Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17209 del 11/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17209 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 17608-2011 proposto da:

SAMMINIATESI MASSIMO SMMMSM57S20E625R, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PINCIANA 25, presso lo studio
dell’avvocato TAMBERI GIUSEPPE, rappresentato e difeso
dall’avvocato PIPPI PAOLA giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, PREDEN SERGIO, PATTERI ANTONELLA,
CALIULO LUIGI giusta procura speciale in calce al controricorso;

410-

Data pubblicazione: 11/07/2013

- controrkorrente avverso la sentenza n. 809/2010 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE del 25/05/2010, depositata il 15/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;

riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che
nulla osserva.

Ric. 2011 n. 17608 sez. ML – ud. 20-05-2013
-2-

udito l’Avvocato Preden Sergio difensore del controricorrente che si

Ric. 2011 n. 17608 sez. ML – ud. 20-05-2013
-3-

FATTO E DIRITTO
La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 809/2010,
accoglieva l’appello proposto dall’INPS nei confronti di Samminiatesi
Massimo in ordine alla sentenza emessa il 19 giugno 2007 dal Tribunale
di Grosseto. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto all’assistito i
benefici di cui alla legge n. 257 del 1992.
La Corte d’Appello riteneva fondata l’eccezione di decadenza
formulata dall’INPS e dichiarava inammissibile la domanda proposta in
primo grado.
Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre il
Samminiatesi prospettando un motivo di ricorso.
Resiste l’INPS con controricorso.
Con l’unico motivo di ricorso l’assistito prospetta la violazione e
falsa applicazione delle disposizioni sulla decadenza in materia
previdenziale dettate dall’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 come
modificato e dall’art. 6 del di. n. 103 del 1991 convertito dalla legge n.
166 del 1991. Deduce che, anche in ragione di quanto statuito da Cass.,
S.U., n. 12720/2009, la decadenza in questione non poteva trovare
applicazione.
La relazione depositata ai sensi dell’art. 380-bis, cpc, ha concluso
nel senso della manifesta fondatezza in ragione dei principi di diritto
affermati da questa Corte con la sentenza n. 7245 del 2012, le cui
argomentazioni, venivano richiamate.
L’INPS ha depositato memoria con la quale ha ulteriormente
argomentato le proprie difese ed ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Il Collegio, diversamente dalla relazione, ritiene che il ricorso non
è fondato.
Osserva il Collegio che questa Corte, decidendo numerose
analoghe controversie (cfr., in particolare, Cass. sent. n. 12685 del 2008 e
nn. 3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138, 8926, 12052 del 2011, n.
1629 del 2012) si è espressa affermando il principio che la decadenza
dall’azione giudiziaria prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel
testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 (convertito nella L. n. 438
del 1992) trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il
riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione
all’amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero, come nella specie,
da soggetti non titolari di alcuna pensione.
Secondo le richiamate decisioni, infatti, l’art. 47 citato, per l’ampio
riferimento fatto alle “controversie in materia di trattamenti
pensionistici”, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in
discussione l’acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione
della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di
legge, anche l’accertamento relativo alla consistenza dell’anzianità
contributiva utile ai fini in questione, domandato attraverso la richiesta di
applicazione del meccanismo moltiplicatore di cui alla L. n. 257 del 1992,
art. 13, comma 8.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi,
in ragione delle vicende legislative e giurisprudenziali che hanno
interessato la materia in esame, per compensare tra le parti le spese

dell’intero giudizio.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese
dell~ giudizio.
Così deciso in Roma il 20 maggio 2013

Il Presidente

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