Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17205 del 21/07/2010
Cassazione civile sez. lav., 21/07/2010, (ud. 23/04/2010, dep. 21/07/2010), n.17205
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio dell’avvocato DONATO DANIELE,
che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO
CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato SIPALA ALDO, che lo
rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3622/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 28/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;
udito l’Avvocato Daniele Donato, difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti e chiede la trattazione in P.U.;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla
osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
Rilevato che C.M. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza resa in data 28 aprile 2009 dalla Corte di appello di Roma, della quale ad istanza della parte vittoriosa M.M. gli era stato notificato il dispositivo con pedissequo precetto di pagamento;
che l’intimato ha resistito con controricorso;
che sussistendo i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, e’ stata redatta la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., poi notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale;
che con i due motivi, nei quali e’ articolato il ricorso, si denuncia nullita’ della sentenza per l’omessa notificazione dell’ordinanza con la quale il giudice del gravame, dopo essersi riservato per la decisione, aveva rimesso la causa sul ruolo, omissione la quale, sostiene il ricorrente, gli aveva precluso la partecipazione all’ulteriore corso del procedimento (primo motivo), ed “illogicita’ del retrostante impianto argomentativi, in quanto il provvedimento impugnato contiene solo statuizioni senza alcuna motivazione (secondo motivo);
che il ricorso e’ proposto contro il dispositivo, mentre, come e’ noto, il potere di proporre impugnazione avverso la sentenza del giudice del lavoro non sorge in conseguenza della semplice lettura del dispositivo in udienza, salva l’eccezionale ipotesi, qui in tutta evidenza non ricorrente, prevista dall’art. 433 c.p.c., comma 2, e postula il deposito della sentenza stessa, completa in tutti i suoi elementi costitutivi, e la pubblicazione, in quanto solo con la pubblicazione la sentenza ha giuridica esistenza e puo’ costituire oggetto di censure specifiche e motivate (v. fra le piu’ recenti Cass. 10 novembre 2006 n. 24100);
che di tanto il ricorrente e’ consapevole, essendosi limitato a richiedere l’annullamento del “dispositivo della sentenza” e non avendo potuto allegare la copia autentica della pronuncia;
che di conseguenza deve essere dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso;
che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente M.M., delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi e in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..
Cosi’ deciso in Roma, il 23 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010