Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17208 del 11/08/2011

Cassazione civile sez. II, 11/08/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 11/08/2011), n.17208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27200/2005 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS) in persona

dell’Amministratore pro tempore Dott. C., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MASSAROSA 3, presso lo studio dell’avvocato

AMICI GIANCARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FONTANOT LIVIO;

– ricorrente –

e contro

NEW COLOR DI MARIOTTO PIERPAOLO, V.L., T.

L.;

– intimati –

sul ricorso 30436-2005 proposto da:

V.L., T.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell’avvocato GELERA’

GIORGIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato VIDA

FULVIO;

– controricorrenti ricorrenti incidentali –

M.P. quale titolare della ditta NEW COLOR

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo

studio dell’avvocato PANNAIN REMO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALEFFI SALVATORE;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1190/2005 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata

il 24/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato AMICI Giancarlo, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso previa riunione, rigetto del

ricorso principale, accoglimento ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.L. e T.L., comproprietari di un appartamento facente parte dell’edificio condominiale di via (OMISSIS), domandavano al locale giudice di pace la condanna del ridetto condominio e della ditta New Color, di M.P. al risarcimento dei danni da infiltrazioni di umidità verificatesi in seguito a recenti lavori di tinteggiatura delle facciate esterne, effettuati dalla ridetta impresa.

Resistendo il condominio convenuto, che sosteneva di aver seguito con diligenza l’esecuzione delle opere e di aver tempestivamente denunciato all’impresa esecutrice i danni lamentati dagli attori, il giudice di pace rigettava la domanda, ritenendo che gli attori avessero delimitato l’oggetto del giudizio al risarcimento del danno cagionato al loro appartamento dalle cattiva esecuzione delle opere eseguite dalla New Color, e che la pretesa non potesse essere esaminata sotto il profilo della responsabilità del condominio per cose in custodia, ai sensi dell’art. 2051 c.c..

Avverso tale sentenza V.L. e T.L. proponevano appello innanzi al Tribunale di Trieste, lamentando sia l’erroneità dell’accertamento tecnico svolto, sia l’illegittimo rifiuto del giudice di primo grado di prendere in considerazione altro titolo di responsabilità del condominio, sotto il profilo dell’art. 2051 c.c., come esplicitato nella memoria depositata ai sensi dell’art. 320 c.p.c..

Il Tribunale di Trieste con sentenza del 24.8.2005 accoglieva la domanda, condannando il condominio a pagare a titolo di danni la somma di Euro 2.582,28, oltre accessori.

Riteneva il giudice di secondo grado, in ciò condividendo la decisione del primo giudice, che dalla c.t.u. svolta in primo grado era emersa la correttezza dei lavori eseguiti dalla New Color e che non vi era prova che questi fossero stati causa dei danni lamentati dai V. – T.. In particolare, non era criticabile la scelta di stendere sul muro condominiale una vernice impermeabile, idonea ad eliminare le precedenti infiltrazioni, anche se il muro bagnato necessariamente avrebbe sfogato l’umidità nella sola direzione possibile, cioè verso l’interno dell’alloggio degli attori.

Detta pronuncia, invece, si discostava dalla sentenza impugnata in ordine alla possibilità di esaminare la domanda svolta nei confronti del condominio ai sensi dell’art. 2051 c.c., poichè, osservava il Tribunale, se era vero che la citazione non menzionava espressamente tale norma, era altrettanto vero che per la sua genericità l’atto introduttivo del giudizio era tale da includere ogni titolo di responsabilità, e che la memoria autorizzata ai sensi dell’art. 320 c.p.c. era chiara nel precisare che, oltre alla doglianza relativa ai lavori, era invocata anche la responsabilità del condominio ai sensi dell’art. 2051 c.c., sicchè su tale ultima domanda, che costituiva specificazione di quella inizialmente promossa, occorreva pronunciarsi.

