Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17205 del 12/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/07/2017, (ud. 23/02/2017, dep.12/07/2017),  n. 17205

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13631/2016 proposto da:

N.E., N.G., N.V., in proprio e

quali eredi di P.T., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

PONTEDERA 6, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA D’ANDREA,

rappresentati e difesi dall’avvocato CARMINE BIASIELLO;

– ricorrenti –

contro

AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A., (già CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.) –

P.I. (OMISSIS), in persona del Procuratore Speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio

dell’avvocato FABIO ALBERICI che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

D.P.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1307/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 26/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. Nel 2004 P.T., N.E., G. e V. quali eredi di N.E., convennero in giudizio la Carige Ass.ni s.p.a., e D.P.M. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale in occasione del quale decedeva il loro congiunto. Gli attori dedussero che la responsabilità dell’incidente dovesse essere ascritta in via esclusiva al D.P..

Il Tribunale di Vasto, con sentenza n. 303/2009, rigettò la domanda addebitando la responsabilità per la produzione del sinistro al N..

2. La Corte d’Appello dell’Aquila, con sentenza n. 1307 del 26 novembre 2015, confermava la responsabilità del N. nella causazione del sinistro.

3. Avverso tale pronunzia, Emilia, Giuseppe e N.V. in proprio e quali eredi di N.E., anche nella qualità di eredi di P.T. propongono ricorso in Cassazione con quattro motivi.

3.1. Resiste con controricorso Carige Ass.ni s.p.a..

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso. Non sono state depositate memorie.

Considerato che:

5.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, in ordine alla affermata esistenza di un duplice limite di velocità sul tratto stradale interessato dall’incidente oggetto di causa.

Si dolgono che il giudice del merito abbia individuato solo a carico del N. l’obbligo di osservare il limite di velocità di 70 Km orari non ravvisando analogo obbligo a carico del D.P. che procedeva in senso inverso.

In sostanza pongono la questione se la presenza di un segnale di limite di velocità in un senso di marcia su una strada a doppio senso di marcia, comporti che il limite operi anche nell’altra direzione.

Il motivo è infondato.

Il segnale stradale è un dispositivo atto a indicare una prescrizione, un avvertimento o una indicazione a tutti veicoli circolanti e ad ogni altro utente della strada. E’ insomma il linguaggio con il quale l’amministratore di una strada comunica agli utenti la disciplina della circolazione: regole, pericoli, indicazioni, limiti. Tali segnali operano come un provvedimento amministrativo espresso. E tali comandi espressi dalla p.a. operano solo per chi nella condotta di guida lo percepisce e, dunque, nel senso della sua marcia.

Nel caso di specie non risulta la presenza di un segnale di limite di velocità nel senso opposto e tantomeno si può ipotizzare che il segnale operasse anche nel senso di marcia inverso rispetto a quello del ricorrente.

5.2. Con il secondo motivo lamentano l’omesso esame di fatti decisivi per la definizione del giudizio in merito ai pneumatici in uso alla Fiat 131 condotta dal D.P.. Nonchè violazione di legge ex artt. 113 e 116 c.p.c..

5.3. Con il terzo motivo si dolgono dell’omesso esame di fatti decisivi per la definizione del giudizio in merito ai danni riportati dalla Fiat 131 condotta dal D.P. oltre che della violazione dell’art. 2054 c.c..

Lamentano con il secondo e terzo motivo che i giudici del merito non abbiano adeguatamente valutato la condotta di guida del D.P. ai fini della ricostruzione del sinistro, non considerando una serie di elementi da cui si evince che tale condotta debba essere quanto meno valutata ai fini della responsabilità nella causazione del sinistro.

I due motivi sono inammissibili. Infatti l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 80538054/2014). Inoltre è principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente. (Cass. 7921/2011). Come, appunto, nel caso di specie.

Quanto alla deduzione di violazione dell’art. 116 c.p.c., essa non è conforme a quanto indicato da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016.

5.4. Con il quarto motivo si dolgono della violazione degli artt. 2056, 1223 e 1226 c.c..

Lamentano che l’aver erroneamente addebitato al N.E. la responsabilità esclusiva del sinistro ha violato gli articoli relativi alla liquidazione del danno cui hanno diritto i ricorrenti.

Il quarto motivo a parte i profili di inammissibilità perchè è aspecifico ed apodittico è comunque assorbito dal rigetto dei precedenti.

6. Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 c.p.c., la Corte rigetta il ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

 

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2017

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