Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17206 del 21/07/2010
Cassazione civile sez. lav., 21/07/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 21/07/2010), n.17206
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.S., P.P., P.R.,
P.M.V., quali eredi di Pr.Ro.,
ricorso non depositato;
– ricorrenti –
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO, elettivamente domiciliato presso la propria sede legale
in via IV Novembre n. 144, Roma, rappresentato e difeso dagli
avvocati Catalano Giandomenico e Vito Zammataro per procura in calce
al controricorso;
– controricorrente –
e
Società Esattorie Meridionali p.a. (S.E.M. s.p.a.);
– intimata –
avverso la sentenza n. 290/2009 della Corte d’appello di Potenza,
depositata il 12/3/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19.05.2010 dal Consigliere dott. MAMMONE Giovanni;
udito l’avv. Catalano;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
IANNELLI Domenico.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
P.S. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe proponevano ricorso contro l’INAIL e SEM – Esattorie Meridionali s.p.a., per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Potenza n. 290/2009 depositata il 12.3.09.
Il ricorso risulta notificato alla controparti SEM s.p.a. ed INAIL, il quale ultimo a sua volta ha notificato e depositato controricorso.
Il ricorso principale non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., attesa la certificazione negativa rilasciata dalla Cancelleria centrale di questa Corte, e deve essere dichiarato improcedibile.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dell’INAIL e non debbono essere liquidate nei confronti di SEM s.p.a., che non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso, condannando i ricorrenti alle spese in favore dell’INAIL, nella misura di Euro 30,00 (trenta) per esborsi e di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa. Nulla spese nei confronti di SEM s.p.a..
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010