Quindi, nel merito rilevava che non era decisiva l’esatta individuazione della causa del danno, atteso che in base alla presunzione di cui all’art. 2051 c.c., sarebbe stato il condominio a dover provare il caso fortuito o la colpa del danneggiato, cosa che, nello specifico, non era avvenuto, essendo state semmai formulate in positivo varie ipotesi, tutte aventi in comune il sicuro riconoscimento che l’umidità traeva origine da parti comuni dell’edificio, il che era necessario e sufficiente a configurare la responsabilità del condominio.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre il condominio di (OMISSIS), formulando quattro motivi d’impugnazione.

Resistono con controricorso sia V.L. e T. L., che propongono altresì ricorso incidentale, affidato a tre motivi, nei confronti di M.P., titolare della ditta New Color, il quale, a sua volta, pure si difende con controricorso.

Tutte le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

2. – Con il primo motivo del ricorso principale il condominio ricorrente deduce la violazione dell’art. 320 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (rectius, n. 4), norma che nel giudizio innanzi al giudice di pace consente alle parti solo alla prima udienza di precisare definitivamente i farti posti a base delle rispettive domande, difese ed eccezioni, mentre la memoria che il giudice può autorizzare è deputata, ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, unicamente a nuove produzioni e richieste di prova.

Nel caso in esame, sostiene il condominio, dopo il rinvio della prima udienza per l’assenza della parte attrice, le parti alla successiva udienza hanno chiesto ed ottenuto un termine per depositare una memoria per precisare le domande e formulare istanze istruttorie, e con tale memoria gli attori hanno introdotto una domanda, quella basata sulla norma dell’art. 2051 c.c., che non aveva alcun collegamento eziologico con il rifacimento delle facciate, domanda la cui novità e tardiva proposizione è rilevabile d’ufficio.

3. – Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 320 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (rectius, n. 4), in quanto il giudice d’appello, dopo aver erroneamente ritenuto esaminabile la domanda proposta ai sensi dell’art. 2051 c.c., ha errato altresì nell’aver considerato che quest’ultima costituisse una specificazione dell’azione inizialmente promossa. Infatti, gli attori, mentre nell’atto di citazione avevano ben delimitato il thema decidendum in relazione agli asseriti danni verificatisi nel loro appartamento subito dopo l’esecuzione dei lavori, e dunque in relazione agli stessi, con la memoria autorizzata dal giudice di pace avevano sostenuto la responsabilità del condominio deducendo l’esistenza d’infiltrazioni dalle parti comuni, cioè dai muri maestri “tra l’altro appena ridipinti”, traendone, di conseguenza, l’applicabilità della norma dell’art. 2051 c.c..

3. – Con il terzo motivo il condominio ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè la violazione dell’art. 62 c.p.c. e il vizio di motivazione, in rapporto alla parte della sentenza in cui il Tribunale giuliano ha ritenuto non necessaria e non decisiva l’esatta individuazione della causa del danno, data la presunzione di responsabilità derivante dall’art. 2051 c.c. e il mancato assolvimento da parte del condominio dell’onere di provare il caso fortuito o la colpa del danneggiato quale unica causa del danno.

Così decidendo, il giudice di secondo grado non ha scisso, come avrebbe dovuto, la prova del nesso eziologico, che compete al danneggiato, e la prova dell’esimente del caso fortuito, che grava sul soggetto in relazione di custodia con la res.

4. – Con il quarto motivo è dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto il Tribunale ha condannato il solo condominio, mentre gli attori avevano chiesto la condanna di quest’ultimo in solido con la ditta New Color. Osserva, inoltre, parte ricorrente che le due domande proposte dal V., una nei confronti del condominio, l’altra nei riguardi della New Color, sono ontologicamente distinte, basandosi su allegazioni diverse. Pertanto, a maggior ragione la difesa dei V. – T. doveva espressamente chiedere la condanna alternativa dei due convenuti.

5. – I primi due motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente, in quanto sostanzialmente ripetitivi di una medesima censura di novità della domanda veicolata attraverso l’art. 2051 c.c., sono fondati.

