Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1721 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1721 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO

ORDINANZA

sul ricorso 7031-2011

proposto

da:

SPAZZI FERRUCCIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’Avvocato FABIO PACE
(avviso postale ex art. 135);
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 8/2010 della COMM.TRIB.REG.

(4014W4

depositata il 25/01/2010;

Aft t

Data pubblicazione: 24/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO

VITTORIO SCARLINI.

FATTI DI CAUSA

1 – La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza del
22 dicembre 2009, rigettava l’appello proposto da Ferruccio Spazzi contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Como che aveva accolto
solo parzialmente il suo ricorso contro l’avviso di accertamento della locale
Agenzia delle entrate, relativo all’anno di imposta 2002, che ne aveva
rideterminato il reddito ai fini Irpef e Irap.

medesima Agenzia, che aveva censurato il riconoscimento di una deduzione di
euro 25.773,00 dai maggior compensi accertati.
La Commissione regionale aveva ritenuto infondato l’appello del
contribuente perché l’avviso di accertamento era scaturito dalla puntuale analisi
delle fatture di acquisto e vendita reperite in possesso del medesimo, a contrasto
della quale lo Spazzi non aveva opposto idonea documentazione. L’ammontare
era stato poi calcolato tenendo presenti gli studi di settore rispetto ai quali
risultava priva di giustificazione la deduzione operata dal primo giudice.
2 – Avverso tale decisione Ferruccio Spazzi ha proposto ricorso e l’Agenzia
delle entrate si è costituita, depositando controricorso.
2 – 1 – Il ricorso di Ferruccio Spazzi articola otto motivi, la cui
argomentazione è preceduta da una premessa.
La difesa ricorda, infatti, che lo Spazzi svolgeva l’attività di odontoiatra e che
lo scostamento fra i redditi dichiarati ed i redditi accertati era dipeso
dall’applicazione di uno studio di settore vetusto. L’applicazione del più recente
non avrebbe determinato alcun aumento del reddito.
L’ufficio poi aveva proceduto all’accertamento prima valutando l’acquisto di
materiali di consumo, poi stabilendo quanti di questi dovevano ritenersi impiegati
nel 2002. Presumendo il numero di prestazioni che dovevano essere state
compiute con tale materiale e fissando un corrispettivo per ciascuna di esse, si
era pervenuti alla contestazione del maggior reddito.
La difesa passa poi ad argomentare i motivi di ricorso.
2 – 1 – 1 – Nei primi due motivi eccepisce la nullità della sentenza ed il
difetto di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento del legittimo
impedimento del difensore, all’udienza del 22 dicembre 2009.
Il motivo era legato alle condizioni climatiche che non avevano consentito al
medesimo di raggiungere la città di Milano. Ne era derivata una chiara lesione
del diritto di difesa del contribuente.
La Commissione aveva affermato che si trattava di motivo non previsto, e,
comunque, non provato, ma tale motivazione era apodittica.
1

La Commissione regionale aveva accolto, invece, l’appello proposto dalla

2 – 1 – 2 – Nel terzo motivo deduce il difetto di motivazione avendo, il
giudice del gravame, deciso ultra petita quando aveva ritenuto corretto l’importo
del maggior reddito desumendolo dall’avviso di accertamento, perché così non
aveva tenuto conto del fatto che lo stesso ufficio aveva già dedotto da tale
somma euro 12.635,16.
2 – 1 – 3 – Con il quarto motivo censura il difetto di motivazione in cui la
Commissione era incorsa laddove aveva affermato la fondatezza
dell’accertamento induttivo nonostante non fossero stati chiariti i presupposti che

fosse adeguatamente accertato che tutti i ricavi fossero stati incassati nell’anno
di competenza, si fossero ricostruiti i ricavi sia presumendo il versamento di un
dato corrispettivo per ogni prestazione, sia calcolando le prestazioni erogate sulla
base del mero consumo di una data quantità di materiale strumentale, e non si
fosse, infine, tenuto conto dello studio di settore più aggiornato.
2 – 1 – 4 – Con il quinto motivo deduce il difetto di motivazione in ordine
alla prova fornita dal contribuente che parte dei corrispettivi erano stati incassati
dopo il 2002.
2 – 1 – 5 – Con il sesto motivo lamenta la violazione di legge perché l’ufficio
aveva compiuto un accertamento presuntivo e si era servito di presunzioni
semplici nonostante la legge non lo consentisse perchè i maggiori ricavi erano
inferiori al quarto di quelli dichiarati.
E ci si era avvalsi di presunzioni di secondo grado, perché fondate su altre
presunzioni. E comunque le stesse presunzioni iniziali non avevano fondamento
certo e concreto.
Si era poi già rilevata la congruenza del reddito dichiarato con lo studio di
settore più aggiornato.
2 – 1 – 6 – Con il settimo motivo censura il già rilevato vizio di ultra
petizione.
2 – 1 – 7 – Con l’ottavo motivo censura la violazione di legge, per non
avere, la Commissione regionale, riconosciuto valore di prova ai registri Iva ed
alle schede clienti che mostravano come parte degli incassi fosse avvenuto nel
2003.
3 – L’Agenzia delle entrate, nel proprio controricorso, ha chiesto il rigetto del
ricorso del contribuente, per l’infondatezza dei motivi.
Il primo motivo era inammissibile perché fondato sia sulla violazione di
legge sia sui vizi di motivazione.
Dal secondo al quinto motivo si era argomentato in fatto, argomentando su
questioni di merito a cui la Commissione aveva fornito adeguata risposta.

