Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17208 del 19/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 19/08/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 19/08/2016), n.17208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4698-2015 proposto da:

C.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE

COGLITORE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

RICCARDO SPAGLIARDI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI RIPETTA 70, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che la

bar rappresenta e difende unitamente agli avvocati FABRIZIO SAVERIO,

SALVATORE FLORIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 528/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 10/12/2014 r.g.n. 749/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato COGLITORE EMANUELE;

udito l’Avvocato BORRELLI ACHILLE per delega Avvocato LOTTI MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza 9 dicembre 2014, la Corte d’appello di Genova, nei due riuniti giudizi di impugnazione promossi da Banca Regionale Europea s.p.a., dichiarava inefficace la riassunzione del primo (rubricato R.G. 749/2013) e, in parziale riforma della sentenza di primo grado impugnata con il secondo (R.G. 501/2014), rigettava le domande di impugnazione delle sanzioni disciplinari comunicate al dipendente C.E. il 24 ottobre 2011 e il 2 gennaio 2012, nel resto respingendo il reclamo avverso di essa.

A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva l’inefficacia della riassunzione del primo giudizio (di reclamo avverso sentenza di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato il 24 febbraio 2012, per violazione con recidiva dell’art. 34, comma 7, lett. a, b del CCNL del settore, avendo il lavoratore assunto cariche non autorizzate di consigliere, liquidatore e socio di varie società, per le quali aveva subito le suddette sanzioni disciplinari), sospeso per pregiudizialità, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa di definizione del secondo giudizio, di accertamento dell’illegittimità loro e della sanzione disciplinare comunicata il 29 novembre 2011 (di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di cinque giorni per questa e di dieci giorni ciascuna per quelle), in quanto non definito con sentenza in giudicato, siccome anch’essa oggetto dell’odierno giudizio di cassazione.

Quanto a questo, la Corte ligure interpretava il citato articolo del CCNL nel senso della necessità di autorizzazione datoriale (invece mancante) anche per gli incarichi assunti dal lavoratore e riteneva pure sussistente, in esito ad argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie, l’omesso completamento, con i debiti versamenti, di due operazioni compiute come cassiere, inerenti un modello F24 per contributi previdenziali ed una bolletta telefonica per cui aveva ricevuto il denaro per pagarla: ravvisata, infine, per tutte le condotte la proporzionalità della sanzione.

Con atto notificato il 13 febbraio 2015, Emanuele C. ricorre per cassazione con tre motivi, cui resiste Banca Regionale Europea s.p.a. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 34, comma 7 CCNL del settore bancario del 18 dicembre 2007, art. 1362 c.c. e ss. e artt. 3 Cost. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea interpretazione della necessità di autorizzazione, prevista per la prestazione di opera in favore di terzi (altrimenti vietata) dalla lett. a) della norma collettiva denunciata, anche per l’accettazione di nomine od incarichi comportanti funzioni incompatibili con la posizione di lavoratore bancario, di cui alla lett. b), in quanto ipotesi tra loro alternative: contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, in violazione del principale canone ermeneutico del chiaro tenore letterale delle disposizioni, neppure essendo condivisibile l’argomento logico di irragionevolezza della diversa interpretazione alternativa delle due ipotesi, per l’autonomia del divieto, non già di tutti, ma solo degli incarichi incompatibili (per situazioni di conflitto anche potenziale, idoneo ad arrecare un rischio per la fedeltà o la correttezza dell’operato del dipendente) con gli interessi della banca e con la posizione del lavoratore bancario, in assenza nel lavoro privato di un principio di esclusività della prestazione lavorativa in favore del datore, con divieto soltanto di attività extralavorative concorrenziali.

Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per formazione di giudicato interno sull’accertamento dal Tribunale di esclusione della contestazione al lavoratore di una prestazione di attività per terzi, tanto meno in contrasto con l’interesse aziendale.

Con il terzo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 34, comma 7 CCNL Credito, L. n. 300 del 1970, art. 7, artt. 2112 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non immediatezza della contestazione, in quanto, senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto, successiva di otto mesi all’acquisizione dalla banca della conoscenza degli incarichi ricoperti dal lavoratore (attraverso verifiche camerali nel febbraio 2011), se non addirittura in epoca precedente per i rapporti contrattuali intrattenuti dalle società con le banche poi incorporate da B.R.E. s.p.a.

Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 34, comma 7 CCNL cit., art. 1362 c.c. e ss. e art. 3 Cost. e ss., per erronea interpretazione della necessità di autorizzazione, prevista per la prestazione della propria opera in favore di terzi (altrimenti vietata) dalla lett. a) della norma collettiva denunciata, anche per l’accettazione di nomine od incarichi comportanti funzioni incompatibili con la posizione di lavoratore bancario, di cui alla lett. b), in quanto ipotesi tra loro alternative, è fondato.

