Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17208 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 16/06/2021), n.17208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI LAURA – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27066/2015 proposto da:

Collegio Professionale …, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Paisiello n. 27, presso lo studio

dell’avvocato Federico Pietro, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Garante per la Protezione dei Dati Personali, in persona del

Presidente pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9346/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

28/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/11/2020 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Con ricorso D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 152 e del D.Lgs. n. 160 del 2011, art. 10 il Collegio Professionale … di Roma e Provincia (di seguito il Collegio Professionale) aveva presentato opposizione dinanzi al Tribunale di Roma avverso il provvedimento n. 15 del 17 gennaio 2013 emesso dal Garante per la tutela dei dati personali. Questo provvedimento era conseguito al reclamo presentato al Garante dal perito … S.M., che aveva denunciato la violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione alla diffusione, sul sito internet istituzionale da parte del Collegio professionale, del decreto del Tribunale di Roma – Ufficio GIP – con il quale era stato disposto il rinvio a giudizio di diciannove persone, tra cui S., nonchè di due note rivolte ai Periti …. iscritti all’Ente .., con le quali, ai fini di sostenere l’elezione dei componenti della lista elettorale n. 10, in occasione della campagna elettorale 2010-2013, era stato esplicitato che componenti della lista concorrente erano stati rinviati a giudizio in quanto accusati in concorso del reato di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici.

Il Garante, accogliendo il reclamo, aveva vietato al Collegio Professionale, ai sensi dell’art. 148, comma 1, lett. c) e art. 154, comma 1, lett. d) Codice della Privacy, “di diffondere ulteriormente tramite la rete internet o qualsiasi altra modalità, i dati giudiziari contenuti nei predetti atti”.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso.

Il Collegio Professionale ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi.

Il Garante ha replicato con controricorso. S. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. In via preliminare è opportuno precisare che, poichè si discute di trattamento di dati personali avvenuto tra il 2012 ed il 2013, si applica il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) nella stesura anteriore alle modifiche introdotte con il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018 (art. 99, comma 2 Regolamento).

2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 65 che consente la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità elettorali di cui al comma 1, lett. a) “in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di lista, alla presentazione delle candidature… agli organi eletti” considerandole “di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell’art. 20 e 21”.

Il ricorrente – ritenuta indiscussa la propria natura di ente pubblico non economico anche nello svolgimento delle funzioni elettorali per l’Ente di previdenza – ha criticato la statuizione del Tribunale, secondo il quale, nel caso di specie, il trattamento dei dati giudiziari ai sensi dell’art. 20, comma 2, e art. 21, comma 2 Codice della Privacy era consentito ad opera del Collegio Professionale solo in riferimento “ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici dal titolare del trattamento con atto di natura regolamentare, adottato in conformità al parere espresso dal Garante” e, conseguentemente, ha esaminato, come fonte normativa per il caso concreto esclusivamente il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari adottato dal Collegio di Roma il 30 aprile 2007, più specificamente l’allegato 4 riguardante “Gestione componenti degli organi elettivi e materia elettorale”, giungendo alla conclusione che esso consentiva il trattamento dei dati giudiziari “solo limitatamente ai risultati elettorali”, con esclusione di qualsiasi finalità di “vera e propria propaganda elettorale attraverso una diffusione indiscriminata degli stessi”, come invece era avvenuto nel caso in esame.

Secondo il ricorrente, invece, il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 65 in particolare il comma 3, era applicabile direttamente e consentiva – nel caso di specie – di ritenere legittima l’attività posta in essere dal Collegio, di guisa che non poteva essere messo in dubbio che la notizia del rinvio a giudizio di alcuni candidati potesse e dovesse essere comunicata agli elettori, trattandosi di imputazioni riguardanti condotte di falso commesse in una precedente elezione degli organi dello stesso Ente (fol. 9 del ricorso).

2.2. Il primo motivo è infondato.

2.3. Sulla scorta di quanto accertato dal giudice di merito ed incontestato tra le parti, la condotta sanzionata è stata attuata da un ente pubblico non economico (il Collegio Professionale) ed è consistita nella diffusione – condotta che rientra nella definizione di “trattamento” ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, comma 1, lett. a) – verso terzi qualificati (il corpo elettorale riferibile alla competizione elettore in cui si inscriveva la vicenda, e cioè i soggetti dotati di elettorato attivo) di dati giudiziari (l’atto di rinvio a giudizio disposto dal GIP) concernenti alcuni candidati.

