Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17209 del 21/07/2010
Cassazione civile sez. VI, 21/07/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 21/07/2010), n.17209
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – rel. Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
COGEFER SPA in persona del suo legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 97, presso lo studio
dell’avvocato LEONE GENNARO, che la rappresenta e difende, giusta
mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ARROW SRL in persona dell’amministratore unico, elettivamente
domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dagli avvocati D’ORAZI PIETRO MASSIMO, BARBANTE ANNA MARIA,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il provvedimento R.G. 830/09 del TRIBUNALE di RIETI,
depositato il 14/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARESTIA
Antonietta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Gli essenziali elementi, di fatto di diritto, della controversia si rilevano dalla relazione ex art. 380 bis in rel. 375 c.p.c., del 7.4.10, che di seguito si trascrive:
“Il relatore, letti gli atti relativi al ricorso di cui sopra;
OSSERVA:
Trattasi di ricorso propostoci ritenuti sensi dell’art. 111 Cost., contro ordinanza che, all’esito del reclamo della ricorrente, ha accolto una domanda di reintegrazione nel possesso di un fondo, condannando la resistente alle spese delle due fasi del procedimento.
L’impugnazione si palesa inammissibile, alla luce del costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i provvedimenti ex art. 669 terdecies c.p.c. non sono ricorribili per cassazione, neppure ai sensi dell’art. 111 Cost., perchè, al pari di quelli reclamati, di natura cautelare o possessoria, non hanno natura decisoria o definitiva, potendo essere confermati o revocati nella seconda fase, di merito, del processo (v., tra le altre Cass. 844606.3919/06. 17651/05.2505/03. S.U. 4915/06);
nè vale, ad ascrivere nella specie carattere sostanziale di sentenza a tale provvedimento, il rilievo che lo stesso non disponga la fissazione della successiva udienza per la trattazione del merito o la concessione di un termine a tal fine e contenga la condanna della soccombente alle spese, considerato che ai sensi dell’art. 703 c.p.c., u.c., così come modificato dal D.L. n. 35 del 2005 conv. con modd. nella L. n. 80 del 2005, con l’ordinanza che definisce la fase interdettale o il reclamo, in materia possessoria, il giudice non è tenuto a fissare l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, potendo ciò avvenire solo successivamente, nell’ipotesi che alcuna delle parti ne abbia fatto richiesta entro il termine di gg.
60 dalla comunicazione del provvedimento stesso; sicchè il regolamento delle spese del procedimento sommario e, se espletato, di quello di reclamo, si rende necessario per l’ipotesi in Cui nessuna delle parti abbia a formulare la suddetta richiesta.
P.Q.M. Si propone dichiararsi l’inammissibilità del ricorso di cui sopra”.
In ordine alla suesposta relazione (da rettificarsi solo nell’epigrafe, in cui è stata erroneamente indicata quale parte non costituita l’intimata ARROW s.r.l., pur avendo questa resistito con rituale controricorso, debitamente notificato alla ricorrente), non sono state formulate osservazioni dalle parti, nè dal P.G. Tanto premesso, il collegio, rinviando e fatte proprie le argomentazioni esposte dal relatore, decide in conformità alla proposta conclusiva, regolando le spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Si propone dichiararsi l’inammissibilità del ricorso di cui sopra”.
In ordine alla suesposta relazione (da rettificarsi solo nell’epigrafe, in cui è stata erroneamente indicata quale parte non costituita l’intimata ARROW s.r.l., pur avendo questa resistito con rituale controricorso, debitamente notificato alla ricorrente), non sono state formulate osservazioni dalle parti, nè dal P.G. Tanto premesso, il collegio, rinviando e fatte proprie le argomentazioni esposte dal relatore, decide in conformità alla proposta conclusiva, regolando le spese secondo soccombenza.
P.Q.M. LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso, in favore, , della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200, 00, di cui 200, 00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010