Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17206 del 19/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 19/08/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 19/08/2016), n.17206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

SO.CO.FER. s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv.

Cipullo Paola, elett. dom. presso lo studio dell’avv. F.S.

in Roma, via Magna Grecia n. 94, come da procura a margine

dell’atto;

– ricorrente –

contro

Fallimento P.F. s.r.l., in persona del curatore fallim.;

– intimato –

per la cassazione del decreto Trib. Santa Maria Capua Vetere

6.11.2009, R.G. n. 25 Mod 18/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 13 luglio 2016 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IL PROCESSO

SO.CO.FER. s.r.l. impugna il decreto Trib. S.M. Capua Vetere 6.11.2009 n. 25 Mod 18/09 con cui è stato respinto il proprio reclamo avverso il decreto del giudice delegato del fallimento P.F. s.r.l. che aveva negato l’ammissione al passivo del credito dell’istante, vantato quanto ad Euro 94.833,5 e richiesto ai sensi della L. Fall., art. 101.

Ritenne in primo luogo il tribunale che era da tacciarsi quale intempestiva la produzione documentale versata in giudizio dal ricorrente, ma solo due giorni prima dell’udienza fissata per l’esame delle domande tardive, dunque in violazione della L. Fall., art. 93 nel testo restrittivo, introdotto dal D.Lgs. n.5 del 2006 ed applicabile alla fattispecie, trattandosi di procedura dichiarata nel 2007.

Inoltre, per il decreto impugnato, nemmeno era stata fornita la prova del fatto costitutivo del credito vantato, apparendo inidonee le risultanze di CTU, formata in altro giudizio fra le stesse parti ma con conclusione in sentenza ritenuta inopponibile al fallimento, tanto più in ragione del mero riscontro contabile della posta debitoria nelle scritture di P.F. s.r.l., scritture a loro volta non prodotte nel giudizio di opposizione al passivo. Per altra parte del credito, infine, la mancata produzione di copia degli assegni su cui si sarebbe fondata la residua pretesa precludeva ogni ammissione.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.

Diritto

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge, quanto al D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 22 avendo il decreto mal inteso la disposizione transitoria abolitiva dell’obbligo di depositare, a pena di decadenza, la documentazione non presentata dal creditore con la domanda di ammissione al passivo.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione ove il decreto, censurando la mancata produzione in giudizio delle copie di due assegni che avrebbero dimostrato il credito per 19.997 Euro, disconosce il fondamento per tale parte della pretesa ma contrariamente al vero, poichè i titoli – già depositati in un giudizio ordinario avanti allo stesso tribunale – erano stati ridepositati in allegato alla domanda avanzata L. Fall., ex art. 101, con richiamo successivo e ripetuta produzione in sede di reclamo L. Fall.. ex art. 98.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione, in relazione all’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., avendo erroneamente il tribunale stigmatizzato la mancata produzione, da parte della stessa società opponente, delle scritture contabili cui aveva fatto riferimento la c.t.u. nell’originario giudizio esterno al fallimento fra le due parti, non considerando che quei documenti erano stati riconsegnati alla fallita, benchè poi non acquisiti dal curatore che a sua volta, e tuttavia, aveva riconosciuto che il credito per 74.886,25 era stato accertato dallo stesso c.t.u.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione, avendo il tribunale omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di far prestare, all’occorrenza, giuramento sulla propria relazione al c.t.u. contabile che già l’aveva formata nel giudizio civile tra le parti.

