivo, con la formulazione di un quesito di diritto. Attraverso questa specifica norma, in particolare, il legislatore si propone l’obiettivo di garantire meglio l’aderenza dei motivi di ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui essi debbono corrispondere. La formulazione del quesito funge da prova necessaria della corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimità, inteso come giudizio d’impugnazione a motivi limitati. Ne consegue non solo che la formulazione del quesito di diritto previsto da detta norma deve necessariamente essere esplicita, in riferimento a ciascun motivo di ricorso (cfr., in tal senso, Sez. un, n. 7258 del 2007, e Cass. n. 27130 del 2006), ma anche che essa non deve essere generica ed avulsa dalla fattispecie di cui si discute (cfr. Sez. un. n. 36 del 2007), risolvendosi altrimenti in un’astratta petizione di principio, perciò inidonea tanto ad evidenziare il nesso occorrente tra la singola fattispecie ed il principio di diritto che il ricorrente auspica sia enunciato, quanto ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio, ad opera della Corte, in funzione nomofilattica.

Inoltre la Corte, con la sentenza 26 marzo 2007 n. 7258 delle sezioni unite, ha affermato che la disposizione non può essere interpretata nel senso che il quesito di diritto si possa desumere implicitamente dalla formulazione del motivi di ricorso, perchè una tale interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma;

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00, oltre duemila Euro per onorari, con accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011

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