Come noto, la disposizione collettiva denunciata deve essere interpretata direttamente da questa Corte, per l’equiparazione della violazione dei contratti collettivi di lavoro, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. (come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2), sul piano processuale a quella delle norme di diritto: comportante, in sede di legittimità, l’interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (art. 1362 c.c. e ss.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione (Cass. 19 marzo 2014, n. 6335; Cass. 16 settembre 2014, n. 19507).

Ebbene, nell’applicazione dei canoni ermeneutici contrattuali, deve essere seguito il criterio gerarchico di prevalenza di quelli soggettivi (artt. 1362 e 1363 c.c.) sugli oggettivi (artt. 1364 ss. c.c.), posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d’essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero escluda da sola che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico (Cass. 24 gennaio 2012, n. 925; Cass. 22 marzo 2010, n. 6852). E segnatamente, deve prevalere il criterio del senso letterale delle parole impiegate dagli stipulanti, quando esso riveli con chiarezza ed univocità la loro volontà comune, cosicchè non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti (Cass. 21 agosto 2013, n. 19357).

Nel caso di specie, la previsione dell’art. 34, comma 7, lett. a) (divieto di “prestare a terzi la propria opera, salvo preventiva autorizzazione dell’impresa, o svolgere attività comunque contraria agli interessi dell’impresa stessa o incompatibile con i doveri di ufficio”) è alternativa a quella della lett. b) (divieto di “accettare nomine o incarichi che comportino funzioni non compatibili con la posizione di lavoratore bancario, ivi compresa la partecipazione, a qualunque titolo, a organismi collegiali tributari, comunque denominati, nei casi in cui tale partecipazione non sia obbligatoria per legge”).

Chiaro è infatti il tenore letterale, che stabilisce la necessità di una previa autorizzazione per la sola attività di prestazione a terzi dell’opera del lavoratore bancario alla lett. a) e non anche per quella di accettazione di nomine o incarichi che comportino funzioni non compatibili con la posizione di lavoratore bancario (ivi compresa la partecipazione, a qualunque titolo, a organismi collegiali tributari, comunque denominati, nei casi in cui tale partecipazione non sia obbligatoria per legge) alla lett. b): così la disposizione contrattuale collettiva operando una netta distinzione, evidente dalla previsione in capi separati, delle due ipotesi di obbligo di conformazione della condotta del lavoratore “ai principi di disciplina, di dignità e di moralità” (art. 34, comma 1 CCNL del settore bancario del 18 dicembre 2007) e di prestazione, nello svolgimento dell’attività lavorativa, di “una collaborazione attiva ed intensa, secondo le direttive dell’impresa e le norme del presente contratto e di osservare il segreto di ufficio” (art. 34, comma 2 CCNL cit.).

Per la seconda ipotesi di divieto, essendo in particolare previsto il filtro selettivo dell’incompatibilità delle funzioni comportate dalle nomine o cariche assunte con la posizione di lavoratore bancario: dovendo le limitazioni alla libertà dei comportamenti del lavoratore estranei all’ambito lavorativo essere interpretate in senso restrittivo (e con specifico riferimento alla natura eccezionale, pertanto inapplicabile al di fuori dei casi espressamente previsti, del previgente R.D.L. n. 375 del 1936, art. 9 sia con riguardo alle ipotesi di necessità di autorizzazione a funzionari e dipendenti di aziende e istituti di credito di ricoprire cariche d’amministratore, direttore e sindaco presso altre aziende, sia con riguardo alla previsione, in caso di autorizzazione concessa, della devoluzione del compenso agli enti datori di lavoro: Cass. 26 aprile 2005, n. 8644) e normalmente essendo irrilevanti, salvo che violino gli obblighi di diligenza e fedeltà o siano di natura tale da compromettere la fiducia del datore di lavoro nel corretto espletamento del rapporto così da costituire giusta causa di licenziamento (Cass. 19 gennaio 2015, n. 776; Cass. 30 gennaio 2013, n. 2168).

Dalle superiori argomentazioni discende l’esclusione della necessità di autorizzazione (la cui mancanza invece alla base delle sanzioni comminate il 24 ottobre 2011 e il 2 gennaio 2012) e pertanto coerente l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbente l’esame del secondo (violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., per formazione di giudicato interno sull’accertamento dal Tribunale di esclusione di contestazione al lavoratore di prestazione di attività per terzi) e del terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 34, comma 7 CCNL Credito, L. n. 300 del 1970, art. 7, artt. 2112 e 2697 c.c., per tardività della contestazione), comportante la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.

PQM

LA CORTE

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2016

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