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avevano consentito (non risultando irregolarità delle scritture contabili), non si

Il sesto era infondato perché il presupposto dell’accertamento era stata
l’inattendibilità delle scritture. Il settimo perché comunque l’ufficio non potrebbe
richiedere più di quanto riporta l’avviso di accertamento, diminuito dalla somma
che lo stesso ufficio ha ritenuto non dovuta (perché relativa a redditi maturati in
diversa annualità).
L’ultimo motivo era infondato perché la Commissione non aveva ritenuto i
documenti prodotti idonei a provare quanto il contribuente intendeva sostenere.

Il ricorso del contribuente è fondato laddove, nel quarto, quinto ed ottavo
motivo, si censura l’insufficiente motivazione sulla imputabilità di parte dei ricavi
all’anno di imposta successivo, il 2003.
Nel resto il ricorso va rigettato.
1 – Sono innanzitutto manifestamente infondati i primi due motivi, spesi
sull’impedimento del difensore a presenziare all’udienza del 22 dicembre 2009,
non essendo stata fornita prova risolutiva del fatto che le condizione climatiche
di quel giorno non avessero consentito, in modo assoluto, al difensore di
accedere al luogo in cui si teneva l’udienza.
2 – Sono manifestamente infondati anche i motivi terzo e settimo, relativi al
vizio di ultra petizione.
La Commissione regionale, infatti, si era riportato, nel rigettare l’appello del
contribuente e nell’accogliere quello dell’Agenzia delle Entrate, a quanto
accertato nell’avviso di accertamento, in cui, come riconosce la stesso ricorrente,
era indicata, la somma corretta, già operata la deduzione da cui muove la
censura, avendo l’ufficio riconosciuto, in quella parte, il fondamento di quanto
affermato dal contribuente circa il conseguimento di parte dei ricavi nell’anno
successivo.
3 – Il quarto, quinto ed ottavo motivo, come detto, sono fondati.
Limitatamente, però, alla motivazione che è del tutto apparente e che
avrebbe dovuto essere, invece, rafforzata, in considerazione della diversa
decisione del primo giudice, della mancata ulteriore deduzione della somma di
euro 25.773,00.
La tesi del contribuente, infatti, era che tale somma fosse imputabile
anch’essa all’anno successivo, al 2003, e che lo dimostrassero le fonti
documentali prodotte, i registri Iva e le schede dei clienti, tanto che la
Commissione provinciale l’aveva ritenuta fondata. A fronte di ciò l’asserzione
della Commissione regionale circa il fatto che la richiesta ripresa non era fondata
su “documenti probanti” quali solleciti di pagamento, citazioni in giudizio o altro,
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RAGIONI DELLA DECISIONE

è del tutto insufficiente posto che la posposizione del pagamento all’anno
successivo ben poteva essere avvenuta ad esclusiva iniziativa del debitorepaziente del contribuente-odontoiatra, senza che il professionista ritenesse di
agire nei suoi confronti anche in considerazione del rapporto fiduciario che
intercorre fra medico e paziente.
Il giudice del rinvio dovrà pertanto più adeguatamente motivare sul punto (e
decidere anche sulle spese del presente grado di giudizio).
4 – Le ulteriori censure mosse negli indicati motivi di ricorso sono invece

complessiva dei dati riportati nelle scritture contabili (con ricavi che non erano
adeguati ai costi), e posto che la ricostruzione del reddito, ancor prima che rifarsi
agli studi di settore, era stata operata sulla scorta dei dati circostanziali
provenienti dalla medesima attività dello Spazzi, visto che si era calcolato
l’impiego del materiale di consumo, ricostruendo così il numero ed il tipo di
operazioni eseguite, attribuendo a ciascuna di esse un adeguato corrispettivo.
Il calcolo dei ricavi era stato fatto, pertanto, sulla base di presunzioni che
muovevano da elementi concreti, e tali presunzioni, non di secondo grado come
assume il ricorrente, non erano state adeguatamente contrastate, neppure
nell’odierno ricorso, dal contribuente.

P.Q.M.

Accoglie il quarto, quinto ed ottavo motivo, cassa la sentenza impugnata
limitatamente a tali motivi e rinvia alla CTR della Lombardia anche per le spese
del presente giudizio di legittimità.
Rigetta gli ulteriori motivi di ricorso.
Così deciso in Roma il 25 ottobre 2017.

infondate visto che l’accertamento induttivo era consentito dalla inattendibilità

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