Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17207 del 19/08/2016

Cassazione civile sez. I, 19/08/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 19/08/2016), n.17207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 796-2012 proposto da:

L.B.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE TUPINI 113, presso lo studio dell’avvocato NICOLA CORBO,

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

INTESA SAN PAOLO S.P.A. c.f. (OMISSIS) (già SANPAOLO IMI S.P.A.) in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

BANCO NAPOLI S.P.A., c.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA

TAMAJO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

L.B.M. C.F. (OMISSIS), INTESA SAN PAOLO S.P.A. C.F.

(OMISSIS), BANCO NAPOLI S.P.A. C.F. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1327/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 20/06/2011 R.G.N. 3197/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato CORBO NICOLA;

udito l’Avvocato TURCO MARIA LUCREZIA per delega verbale Avvocato DE

LUCA TAMAJO RAFFAELE;

udito l’Avvocato RICCI MAURO per delega verbale Avvocato SGROI

ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si controverte del diritto di L.B.M., ex dipendente del Banco di Napoli aderente all’esodo incentivato promosso dal datore di lavoro nel 2002, a sentir dichiarare la natura volontaria della contribuzione prevista dal D.M. n. 158 del 2000, con conseguente applicabilità della rivalutazione contributiva prevista dal D.Lgs. n. 184 del 1997, art. 7 nonchè del diritto a non vedersi computata, nel periodo contributivo rilevante ai fini del predetto decreto ministeriale, la contribuzione relativa al servizio militare necessaria per il conseguimento della pensione mista o ad oneri ripartiti.

Nel contempo si discute della richiesta dell’Inps a non sentirsi dichiarato tenuto ad operare l’accredito contributivo se non previo versamento delle relative somme da parte del datore di lavoro, previo accertamento dell’esistenza del corrispondente debito in capo a quest’ultimo.

Con sentenza del 16.5 – 20.6.2011, la Corte d’appello di Lecce, nel pronunziarsi sull’impugnazione principale di L.B.M. e su quella incidentale dell’Inps, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto solo in parte la domanda del primo, ha rigettato il gravame di entrambe le parti.

La Corte territoriale ha spiegato che la contribuzione in esame era figurativa e non volontaria, in quanto obbligatoria e non suscettibile, pertanto, di rivalutazione; inoltre, la posizione contributiva complessiva di L.B. era quella dal medesimo certificata, come previsto dal citato decreto ministeriale, comprensiva del periodo di prestazione del servizio militare, per cui non era ammissibile la richiesta di stralcio della relativa contribuzione figurativa da parte dell’assicurato, nè ai fini del prolungamento del periodo di godimento dell’assegno straordinario, nè ai fini di utilizzazione della stessa per il conseguimento di una pensione ad onere ripartito.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso L.B.M. con due motivi articolati in più punti.

Resiste con controricorso l’Inps che propone, a sua volta, ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.

Resistono, altresì, con controricorso le società Banco di Napoli spa ed Intesa Sanpaolo spa.

Il ricorrente principale e le società bancarie depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo del ricorso principale L.B.M. lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 28, del D.M. n. 158 del 2000, artt. 1 e segg., del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 e di ogni altra norma e principio in materia di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, nonchè l’omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. In particolare il ricorrente assume che la Corte territoriale è incorsa in errore nel qualificare la contribuzione in esame come figurativa, anzichè come volontaria, nonostante che della prima non ricorressero i presupposti, mentre erano sussistenti quelli della seconda che presupponeva, come di fatto avvenuto, la cessazione del rapporto di lavoro e l’effettivo versamento dei contributi eseguito dal Fondo. Aggiunge il ricorrente che causa della errata qualificazione operata dalla Corte di merito egli si era visto ingiustamente privato della possibilità di ottenere la rivalutazione dei contributi ai sensi del D.Lgs. n. 184 del 1997, art. 7.

Il motivo è infondato.

Invero, non possono nutrirsi dubbi sul carattere obbligatorio e non volontario della contribuzione in esame, nè sulla sua natura figurativa.

Invero, la L. 23 dicembre 1996, n. 662, contenente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, all’art. 2. (Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell’occupazione e dello sviluppo), comma 28, prevede espressamente che nell’esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene, tra gli altri, a principi e ai criteri direttivi della costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento (lett. a), nonchè alla definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi (lett. b), per cui si è in presenza di una precisa qualificazione giuridica di tale contribuzione da parte del legislatore. Un ulteriore riscontro alla natura obbligatoria della contribuzione in esame lo si ricava dalla successiva lettera d) della stessa norma in cui è contemplata, in caso di ricorso ai trattamenti, la previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa.

La suddetta norma speciale è, inoltre, espressamente richiamata dal D.M. n. 158 del 2000, art. 5 che all’art. 1, comma 2, lett. b) stabilisce che il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di cui al precedente articolo 2, comma 1, all’erogazione in via straordinaria di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 28, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo.

Da ciò consegue che correttamente i giudici d’appello hanno escluso la natura volontaria della contribuzione in esame e la correlata possibilità di ottenerne la rivalutazione da parte del lavoratore che ha avuto accesso alle prestazioni del predetto Fondo.