5.1. – La giurisprudenza di questa Corte si è più volte espressa nel senso che quando l’attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., il divieto di introdurre domande nuove (la cui violazione è rilevabile d’ufficio da parte del giudice) non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ai sensi dell’art. 2050 c.c. (esercizio di attività pericolose) o art. 2051 c.c. (responsabilità per cose in custodia), a meno che l’attore non abbia sin dall’atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da detti articoli. A tal fine, tuttavia, deve ritenersi insufficiente un generico richiamo alle norme di legge che disciplinano le suddette responsabilità speciali, ove tale richiamo non sia inserito in una argomentazione difensiva chiara e compiuta (Cass. n. 18520/09; in senso analogo, Cass. nn. 14622/09, 4591/08, 20328/06 e 7938/01).

5.1.1. – Nella specie, la primigenia domanda di risarcimento del danno in base alla clausola generale dell’art. 2043 c.c. non conteneva l’allegazione della relazione di custodia come possibile, alternativo criterio d’imputazione della responsabilità del condominio (OMISSIS), e l’essere stata formulata la domanda in maniera del tutto generica, come riferisce la sentenza d’appello, non giova, ma anzi viepiù conferma il difetto di allegazione degli elementi costitutivi dell’azione di condanna ex art. 2051 c.c., difetto non altrimenti emendabile atteso che non è dato al giudice di colmare d’ufficio, attraverso un’autonoma attività di selezione dei fatti comunque emergenti dagli atti, le carenze dell’impostazione difensiva della parte.

5.2. – Dovendosi, dunque, ritenere nuova la domanda di risarcimento del danno sostanziata dalla relazione di custodia della res da parte del soggetto indicato come responsabile, la conseguente inammissibilità è rilevabile d’ufficio, atteso che le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile (tanto dinanzi al giudice di pace, quanto dinanzi al tribunale) sono preordinate a tutelare interessi generali, e la loro violazione è sempre rilevabile d’ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene (cfr. Cass. nn. 7270/08, 11298/07, 26691/06, 19453/05 e 23127/04).

6. – L’accoglimento dei motivi anzidetti assorbe l’esame delle restanti censure dell’impugnazione principale.

7. – Col primo motivo del ricorso incidentale si deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia riguardante l’esecuzione, che si assume non corretta, dei lavori da parte della ditta New Color. Sostengono i controricorrenti V. e T. che l’assunto del giudice d’appello secondo cui i lavori eseguiti dalla New Color sono corretti sotto tutti i profili, è tautologica, mentre l’affermazione, pure contenuta nella sentenza impugnata, in base alla quale non vi sarebbe prova che i lavori in questione abbiano costituito la fonte del danno lamentato, si pone in rapporto di contraddizione con la successiva osservazione per cui il muro bagnato avrebbe necessariamente sfogato la sua umidità nella sola direzione possibile, vale a dire all’interno dell’alloggio dei V. – T.. Tale affermazione, al contrario, rivela l’esistenza del nesso eziologico tra le opere commissionate dal condominio ed eseguite dalla New Color, e il danno subito dall’unità abitativa degli predetti controricorrenti, poichè lo stesso giudice di merito completa le proprie considerazioni al riguardo osservando che per effetto del rivestimento impermeabile necessariamente l’acqua doveva filtrare nell’appartamento, non potendo evaporare altrove.

Altrettanto contraddittoria, prosegue parte controricorrente, è l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui non sarebbe criticabile la scelta di adoperare una vernice impermeabile, con l’effetto di convogliare l’acqua verso l’interno, essendo comunque doveroso eliminare la causa dell’umidità, poichè non è conforme a diritto (salvo i casi di stato di necessità o di legittima difesa) creare un danno per riparare un danno.

7.1. – Il motivo è fondato.

Premesso che in tema di responsabilità civile, gli apprezzamenti del giudice del merito sulla sussistenza del nesso di causalità e della colpa di un soggetto nella produzione di un evento dannoso si risolvono in un giudizio di fatto, che, se immune da errori giuridici e vizi logici, si sottrae al sindacato in sede di legittimità (v.