2.4.1. Occorre brevemente richiamare il quadro normativo di riferimento, che va ravvisato nel D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 20 e 21 – che disciplinano i principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari – e nell’art. 65 medesimo D.Lgs. – che individua le “finalità di rilevante interesse pubblico” in materia di “Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi”, nel testo vigente all’epoca dei fatti (anteriore alla riforma del 2018), disposizioni da leggere ed applicare in combinato disposto, a differenza di quanto opina il ricorrente. Non pertiene alla fattispecie in esame l’art. 27 D.Lgs. cit., che riguarda il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici.

2.4.2. E dunque, l’art. 21 cit. – centrato sul trattamento dei “dati giudiziari” – prevede, per quanto interessa il presente giudizio, che “1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.”.

Da questa disposizione si evince che il trattamento dei dati giudiziari da parte di soggetti pubblici – a differenza di quanto avviene per altre tipologie di dati – non solo deve essere autorizzato espressamente dalla legge o con provvedimento del Garante, ma questa autorizzazione deve specificare tre elementi: a) “le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento”, b)” i tipi di dati trattati”, c) “le operazioni eseguibili”, così da circoscrivere in maniera puntuale l’attività consentita.

Questo dettato normativo è integrato mediante il rinvio all’art. 20, commi 2 e 4, cit., che prevede “2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all’art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. g), anche su schemi tipo.” e dispone che l’identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui al comma 2 sia anche aggiornata ed integrata periodicamente.

2.4.3. L’art. 20 cit. introduce, in buona sostanza, una norma di chiusura in relazione a possibili fattispecie in cui, pur sussistendo una disposizione di legge che definisca una “finalità di rilevante interesse pubblico” del trattamento, la stessa non perimetri l’attività consentita mediante l’individuazione degli altri due elementi qualificanti già ricordati, e cioè “i tipi di dati” e “le operazioni eseguibili”: in tal caso, infatti, l’ente pubblico potrà procedere al trattamento “solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici” con un proprio preventivo atto regolamentare, adottato in conformità del parere del Garante.

Quindi, fermo restando che la individuazione della “finalità di rilevante interesse pubblico” che consente il trattamento dei dati giudiziari è riservata al legislatore, ove gli altri due elementi che qualificano il trattamento dei dati non siano stati perimetrati dal legislatore o dal Garante, spetta proprio al soggetto pubblico provvedere in proprio alla preventiva individuazione degli stessi, mediante l’adozione dell’anzidetto atto regolamentare, per poter eseguire il trattamento stesso, che altrimenti risulterà non consentito.

2.4.4. Dalle disposizioni in esame si evince, quindi, che il trattamento dei dati giudiziari da parte dei soggetti pubblici non è libero o discrezionale, neanche ove ricorrano e siano invocate le “finalità di rilevante interesse pubblico” specificate dalla legge, in quanto è necessario che il soggetto pubblico sia stato previamente autorizzato dalla legge o dal Garante compiutamente nei termini prima indicati, o, in mancanza, che lo stesso soggetto pubblico abbia previamente individuato, mediante l’anzidetto atto regolamentare, i tipi di dati e di operazioni da rendere pubblici.

2.4.5. Tale conclusione è confermata – e non smentita – dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 65 che precisa “1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli artt. 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di: a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari; (…) 3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lett. a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.”, perché tale disposizione non si limita ad individuare la “la finalità di rilevante interesse pubblico”, ma richiama direttamente gli artt. 20 e 21 e ciò contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente che vorrebbe trarne argomento per validare la correttezza del suo operato – non autorizza a ritenere consentito il trattamento sulla scorta della sola ricorrenza della finalità di rilevante interesse pubblico.

Invero, con questa disposizione (il cui incipit ricorre in molteplici norme, affini per contenuto – cfr. gli artt. da 64 a 73, e 112 -), il legislatore si è limitato a specificare, al comma 1, la ricorrenza della “finalità di rilevante interesse pubblico” per il trattamento dei dati giudiziari nella materia dell’elettorato attivo e passivo e delle altre ivi indicate.

Quindi, nei commi successivi ha fissato i limiti massimi entro cui è possibile il trattamento dei dati giudiziari in queste materie, e così ha precisato quali siano gli specifici compiti, previsti dalla legge o dal regolamento, in relazione ai quali è consentito il trattamento (comma 2); ha circoscritto l’ambito di “diffusione” dei dati giudiziari, prevedendosi al comma 3 – di cui il ricorrente invoca la diretta applicazione – che “Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lett. a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.”; ha introdotto il concetto di “indispensabilità” del dato, da utilizzare in sede di attività di verbalizzazione e rendicontazione. Infine, ha concluso affermando che “5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell’attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.”.

