Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17206 del 11/07/2013
Civile Sent. Sez. 1 Num. 17206 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: CULTRERA MARIA ROSARIA
SENTENZA
sul ricorso 29574-2007 proposto da:
ORAZZINI
RICCARDO
(c.f.
RZZRCR48L13G254T),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE
FORNACI 38, presso l’avvocato ALBERICI RAFFAELE,
Data pubblicazione: 11/07/2013
rappresentato e difeso dagli avvocati CANAVASSI
ORAZIO, SEBASTIANI SEBTIANO, giusta procura in
2013
calce al ricorso;
– ricorrente –
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contro
INTESA SANPAOLO S.P.A. (C.F. 00799960158), nella
1
qualità di incorporante del SANPAOLO IMI S.P.A.,
nella qualità di mandataria e procuratrice della
SOCIETA’ PER LA GESTIONE DI ATTIVITA’ SGA S.P.A.,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllA DEI
BRUNO, che la rappresenta e difende, giusta procura
in calce al controricorso;
– controricorrente contro
M.P.S. GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A. N.N. ULISSE 2
S.P.A., CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.P.A.,
BANCA TOSCANA S.P.A., BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
S.P.A.;
–
avverso la sentenza n.
intimati
–
659/2007 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 22/05/2013 dal Consigliere
CAPRETTARI 70, presso l’avvocato GUARDASCIONE
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato LELIO PLACIDI,
con delega, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito,
per
la
controricorrente,
l’Avvocato
GUARDASCIONE che ha chiesto il rigetto del ricorso;
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udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine rigetto del
ricorso.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata nel novembre del 1993 x il Banco
di Napoli s.p.a. citava innanzi al Tribunale di Livorno
Riccardo Orazzini, Ivana Cola, Aldo Orazzini e Roberto
Cola per chiedere la revoca ovvero accertarsi e
dichiararsi la simulazione di due atti di compravendita
stipulati in data 24.2.1993 tra Aldo Orazzini e Roberto
Cola ed il 26.2.93 tra Riccardo Orazzini e Ivana Cola.
Spiegavano intervento volontario altri due istituti
bancari ed il Tribunale adito accoglieva la domanda a
favore del Banco di Napoli, che nelle more del giudizio si
era fuso per incorporazione con l’istituto Sanpaolo Imi
s.,p.a. per il quale il difensore dell’originario attore
aveva rassegnato le conclusioni finali. Impugnavano la
decisione Riccardo Orazzini e Ivana Cola innanzi alla
Corte d’appello di Firenze per censurare l’omessa
interruzione del giudizio conseguente all’evento
successorio che aveva interessato il Banco di Napoli
sull’assunto che il difensore del Banco di Napoli aveva
dichiarato di precisare le conclusioni per l’istituto
incorporante, per il quale si era costituito in giudizio
senza il rilascio di procura, e chiedevano dichiararsi
l’estinzione del giudizio per mancata riassunzione e la
nullità degli atti processuali successivi alla
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costituzione del difensore dell’ImiSanpaolo e della
sentenza impugnata.
La Corte distrettuale ) con sentenza n. 659 depositata il 26
aprile 2007, rigettava gli appelli. Per quel che rileva in
questa sede si è ritenuta l’insussistenza dell’interesse
degli appellanti in ordine alla mancata interruzione del
processo osservando che l’istituto è preordinato alla
tutela dell’interesse della sola parte colpita dall’evento
interruttivo, l’unica legittimata a dolersene, e dunque
del Banco di Napoli. Non avendo il difensore del Banco di
Napoli reso dichiarazione in ordine all’evento successorio
con la specifica intenzione di provocare l’interruzione,
il processo è regolarmente proseguito nei confronti della
parte anzidetta in quanto in tale ipotesi si è verificata
ultrattività del mandato. La sentenza è stata regolarmente
pronunciata nei confronti dell’ente succeduto
all’originario attore non più esistente.
Avverso questa decisione Riccardo Orazzini ha proposto
ricorso per cassazione sulla base di due motivi cui ha
resistito con controricorso Intesa SanPaolo s.p.a. nella
veste rappresentata in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione e
falsa applicazione dell’art. 300 c.p.c. e, sostenendo
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l’illogicità
e
contraddittorietà
argomentativo che sorregge il
del
percorso
decisum impugnato sia nella
parte in cui si esclude che la dichiarazione dell’Avv.
Bondi di comparire per l’ImiSanpaolo, subentrato ragioni
al Banco di Napoli, rappresentasse dichiarazione
d’estinzione della parte da esso patrocinata, sia laddove
si assume l’ultrattività del mandato. Quella
dichiarazione, a carattere non informativo, avrebbe
procurato l’interruzione del giudizio che in quanto non
riassunto si è estinto. Con il secondo motivo denuncia
violazione dell’art. 93 c.p.c. e censura la decisione in
.. relazione alla ritenuta ultrattività del mandato
originariamente conferito dal banco di Napoli al suo
difensore, che non opererebbe nella specie avendo il
professionista officiato proseguito il giudizio per conto
del Sanpaolo senza rilascio di nuova procura.
Il resistente rilevata preliminarmente l’inammissibilità
del ricorso in plurimi profili, deduce altresì
l’infondatezza delle censure cui è affidato.
Il ricorso la cui complessiva articolazione coltiva
genericamente vizi processuali e di motivazione, non
espone né nel suo tessuto argomentativo né nelle sue
conclusioni il quesito di diritto che si intenderebbe
sottoporre a questa Corte, prescritto dall’art. 6 del
6
d.lgs n. 40 del 2 febbraio 2006 che ha introdotto l’art.
366 bis c.p.c., applicabile al caso di
specie ratione
temporis dal momento che la pronuncia impugnata è stata
pubblicata alla data del successiva all’entrata in vigore
all’enunciazione del principio di diritto che regola la
fattispecie. Il ricorso per l’effetto deve essere
dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio liquidate
come da dispositivo.
PQM
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese del presente giudizio di
legittimità liquidandole in complessivi C 3.200,00 di cui
C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22
maggio 2013.
della disposizione richiamata, la cui formulazione mira