Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17205 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 16/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 16/06/2021), n.17205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2614-2020 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE, SEZ. DI

PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 673/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 31/10/2019 R.G.N. 284/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte di Appello di Perugia, con sentenza pubblicata il 31 ottobre 2019, ha, respinto l’impugnazione proposta da C.M., di nazionalità (OMISSIS), avverso l’ordinanza del locale Tribunale con cui era stato respinto il ricorso contro il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva, a sua volta,, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato,11, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;,

2. la Corte, premessa l’attendibilità del racconto del richiedente asilo che però faceva riferimento a “vicende di vita personale” in relazione alle quali non erano ravvisabili i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria; ha ritenuto che, sulla base delle fonti internazionali esaminate indicate, fosse emerso come, dopo 22 anni di dittatura, il (OMISSIS) si stesse avviando, verso “un percorso di superamento della crisi politica, sociale ed economica”; circa la richiesta protezione umanitaria, la Corte non ha ravvisato nell’istante condizioni di vulnerabilità, “non essendo stata indicata la sussistenza di una malattia, per la quale il predetto non potrebbe ricevere cure adeguate rientrando in (OMISSIS), nè tantomeno un possibile grave pregiudizio”;

3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente con 3 motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al, solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, nonchè violazione e falsa applicazione di legge ed erronea applicazione dell’onere di cooperazione; si deduce che la Corte non avrebbe adeguatamente valutato le doglianze contenute nell’atto di appello;

la censura è inammissibile perchè le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo, che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale e la parte ricorrente neanche deduce in cosa consisterebbe, l’apparenza della motivazione, nè si riporta, se non per qualche stralcio, il contenuto dell’atto di appello posto a fondamento della doglianza di inadeguata valutazione operata dalla Corte territoriale, con violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6;

2. il secondo mezzo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla condizione di pericolosità e dalle situazioni di violenza generalizzata esistenti in (OMISSIS)”; si denuncia altresì “omessa consultazione di fonti informative” ed “errata applicazione dell’onere della prova”; la censura è inammissibile perchè si invoca il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 ma senza l’osservanza degli enunciati posti dalle Sezioni unite di questa, Corte (Sent. n. 8053 e 8054 del 2014), in particolare non enucleando il fatto storico decisivo di cui sarebbe stato omesso l’esame, ma limitandosi a contestare l’accertamento compiuto dal giudice del merito circa la situazione del (OMISSIS);

3. il terzo motivo denuncia: “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 21 3, 4,5,6 e 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Difetto di motivazione e travisamento fatti”; si lamenta l’assoluta assenza di istruttoria in merito alle condizioni socio-economiche del paese di origine del ricorrente unitamente alle sue condizioni personali; si sostiene che la Corte “non sembra riflettere sulla circostanza che i problemi gastroenterici da cui è affetto il ricorrente altro non sono che i sintomi della malattia della celiachia da cui è affetto”;

anche tale censura è inammissibile;

essa è infatti priva di adeguata specificità, in quanto la formulazione risulta del tutto astratta, risolvendosi in una mera elencazione di norme, senza l’osservanza del fondamentale principio secondo cui i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non articoli specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa, avendo il ricorrente l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del giudizio di cassazione il singolo motivo assolve alla funzione di identificare la critica mossa ad une patte beh specificata della decisione espressa (v., da ultimo, Cass. n. 2959 del 2020; conf. Cass. n. 1479 del 2018); pertanto, se nel ricorso per cassazione si sostiene l’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo, si deve chiarire a pena di inammissibilità l’errore di diritto imputato al riguardo alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (Cass. SS.UU. 21672 del 2013); in caso, contrario, la censura – pur formalmente formulata come vizio di violazione di norme legge – nella sostanza si traduce in una inammissibile denuncia di errata valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti, effettuata nell’esercizio di un sindacato non censurabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione;

peraltro nei ristretti limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

anche la malattia è stata comunque presa in esame dalla Corte territoriale ed ogni diverso apprezzamento attiene al merito di chiara competenza del giudice cui è devoluto;

5. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese in difetto di attività difensiva del Ministero intimato;,

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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