Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17206 del 12/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/07/2017, (ud. 23/02/2017, dep.12/07/2017),  n. 17206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14113-2016 proposto da:

GIAS – GRUPPO IMPRESE ASSOCIATE SICILIANE COSTRUZIONI DI

C.G. & C S.N.C., C.F. (OMISSIS), in persona dell’amministratore

unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 6, presso

lo studio dell’avvocato ELIO VITALE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROSARIO VALERIO RAUDINO;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MAROTTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato SIMONA PAVONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 687/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 22/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. PELLECCHIA

ANTONELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2002 la GIAS s.n.c., Gruppo Imprese Associate Siciliane Costruzioni di C.G. & c., conveniva in giudizio il Banco di Sicilia s.p.a. sede di Palermo ed il Banco di Sicilia Ag. A sede di Acireale per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Esponeva la società che, pur avendo sempre regolarmente e tempestivamente effettuati i versamenti d’imposta previsti dalla vigente legislazione, tuttavia in data 8 novembre 2000 aveva ricevuto la notifica da Monte dei Paschi Serit, sportello di (OMISSIS), della cartella esattoriale n. (OMISSIS) di complessive Lire 87.532.000 per un preteso mancato versamento Iva infrannuale per i mesi di giugno luglio 1994. E che nonostante vari solleciti al Banco di Sicilia non aveva rilasciato la certificazione attestante la regolarità dei suddetti pagamenti, peraltro contabilizzati nel conto corrente, necessaria per paralizzare l’azione promossa dall’amministrazione finanziaria per il recupero della suindicata somma.

Il Tribunale di Catania, Sez. dist. Di Acireale, con sentenza n. 64/2007, rigettava la domanda attorea ritenendo insussistente la responsabilità extracontrattuale della banca.

2. La Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 687 del 22 aprile 2015, confermava la sentenza di primo grado.

3. Avverso tale pronunzia, la Gias propone ricorso in Cassazione con tre motivi.

3.1. Resiste con controricorso Unicredit s.p.a..

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso. Non sono state depositate memorie.

4.1. Il collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

6. Il ricorso è inammissibilità per tardività.

Infatti il ricorso datato 26 maggio 2016, come si evince dal timbro è stato passato agli ufficiali giudiziari per la notifica il 27 maggio 2016 ben oltre il termine previsto dall’art. 327 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile (un anno e 31 giorni) per l’impugnazione della sentenza. Sentenza che è stata, appunto, depositata il 22 aprile 2015.

7. Pertanto, ai sensi degli artt. 380 – bis e 385 c.p.c., la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2017

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