Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17208 del 12/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/07/2017, (ud. 09/05/2017, dep.12/07/2017),  n. 17208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 520-2016 proposto da:

N.A., MI.LU., MI.AN.,

MI.VI.CA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI SANTA VIARIA IN

VIA 12, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BIASI, rappresentati

e difesi dall’avvocato ANTONIO DE GIORGI;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO CONTE;

– controricorrente –

nonchè contro

M.D.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 59/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 30/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/05/2017 dal Consigliere Dott. CIRILLO FRANCESCO

MARIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che Mi.Vi.Ca., insieme ai propri congiunti M.A., Lu. e Mi.An., convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Galatina, Ma.Do.Ni. e la s.p.a. Toro Assicurazioni, chiedendo il risarcimento dei danni da lui subiti in un sinistro stradale nel quale egli viaggiava come trasportato sull’automezzo condotto dal M.;

che si costituirono entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda;

che il Tribunale rigettò la domanda, compensando integralmente le spese di lite;

che la pronuncia è stata appellata dagli attori soccombenti e la Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 30 marzo 2015, ha dichiarato inammissibile il gravame per tardività, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado;

che contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce ricorrono Mi.Vi.Ca., M.A., L. e Mi.An. con unico atto affidato ad un solo complesso motivo;

che resiste con controricorso la Generali Italia s.p.a., quale incorporante la società Alleanza Toro;

che Ma.Do.Ni. non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con atto del 10 aprile 2017 i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso e la s.p.a. Generali Italia ha aderito alla richiesta; che, pertanto, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza provvedere sulle spese;

che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, l’estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui il ricorrente non è tenuto a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.

PQM

 

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2017

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