Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17207 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 21/07/2010), n.17207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – rel. Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Roma, con ordinanza R.G. 73468/08, depositata il 2.10.09, nel

procedimento pendente fra:

G.A.;

CAMERA DI COMMERCIO, DELL’INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI ROMA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIOVANNI SETTIMJ;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARESTIA

ANTONIETTA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

G.A. ha proposto L. n. 689 del 1981, ex art. 22 opposizione a sanzione amministrativa irrogatagli dalla Camera di Commercio di Roma.

Si e’ costituita l’opposta contestando quanto ex adverso.

L’adito G.d.P. di Roma, con sentenza 22.9.08, ha dichiarato la propria incompetenza ritenendo la materia devoluta al Tribunale.

Riassuntasi la causa innanzi al Giudice indicato, si e’ tenuta una prima udienza il 10.2.09 nella quale, presente il solo opponente, si e’ disposta la sospensione del provvedimento impugnato e disposto rinvio al 30.6.09; in tale udienza, costituitasi l’opposta, l’opponente ha chiesto l’accoglimento della domanda, l’opposta ne ha chiesto il rigetto e contestualmente ha chiesto declaratoria di competenza per materia del G.d.P., quindi il Giudice ha rinviato, per decisione da pronunziare ex art. 281 sexies c.p.c., al 2.10.09; in tale udienza il lo stesso Giudice ha, quindi, adottato il provvedimento introduttivo del conflitto in esame.

Del quale va, preliminarmente rilevata l’irregolarita’ formale, poiche’ dall’originale degli atti presenti nel fascicolo d’ufficio non ne risultano ne’ l’attestazione della lettura in udienza, ne’ l’allegazione al relativo verbale quale parte integrante dello stesso; per il che ne sarebbe stata necessaria la comunicazione alle parti, incombente sulla cui richiesta al Giudice a quo si soprassiede (SS.UU. 6826/10) in considerazione dell’esito dell’istanza.

Questa e’, infatti, inammissibile.

Come risulta da quanto sopra, il Giudice ha sollevato la questione di competenza dopo la celebrazione della seconda udienza, nella quale le parti avevano precisato le conclusioni e lo stesso Giudice, lungi dal sollevare d’ufficio la questione di competenza od almeno riservarsi al riguardo (Cass. 5.12.03 n. 18680), si era limitato a disporre ulteriore rinvio per la decisione.

Da notare, al riguardo, che nessun rilievo aveva la questione in quanto prospettata dalla convenuta, che non aveva espressamente impugnato la sentenza declinatoria della competenza pronunziata dal Giudice di Pace (Cass. 7.5.08 n. 11185).

Orbene – quand’anche non si voglia ritenere, seguendo il piu’ rigoroso indirizzo di cui, tra l’altro, a Cass. 19.1.07 n. 1167, che la “prima udienza di trattazione” indicata nell’art. 38 c.p.c. possa essere solo quella di prima comparizione prevista dall’art. 183 c.p.c. – non v’e’ dubbio che nell’udienza di prima comparizione, espletate le formalita’ di rito, il giudice rinvia le parti ad altra udienza, quella della prima trattazione della causa, nella quale, tra l’altro, devono essere sollevate le questioni in tema di competenza, dalle parti stesse o, in mancanza, dal giudice, e tale prima effettiva udienza segna, sul piano logico e cronologico, la tappa processuale ultima oltre la quale lo sbarramento alla eventuale, successiva, proposizione – rilevazione di tali questioni si e’ irrimediabilmente realizzato.

La questione e’,dunque, tardivamente proposta.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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