Cass. nn. 6974/00, 9862/98 e 3939/96), deve rilevarsi che la motivazione della sentenza impugnata incorre nell’uno e nell’altro difetto.

7.1.1. – Il Tribunale triestino così motiva al riguardo: “Non merita critica la pregevole C.T.U. svolta in primo grado, anche alla luce del supplemento orale: i lavori eseguiti da New Color e commissionati dal condominio sono corretti sotto tutti i profili, e non vi è prova che siano fonte dei lamentati danni. In particolare non è criticabile la scelta di stendere sul muro condominiale una vernice impermeabile, idonea ad eliminare le precedenti infiltrazioni, anche se il muro bagnato necessariamente avrebbe sfogato l’umidità nella sola direzione possibile, cioè verso l’interno dell’alloggio attoreo: era comunque doveroso eliminare una causa di umidità, senza poter attendere un’impossibile asciugatura del muro. Nè risulta alcun difetto di esecuzione. Ne deriva l’esattezza della statuizione del G.d.P. che, recependo l’elaborato peritale, rigetta la domanda sotto questo profilo”.

7.1.2. – Tale motivazione è contraddittoria, innanzi tutto, allorchè da un lato afferma la correttezza dei lavori eseguiti, e dall’altro, però, ammette che in seguito all’applicazione (all’esterno, pare di capire) di una vernice impermeabile, l’umidità preesistente si sia direzionata all’interno della proprietà degli attori, provocando il danno in questione; è illogica nella parte in cui considera ineludibile, e quindi non contra ius, tale esito dannoso, posponendo implicitamente, e senza alcun fondamento logico- giuridico, la proprietà individuale a quella condominiale; è insufficiente nella parte in cui sostiene che non si sarebbe potuta attendere l’asciugatura del muro, qualificandola come impossibile senza esplicitare le ragioni di un giudizio così tranciarne; ed è giuridicamente erronea lì dove mostra di ritenere che l’obbligazione contrattuale assunta dall’appaltatore verso il condominio attenui la responsabilità aquiliana dell’appaltatore stesso nei confronti dei terzi.

8. – Con il secondo motivo del ricorso incidentale si lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui implicitamente non ha ammesso le istanze istruttorie degli attori, dirette a provare mediante prova testimoniale e per interrogatorio formale del titolare della ditta appaltatrice, il danno, la sua derivazione dai lavori commissionati dal condominio e dall’esistenza di residui di umidità nel muro perimetrale dell’edificio.

8.1.- Anche tale censura è fondata.

L’esame del capitolato di prova, debitamente trascritto nel motivo di annullamento, dimostra la potenziale decisività dei fatti controversi che ne formano oggetto, poichè è diretto a dimostrare sia il nesso di immediata sequenzialità tra l’esecuzione dei lavori della New Color e l’insorgenza dei danni nella proprietà V. – T., sia l’ammissione, da parte del titolare della prefata ditta, che la causa delle infiltrazioni era costituita da un residuo di umidità all’interno dei muri maestri oggetto dell’intervento manutentivo commissionato dal condominio.

9. – L’accoglimento di tale motivo assorbe l’esame della terza censura, inerente al regolamento delle spese del giudizio.

10. – In conclusione, vanno accolti i primi due motivi del ricorso principale, assorbiti i restanti, accolti, altresì, i primi due motivi del ricorso incidentale, assorbito il terzo, e cassata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Trieste, limitatamente ai motivi accolti del ricorso incidentale, la quale provvedere anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

11. – Sussistono giusti motivi, in considerazione della buona fede iniziale delle parti attrici nell’agire contro il condominio, per compensare integralmente fra dette parti le spese di tutti i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie i primi due motivi del ricorso principale, assorbiti gli altri, accoglie altresì i primi due motivi del ricorso incidentale, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Trieste, limitatamente al ricorso incidentale, che provvedere anche sulle spese del presente giudizio di cassazione; compensa integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio tra il condominio ricorrente e gli intimati V. e T..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2011

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