Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1721 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/01/2017, (ud. 12/07/2016, dep.23/01/2017),  n. 1721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 12512-2015 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CORTINA

D’AMPEZZO 251, presso lo studio dell’avvocato MARIA CARMELA LAVORATO

STUDIO D’ADDABBO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO

COSENTINO, BALDASSARRE ISAIA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.F., P.G., elettivamente domiciliati

in ROMA, PIAZZA ADRIANA, 4, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

ANGELINI, rappresentati e difesi dall’avvocato MARCELLA BELCASTRO

giusta procura a margine della memoria difensiva;

– controricorrenti –

contro

ALLIANZ LLOYD ADRIATICO ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PALMI del 30/03/2015, depositata

il 30/03/2015;

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. GHERSI RENATO

FINOCCHI che chiede che la CORTE DI CASSAZIONE, in camera di

consiglio, accolga il ricorso e disponga la prosecuzione del

giudizio dinanzi al Tribunale di Palmi, Sezione civile, con i

conseguenti provvedimenti di legge;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA ANTONIETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. P.D. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, basato su due motivi, nei confronti di P.F., P.G. e Allianz Lloyd Adriatico Assicurazioni S.p.a. e avverso l’ordinanza in data 30 marzo 2015, con la quale il Tribunale di Palmi ha sospeso, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., il processo civile R.G. n. 687/14 (relativo alla domanda, proposta dall’attuale ricorrente nei confronti dei predetti, di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 31 luglio 2012 allorchè si trovava in qualità di trasportato a bordo dell’auto di proprietà di P.F. e condotta da P.G.) fino al passaggio in giudicato della sentenza pronunciata nel procedimento penale a carico di P.G., per i reati di cui all’art. 590 c.p.c., commi 1 e 2, art. 61 c.p.c., n. 2 e art. 368 c.p.c., e a carico di P.F. per i reati di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 116, comma 15 e art. 485 c.p.c..

2. All’istanza di regolamento di competenza hanno resistito, con memoria, G. e P.F. mentre la già indicata società assicuratrice non ha svolto attività difensiva in questa sede.

3. Il P.G. ha chiesto che venga accolto il ricorso e sia disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Palmi, sezione civile.

4. Il ricorso proposto, articolato in due motivi, entrambi rubricati “violazione e falsa applicazione dell’art. 295 e contestuale violazione e falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c.”, è fondato nei termini appresso precisati.

4.1. Nell’ordinanza impugnata si afferma che “nel caso di specie, dev’essere disposta la sospensione della presente causa fino alla definizione di quella penale, sussistendo indubbiamente un nesso di “pregiudizialità giuridica” e, inoltre, di “pregiudizialità logica” tra le questioni oggetto del presente giudizio e quelle oggetto del processo penale pendente, tenuto conto degli elementi costitutivi delle azioni e della domanda azionata da parte attrice nella presente causa” e si evidenzia in particolare che ” P.D., da un lato, ha agito per il risarcimento del danno nel sinistro verificatosi in data (OMISSIS) asserendo di essere stato a bordo del veicolo di proprietà di P.F. come terzo trasportato, dall’altro, ha prodotto un verbale di Polizia Municipale del (OMISSIS) in cui egli è indicato come conducente del suddetto veicolo… Ne discende che la valutazione in sede civile delle risultanze della suddetta prova dipenderà inevitabilmente dall’eventuale accertamento in sede penale della sussistenza del reato contestato agli odierni convenuti. Inoltre tale accertamento costituirà l’antecedente non solo logico ma anche tecnico giuridico della decisione da assumere in questa sede essendo la qualità del terzo trasportato presupposto necessario per l’accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dall’attore”.

4.2. Nella specie non è contestato che l’attuale ricorrente non si è costituito parte civile nel ricordato processo penale mentre risulta che ha, invece, agito in sede civile per il risarcimento dei danni.

4.3. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale va, in questa sede, data continuità, nell’ordinamento processuale vigente, la disciplina dei rapporti tra il processo civile e quello penale non s’ispira più al principio di unità della giurisdizione, emergente dall’art. 3 dell’abrogato codice di rito penale e dal testo originario dell’art. 295 c.p.c., ma a quello dell’autonomia e separazione dei due processi e dell’attribuzione a ciascun giudice di una piena cognizione in ordine alle questioni giuridiche o di fatto rilevanti ai fini della propria decisione. L’unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall’art. 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s’ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell’obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti. La sospensione necessaria del giudizio civile è pertanto limitata all’ipotesi in cui l’azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di P.C. nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l’azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia ex lege agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi (Cass., ord., 12/06/2006, n. 13544; Cass., ord., ord., 18/07/2013, n. 17608 in motivazione; Cass., ord., Cass. 13/03/2009, n. 6185).

In questo contesto, non vi è più alcuno spazio neppure per una sospensione facoltativa, la cui configurabilità deve ritenersi peraltro esclusa anche dalla nuova formulazione dell’art. 42 c.p.c., introdotta dalla L. n. 353 del 1990, che, prevedendo l’autonoma impugnabilità dell’ordinanza di sospensione, a tutela dell’interesse della parte alla prosecuzione ed alla sollecita definizione del procedimento, fa apparire inammissibile una sospensione disposta al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, e rimessa alla discrezionalità insindacabile del giudice, ponendosi tale facoltà in insanabile contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e di tutela del diritto di difesa, nonchè con il canone della durata ragionevole del processo, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del novellato art. 111 Cost., (v., ex plurimis, Cass., sez. nn., 1/10/2003, n. 14670; Cass. 25/11/2010. n. 23906; Cass. 31/01/ 2007, n. 2089). Quanto all’eventualità di giudicati difformi, che l’ordinanza impugnata ha inteso scongiurare attraverso la sospensione, essa appare perfettamente coerente con il principio di separazione dei giudizi, al quale si ispira il sistema vigente. Il legislatore si è infatti limitato a disciplinare gli effetti delle sentenze irrevocabili pronunciate a seguito del dibattimento, prevedendo, da un lato, che quella di condanna spieghi efficacia di giudicato, entro determinati limiti, nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato (art. 651 c.p.p.), e preoccupandosi, dall’altro, di evitare che nel medesimo giudizio quella di assoluzione possa spiegare detta efficacia nei confronti del danneggiato che non sia stato posto in condizione di intervenire nel processo penale o, come nella specie, abbia optato per l’esercizio dell’azione in sede civile (art. 652 c.p.p.) (cfr. Cass. 17/02/2010. n. 3820: Cass. 9/03/ 2004, n. 4775). Tale disciplina, pur non impedendo al giudice civile di desumere dalla sentenza penale elementi di prova, da sottoporre peraltro ad autonoma valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, esclude la possibilità di attribuire alla stessa efficacia di giudicato, al di fuori dei casi espressamente previsti, imponendo al giudice civile di procedere autonomamente all’accertamento dei fatti, e rendendo pertanto superflua, in tali ipotesi, la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello penale (v. anche Cass. 1/08/2012, n. 13828, in motivazione).

Tali principi sono stati sostanzialmente ribaditi anche di recente, avendo questa Corte affermato che il rapporto tra giudizio civile e penale è ispirato al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorchè l’azione civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado (art. 75 c.p.p.), in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto (Cass., ord., /10/2013, n. 22463, Cass., ord., 17/11/2015, n. 23516).

4.4. L’esame di ogni ulteriore questione pure proposta resta assorbito da quanto precede.

5. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto e va disposta la prosecuzione del giudizio.

6. Spese al definitivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e ordina la prosecuzione del processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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