Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17209 del 19/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 19/08/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 19/08/2016), n.17209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24647-2015 proposto da:

A.S. ROMA S.P.A., c.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CONTE, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.M., C.F. (OMISSIS), ELETTIVAMENTE DOMICILIATO IN ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

VALLEBONA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5524/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/07/2015 R.G.N. 2915/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato CONTE ANTONIO;

udito l’Avvocato CACCIAFOGLIA LUIGI per delega verbale Avvocato

VALLEBONA ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 5524/2015, depositata luglio 2015, la Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame di B.M. e in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, previo accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso fra le parti a decorrere dall’1/7/2000, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato il 18/1/2009 dalla A.S. Roma S.p.A. e condannava la società a reintegrare il B. nel posto di lavoro in precedenza occupato di Responsabile sanitario, con la qualifica di quadro di 1 livello, con le pronunce conseguenti.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso la A.S. Roma S.p.A., affidandosi a tre motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso.

Nel corso del giudizio è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, da parte della società, nonchè atto di accettazione di rinunzia e contestuale rinunzia al controricorso, da parte del dott. B..

Il deposito degli atti è stato accompagnato da memoria, con la quale il difensore del B. ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Risultano depositati atto di rinunzia al ricorso, sottoscritto dall’Amministratore Delegato e legale rappresentante della società A.S. Roma, oltre che dal suo difensore, e pedissequo atto di accettazione di rinunzia (e contestuale rinunzia al controricorso), sottoscritto anch’esso dalla parte, dott. B.M., oltre che dal suo difensore.

Come più volte precisato da questa Corte, la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo (ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.), che, nella specie, deve essere dichiarata con sentenza – anzichè nella forma alternativa del decreto presidenziale (art. 391 c.p.c., comma 1) – in dipendenza dell’adozione del provvedimento a seguito della discussione in pubblica udienza (cfr., fra le molte, Cass. 1 aprile 2004 n. 6407).

L’adesione della controparte alla rinuncia dispensa, poi, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4), dalla pronuncia sulle spese processuali.

PQM

la Corte dichiara estinto il giudizio; nulla per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2016

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