Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17206 del 11/08/2011

Cassazione civile sez. II, 11/08/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 11/08/2011), n.17206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23849/2005 proposto da:

DERTOUR ITALIA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore

Sig. S.C. P.IVA (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA MUGGIA 21, presso lo studio dell’avvocato LIBERATORE

Roberto, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BLUE MOON SRL in persona dell’Amministratore pro tempore Sig. M.

R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA MERCEDE 11,

presso lo studio dell’avvocato CARLIZZI MARCO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CODUTI Gianciarlo;

– controricorrente –

e contro

GENIUS SRL in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

sul ricorso 28468/2005 proposto da:

GENIUS RESORT ITALIA SRL in persona dell’Amministratore Unico e

legale rappresentante pro tempore Sig. C.C.M.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARMINJON 8, presso lo studio

dell’avvocato CASTELLANO FABRIZIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato DELLA CHA’ ALESSANDRO;

– ricorrente incidentale –

e contro

DERTOUR ITALIA SRL, BLUE MOON SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 67/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’estinzione del

procedimento per intervenuta rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

– rilevato che con atto in data 22 ottobre 2010 la ricorrente Dertour Italia srl ha rinunciato al ricorso iscritto al n 23849 del 2005;

– rilevato, altresì, che con atto in data 13 ottobre 2010 il controricorrente e ricorrente in via incidentale (parte ricorrente Fall.to GENIUS RESORT ITALIA srl) ha rinunciato al suo ricorso incidentale;

– rilevato che le sue indicate parti hanno reciprocamente accettato le relative rinunce, mentre la controricorrente Blue Moon non risulta aver accettato alcuna rinuncia;

– considerato che può essere dichiarata l’estinzione del giudizio senza alcuna pronunzia sulle spese tra Dertour Italia srl e Fall.to GENIUS RESORT ITALIA srl, mentre occorre provvedervi quanto alla controricorrente Blue Moon (rispetto alla ricorrente principale).

Visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo. Condanna la parte ricorrente DERTOUR ITALIA SRL al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della Blue Moon srl, liquidate in 1.500,00 Euro per onorari e Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2011

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