Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17206 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/07/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 21/07/2010), n.17206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.S., P.P., P.R.,

P.M.V., quali eredi di Pr.Ro.,

ricorso non depositato;

– ricorrenti –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, elettivamente domiciliato presso la propria sede legale

in via IV Novembre n. 144, Roma, rappresentato e difeso dagli

avvocati Catalano Giandomenico e Vito Zammataro per procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

e

Società Esattorie Meridionali p.a. (S.E.M. s.p.a.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 290/2009 della Corte d’appello di Potenza,

depositata il 12/3/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19.05.2010 dal Consigliere dott. MAMMONE Giovanni;

udito l’avv. Catalano;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

IANNELLI Domenico.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

P.S. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe proponevano ricorso contro l’INAIL e SEM – Esattorie Meridionali s.p.a., per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Potenza n. 290/2009 depositata il 12.3.09.

Il ricorso risulta notificato alla controparti SEM s.p.a. ed INAIL, il quale ultimo a sua volta ha notificato e depositato controricorso.

Il ricorso principale non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., attesa la certificazione negativa rilasciata dalla Cancelleria centrale di questa Corte, e deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dell’INAIL e non debbono essere liquidate nei confronti di SEM s.p.a., che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso, condannando i ricorrenti alle spese in favore dell’INAIL, nella misura di Euro 30,00 (trenta) per esborsi e di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa. Nulla spese nei confronti di SEM s.p.a..

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

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