2. Col secondo motivo il ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 262, della L. 24 dicembre 1986, n. 958, art. 20 e dell’art. 101 del Regolamento del personale dell’ex Banco di Napoli. In particolare il ricorrente rileva che aveva chiesto di accertare anche la non computabilità, ai fini del trattamento erogato dal Fondo di accompagnamento, dell’anzianità contributiva relativa ai 14 mesi di servizio militare prestati prima dell’assunzione, per la quale egli intendeva esercitare il proprio diritto al godimento della cosiddetta pensione mista o ad oneri ripartiti. Al riguardo L.B.M. fa presente che i giudici di merito avevano tratto argomento dal D.M. n. 158 del 2000, art. 5, comma 4 che fa riferimento alla complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori, per sostenere che il computo del periodo in questione era riconducibile a tale norma regolamentare, precisando che, invece, il diritto a percepire la pensione ad oneri ripartiti scaturiva da una norma avente forza di legge, vale a dire dal R.D. n. 70 del 1895, art. 48 confermato dalla L. 31 dicembre 1907, n. 804, art. 5, per cui solo una norma di pari rango avrebbe potuto incidere sul diritto in questione.

Anche tale motivo è infondato in quanto la citata norma del D.M. n. 158 del 2000, art. 5, comma 4, sul Regolamento relativo all’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito, prevede che ai fini dell’applicazione dei criteri di cui al comma 3 (quelli sugli assegni straordinari per il sostegno del reddito erogati dal Fondo) si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.

Nella fattispecie la Corte d’appello di Lecce ha fatto corretta applicazione della suddetta disposizione normativa allorquando, con congrua motivazione immune da rilievi di legittimità, ha rilevato che la posizione contributiva complessiva dell’appellante era quella dal medesimo certificata, come previsto dal citato decreto ministeriale, comprendente il periodo di prestazione del servizio militare, per cui non era ammissibile la richiesta di stralcio della relativa contribuzione figurativa a richiesta dell’assicurato, nè ai fini del prolungamento del periodo di godimento dell’assegno straordinario, nè ai fini di utilizzazione della stessa per il conseguimento di una pensione ad onere ripartito.

In definitiva, il ricorso principale va rigettato.

Con un solo motivo l’Inps propone ricorso incidentale per violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 28, del D.M. lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158, art. 5, comma 1, di approvazione del Regolamento relativo all’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito, nonchè per vizio di motivazione. La difesa dell’ente rileva che già con l’appello incidentale, respinto dalla Corte salentina, aveva contestato il fatto che il diritto del ricorrente all’accredito della contribuzione figurativa dovesse ritenersi a carico dello stesso Inps, in quanto il rapporto intercorreva tra il ricorrente L.B.M. e l’ente che aveva disposto l’esodo del personale dipendente e non tra il primo e l’istituto previdenziale, essendo compito di quest’ultimo quello di quantificare, in base agli elementi forniti dall’ente esodante, l’importo dell’assegno di sostegno fino alla decorrenza della pensione e mettere in pagamento tale prestazione per conto dl Fondo avente piena autonomia patrimoniale.

Il ricorso incidentale è fondato.

Invero, il soggetto destinatario della condanna al versamento della contribuzione era la sola parte datoriale tenuta per legge ad alimentare il Fondo di cui al D.M. n. 158 del 2000.

Infatti, il D.M. 27 novembre 1997, n. 477, nel delineare i principi e i criteri affinchè i soggetti esclusi dal sistema degli ammortizzatori sociali possano accedere a “misure per il perseguimento delle politiche attive dì sostegno del reddito e dell’occupazione”, rinvia ai contratti collettivi nazionali la definizione dei principi e dei criteri direttivi per la costituzione di appositi fondi finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali.

In seguito, in attuazione della previsione del D.M. n. 477 del 1997, art. 1, comma 1 venne emesso il D.I. 28 aprile 2000, n. 158, adottato ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3, col quale venne approvato il Regolamento relativo all’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito.

L’art. 2 di tale Decreto stabilisce che il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle aziende, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi, e delle associazioni di banche, cui si applicano i contratti collettivi del credito (ex Assicredito o Acri), e i relativi contratti complementari, che nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 28, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro: a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità; b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione.

Tra le prestazioni facenti capo al predetto Fondo l’art. 5, comma 1, lett. b) del relativo Regolamento contempla l’erogazione, in via straordinaria, di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed il versamento della contribuzione correlata di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 28, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo.

Il D.M. n. 158 del 2000, art. 6 sul finanziamento del Fondo prevede, inoltre, quanto segue:

1. Per le prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), è dovuto al Fondo: a) un contributo ordinario dello 0,5%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato; b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 2), nella misura non superiore all’1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lett. a), con l’applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario dello 0,50% sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lett. a).

3. Per la prestazione straordinaria di cui all’art. 5, comma 1, lett. b dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal comitato amministratore ai sensi dell’art. 4, lett. c), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

Infine, il comma 13 sancisce che le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa, nonchè per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.

Ne consegue che, in accoglimento del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata limitatamente alla parte in cui accerta l’obbligo contributivo a carico dell’Inps e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, col rigetto della domanda di condanna nei confronti dell’Inps.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo in favore di ognuna delle parti controricorrenti, seguono la soccombenza del ricorrente principale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di condanna nei confronti dell’Inps. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2600,00 in favore di ognuna delle controricorrenti, di cui Euro 2500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2016

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