1. Il primo motivo di ricorso è infondato, ostando al suo accoglimento – ed in ragione del limite della censura – il principio per cui, qualora sia applicabile la disciplina intermedia prevista dal D.Lgs. n. 5 del 2006 per le procedure apertesi nel periodo compreso tra il 16 luglio 2006 e fino al 31 dicembre 2007 (essendo il 1 gennaio 2008 la data di entrata in vigore delle ulteriori modifiche apportate al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 dal D.Lgs. n. 169 del 2007), il termine di decadenza previsto dalla L. Fall., art. 93, comma 7 per la produzione di documenti a sostegno dell’istanza di ammissione al passivo si riferisce esclusivamente al procedimento di verificazione dei crediti, caratterizzato da sommarietà della cognizione, speditezza dell’istruttoria e non obbligatorietà dell’assistenza tecnica del creditore (Cass. 16697/2009, 24028/2010). Nella fattispecie si fa proprio luogo all’applicazione del citato regime, essendosi aperto il fallimento prima del 1.1.2008. E se è vero, come precisato dai precedenti, che nel successivo giudizio di opposizione, avente natura di giudizio a cognizione piena, il creditore può indicare nel ricorso introduttivo i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti prodotti, il perimetro del motivo non permette di affrontare altra ratio decidendi in ipotesi ulteriormente escludente detta produzione.

2. Il secondo motivo è inammissibile, poichè – a tenore del decreto, non impugnato per vizio revocatorio ma con indistinta censura assommante il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 ad una generica violazione dei criteri probatori di cui all’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c. – l’unica produzione contraddistinguente l’iniziativa tempestiva e rituale della parte sarebbe stata l’elaborazione di C.T.U. formatasi in altro processo fra le stesse parti, culminato in sentenza ritenuta non opponibile alla procedura perchè successiva alla dichiarazione di fallimento. Quanto ai due assegni, in particolare, il tribunale ha esplicitamente escluso la loro positiva produzione e pertanto la circostanza integra un possibile errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, cioè una falsa percezione della realtà, come nella specie rappresentato, essendosi esso sostanziato in un’affermazione, positiva o negativa, di un fatto, in contrasto con le evidenze di causa, conseguendone la necessità, invece non perseguita dal ricorrente, di proporre il corrispondente mezzo d’impugnazione (Cass. 9637/2013, 19921/2012), risultando per converso diversa la vicenda ove il giudice abbia semplicemente ignorato un fatto, omettendo di esaminarne la prova, in quella sede soltanto potendo configurarsi un vizio di motivazione e non il vizio revocatorio.

3. Il terzo motivo è inammissibile, poichè per un verso è del tutto ovvio che la dimostrazione degli elementi costitutivi del diritto di credito competa ad un onere ricadente sull’istante che ne voglia la ammissione al passivo e, per altro verso, nessuna valenza confessoria può attribuirsi alle affermazioni del curatore, in ogni caso nella specie meramente ricognitive sul punto di un accertamento invero riferito al c.t.u. In particolare, si può ripetere che il curatore stesso, in quanto terzo rispetto al fallito e privo della capacità di disporre del diritto controverso, non può essere sollecitato alla confessione su interrogatorio formale con riferimento a vicende solutorie attinenti all’obbligazione dedotta in giudizio, nè gli è deferibile il giuramento decisorio (Cass. 15570/2015); parimenti le sue deduzioni in un giudizio civile sono prive di qualsiasi valore confessorio, sempre in ragione della menzionata qualità di terzo rispetto all’imprenditore fallito (Cass. 25286/2013). Ne consegue che alcuna rilevanza probatoria di tipo ammissivo può discendere dalle considerazioni accompagnatorie del progetto di stato passivo con cui il curatore indichi la sua posizione rispetto al credito insinuato, laddove il giudice (delegato prima e collegiale poi), ritenendo la domanda sfornita di prova, assuma a circostanza decisiva la carente attività di supporto documentale ed istruttorio riferibile al creditore, che vi resta onerato.

4. Il quarto motivo è inammissibile, poichè il tribunale non si è pronunciato sulla richiesta di far effettuare il giuramento sulla propria consulenza al consulente che l’aveva redatta nel giudizio civile fra le medesime parti, avendo in realtà con chiarezza riscontrato – ancor più decisivamente – che la mancata produzione in giudizio delle scritture contabili condizionava negativamente proprio l’esame della stessa c.t.u. Ed invero può ricordarsi che il giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (Cass. 9843/2014, 15714/2010).

Il ricorso va pertanto rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2016

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