2.4.6. Orbene, la lettura dell’art. 65, in combinato disposto con gli artt. 20 e 21 D.Lgs. cit., più volte richiamati al suo interno, evidenzia la erroneità della interpretazione sollecitata dal ricorrente. Invero ferma la specificazione – riservata al legislatore – della ricorrenza della “finalità di rilevante interesse pubblico” per il trattamento dei dati giudiziari nella materia elettorale, va rimarcato che nella norma non sono specificati gli altri due elementi richiesti perché il trattamento dei dati possa ritenersi autorizzato dal legislatore ai sensi dell’art. 20, comma 2, cit. e cioè “i tipi di dati trattati” e “le operazioni eseguibili”, necessari a circoscrivere in maniera puntuale l’attività consentita. Sono, invero, stabiliti i limiti entro e non oltre i quali l’attività di trattamento può essere consentita, ma ciò non esonera il soggetto pubblico dal provvedere con proprio atto regolamentare alla delimitazione specifica – entro l’ambito come determinato legislativamente – delle attività di trattamento che intende effettivamente compiere, alla stregua di quanto previsto dall’art. 20, comma 2, cit.

Ne consegue che l’art. 65 cit. è sicuramente connotato da un contenuto normativo applicabile in via diretta – come sostenuto dal ricorrente – e non meramente programmatico, che tuttavia non esonera il titolare del trattamento dalla preventiva specificazione nel Regolamento dei “tipi di dati trattati” e delle “operazioni eseguibili”, in quanto non è contenuta nella norma in esame.

2.4.7. Va quindi affermato il seguente principio: “In tema di protezione dei dati personali, il trattamento da parte di enti pubblici a base elettiva dei dati giudiziari riguardanti il corpo elettorato e i diritti di elettorato attivo e passivo, risponde ad una “finalità di rilevante interesse pubblico” ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 65 (Codice in materia di protezione dei dati personali, nella stesura anteriore alle modifiche introdotte con il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) ed è consentito e lecitamente esercitato, nei limiti indicati da questa disposizione, solo ove siano stati preventivamente individuati, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 20 e 21 “i tipi di dati trattati” e “le operazioni eseguibili”, così da predeterminare e circoscrivere l’attività discrezionalmente consentita. Infatti, qualora questi elementi non siano stati specificati da espressa disposizione di legge o dal Garante per la protezione dei dati personali, spetta al soggetto pubblico che esegue il trattamento provvedere in proprio alla preventiva individuazione degli stessi, mediante l’adozione di un atto regolamentare in conformità del parere reso dal Garante ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 154, comma 1, lett. g) con l’effetto che il trattamento dei dati che abbia esorbitato dall’individuazione così compiuta non può ritenersi né consentito, né lecitamente esercitato.”.

2.4.8. Nel presente caso – come accertato dal giudice del merito e non contestato dal ricorrente – il Regolamento adottato dal Collegio professionale disciplinava il trattamento dei dati giudiziari solo in relazione ai risultati elettorali: ne consegue che la fattispecie in esame, relativa ad un trattamento avvenuto nella fase pre-elettorale, non vi rientrava, di guisa che la decisione impugnata risulta immune da vizi.

2.5. Infine, risulta inammissibile la censura, ove invoca l’applicabilità del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 7, dettato in tema di informatica giudiziaria e di trattamento dei dati identificativi degli interessati, perché la tempestiva introduzione nella fase di merito della questione di diritto sottesa non è assistita dalla doverosa specificità, la sua proposizione non si evince nemmeno dalla sentenza impugnata e la censura non è accompagnata dall’illustrazione della pertinenza di detta disposizione alla fattispecie in esame.

3.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 114 c.p.p. che individua l’ambito di operatività del divieto di pubblicazione di atti del procedimento penale, nonché l’omessa motivazione in relazione alla operatività nel caso concreto della anzidetta norma del c.p.p., in presenza di un procedimento penale che aveva visto il Collegio Professionale parte lesa all’epoca dei fatti e, quindi, parte civile nel dibattimento conseguito al decreto di rinvio a giudizio oggetto di diffusione.

3.2. Il motivo è inammissibile perché la disciplina dettata dall’art. 114 c.p.p. non attiene alla fattispecie in esame, concernente il trattamento dei dati personali.

Anche il vizio motivazionale denunciato è inammissibile perché non corrisponde al modello legale, atteso che la mancata disamina di argomenti e questioni giuridiche non integra l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (Cass. n. 22397 del 06/09/2019).

4. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore della parte costituita.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Rigetta il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in Euro 5.000,00=, oltre spese prenotate a debito, in favore del controricorrente;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA