Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17205 del 19/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. I, 19/08/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 19/08/2016), n.17205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25781-2011 proposto da:

SOCIETA’ ITALIANA CAUZIONI S.P.A. (C.F./P.I. (OMISSIS)), oggi

ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 53, presso l’avvocato

CLAUDIO RUSSO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROMATECH S.P.A., ora ITEMA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUCREZIO CARO 62, presso l’avvocato SEBASTIANO RIBAUDO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALDO ALGANI, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2208/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2016 dal Consigliere Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato C. RUSSO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato S. RIBAUDO, con delega in

atti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La soc. SIC. garantiva con le polizze fideiussorie nn. (OMISSIS) in favore della Nuova Vamatex s.p.a., ora Promatech s.p.a., il puntuale pagamento da parte della Calitri Denim Industries s.p.a. del prezzo della fornitura di n. (OMISSIS) telai venduti con contratto del 28/3/96 (in particolare, la polizza n. (OMISSIS) era stata rilasciata il 13/6/96 a garanzia del pagamento del prezzo del primo lotto di (OMISSIS) telai e recava il massimale di Lire 2495.939,094, con la previsione di scoperto obbligatorio del 26,38%; la polizza n. (OMISSIS), emessa il 4/7/96, era a garanzia del pagamento del secondo lotto di 30 telai sino a concorrenza della somma di Lire 3.403.5.53.562, con scoperto obbligatorio nella medesima percentuale); il 6/4/99, il beneficiario comunicava alla Sic di avere promosso giudizio nei confronti della contraente per il paramento della somma complessiva di Lire 3.794,331.821, riservandosi d chiedere il pagamento di Lire 2.793.387.086, pari al 73,62% del credito, al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 5 della c.g.a. e con la successiva nota del 22/5/2000 veniva formalizzata l’escussione, comunicandosi alla Sic che la Calitri Denim Industries era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo il 19-26 gennaio 2000 e che nella comunicazione del commissario giudiziale L. Fall., ex art. 171 comma 2, la beneficiaria era stata inserita nell’elenco dei creditori per complessive Lire 4.019.328.073.

La Promatech agiva pertanto nei confronti della SIC per ottenere il pagamento del credito in precedenza spettante alla Nuova Vamatex nei confronti della Calidri Denim Industries; la Sic eccepiva l’improponibilità della domanda, l’estinzione della garanzia, la previsione dello scoperto obbligatorio.

Il Tribunale accoglieva la domanda della Promatech; la Corte d’appello, con sentenza del 4/4-19/5/2011, ha respinto l’appello principale di SIC nonchè l’incidentale di Promatech.

La Corte territoriale ha respinto il primo motivo d’appello, rilevando che la condizione di cui all’art. 5 della c.g.a. doveva ritenersi soddisfatta con la verifica da parte del commissario giudiziale L. Fall., ex art. 171 idonea a consentire al garante la verifica dell’esistenza e dell’esatto ammontare del credito, mentre era infondata la tesi della SIC, di dovere attendere il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, perchè solo a seguito di detto passaggio in giudicato si sarebbe potuto ritenere il credito ammesso senza riserve ed in via definitiva; nè era stato allegato che il credito dichiarato dal commissario giudiziale nella lettera dei 1/3/2000 avesse subito variazioni in esito alla sentenza di omologazione del concordato, mentre era passato in giudicato, con la sentenza 2236/02, l’accertamento del credito della Promatech.

Ha respinto il secondo motivo, rilevando che, alla stregua della differenza tra lo scoperto obbligatorio e la franchigia, la detrazione doveva essere effettuata sulle somme garantite e non sull’effettivo danno, nè poteva indurre a diverso avviso il successivo comportamento delle parti, a fronte della chiara interpretazione letterale delle polizze.

Ricorre avverso detta pronuncia Atradius Credit Insurance NV – Rappresentanza generale per l’Italia in virtù di cessione d’azienda, con ricorso strutturato su tre motivi.

Si difende con controricorso Itema s.p.a., a seguito della fusione per incorporazione di Promatech in data 11/11/2011, illustrato con memoria.

Parte ricorrente ha depositato documentazione ex art. 372 c.p.c.; la controricorrente ha depositato la memoria ex art.378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. – Col primo motivo, la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., artt. 116 e 271 c.p.c., art. 175 c.p.c., commi 2 e 3, artt. 181 e 184 c.p.c., in relazione all’art. 5 c.g.a.; deduce che il commissario giudiziale non svolge alcun accertamento sull’esistenza o entità del credito, e che non v’è alcun provvedimento sul credito, neppure nella successiva adunanza dei creditori; che la Carte di merita avrebbe dovuto far riferimento non alla L. Fall., art. 181, ma alla L. Fall., art. 184, e che coerente con l’interpretazione offerta è la previsione dell’art. 2 c.g.a., che proprio per tale motivo prevede che la garanzia non copre il pagamento degli interessi dovuti dal debitore.

1.2. – Col secondo, della violazione. e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1907 c.c., in relazione alla clausola di previsione dello scoperto obbligatorio. Fa valere a riguardo che la comune volontà delle parti consacrata nella clausola era nel senso di applicare l’abbattimento sul danno, e sostiene che la Corte del merito ha errato nel negare valore confessori ai comportamento delle parti.

1.3. – Col terzo, la ricorrente si duole dei vizio di motivazione in relazione alla ritenuta prevalente soccombenza, considerato che è stato respinto anche l’appello incidentale, avente a sua volta carattere dirimente.

2.1. – Il primo ed il secondo motivo, da valutarsi unitariamente in quanto strettamente collegati, sono da ritenersi inammissibili.

Va in linea preliminare ritenuta la legittimazione attiva della ricorrente.

Atradius Credit Insuranze NV – Rappresentanza generale per l’Italia ha proposto il ricorso per cassazione, “per la Società Italiana Cauzioni s.p.a. oggi Atradius Credit Insurance NV – Rappresentanza generale per l’Italia in virtù di cessione d’azienda (doc. 1)”, ed ha versato in atti documentazione al fine di provare la propria legittimazione, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso (il giudizio è stato introdotto dalla SIC con citazione notificata il 7/12/2000, e sempre la SIC ha proposto l’appello).

La ricorrente ha prodotto l’atto di conferimento di azienda e di cessione del portafoglio assicurativo della SIC nei confronti della conferitaria Atradius Credit Insurance NV, sottoscritto il 31/12/2004, con autentica del 4/1/2005, munito di apostille, e tale atto è idoneo a conferire la legittimazione all’odierna ricorrente, mentre è irrilevante, ai fini che qui interessano, la successiva fusione per incorporazione della SIC in altra società, NV Suidarta, da cui la cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta il 2/4/2008, come risultante dalla visura camerale della Sic.

La ricorrente ha altresì provato che il Dott. D.G., conferente la procura alle liti, era dotato del potere di rappresentanza sostanziale e processuale della società, versando, in atti la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 25 luglio 2005.

Ciò posto, deve concludersi per l’inammissibilità dei due motivi, sotto altro e diverso profilo.

Nel primo motivo, la ricorrente ha inteso censurare l’interpretazione data dalla Corte del merito all’art. 5 c.g.a., ribadendo l’interpretazione già fatta valere nel giudizio di merito, ovvero che solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione poteva ritenersi realizzata la fattispecie prevista dalla norma contrattuale.

Tale censura è da ritenersi inammissibile, atteso che, come è costantemente affermato da questa Corte, la parta che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui, agli artt. 1362 e ss c.c., avendo l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed i modo in cui il giudice di merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative dell’effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l’erronea applicazione della disciplina normativa (cosi tra te ultime, la pronuncia 25728 del 2013).

Ed inoltre, il Giudice del merito ha anche motivato, richiamando quanto già osservato dal Tribunale, sullo specifico rilievo dell’appellante, che oggi la stessa parte si limita a riproporre, senza neppure tenere conto dell’argomentazione addotta a riguardo dalla Corte capitolina, ed invocando a favore della propria tesi una norma, l’art. 2 delle c.g.a., di cui non si riporta neanche l’esatta disposizione, nè si deduce l’avvenuta sottoposizione all’esame del Giudice del merito.

Anche nel secondo motivo, la ricorrente si è limitata ad indicare del tutto genericamente la violazione dell’art. 1362 c.c. ed a sostenere che la comune volontà delle parti è stata tenuta ben presente sia dal beneficiario che dalla SIC dopo la stipulazione del contratto, mentre la Corte d’appello ha interpretato la clausola ritenendo chiaramente evincibile la comune volontà delle parti dalle espressioni adottate (in particolare evidenziando la quantificazione in Lire oltre che in percentuale della detrazione, espressamente qualificata come scoperto obbligatorio, da operare sulle somme garantite e non sull’effettivo danno), sì da ritenere “frutto di errore” le lettere della società creditrice precedenti al giudizio.

2.2. – Il terzo motivo è infondato.

La ricorrente lamenta che la Corte capitolina ha deciso sulle spese del secondo grado, addossandole alla parte, secondo il criterio della soccombenza prevalente, mentre l’appello incidentale della Promatech, egualmente respinto, era “dirimente”. Tale deduzione è infondata, attenendo l’appello incidentale, come risulta dalla sentenza impugnata, alla sola statuizione di compensazione delle spese del primo grado, sì da giustificare congruamente e logicamente il giudizio di soccombenza prevalente della SIC, operato dalla Corte capitolina.

3.1. – Conclusivamente, va respinto il ricorso.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA