Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17205 del 11/08/2011

Cassazione civile sez. II, 11/08/2011, (ud. 22/03/2011, dep. 11/08/2011), n.17205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A., D.T.A., D.T.T., quali

eredi di D.T.S., rappresentate e difese, per procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato SPADARO Antonino,

domiciliate per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria

civile della Corte suprema di cassazione;

– ricorrenti –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Siracusa n. 180 del 2005,

depositata il 21 febbraio 2005.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 22

marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per le ricorrenti, l’Avvocato Marco Spadaro con delega;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha chiesto l’accoglimento del

primo motivo, assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato agli eredi del notaio D.T. S. impersonalmente e collettivamente il 4 maggio 2004, P. G. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Siracusa, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore del notaio D.T.S., della somma di Euro 719,75, oltre interessi e spese.

L’opponente esponeva che nulla era dovuto al notaio per le sue prestazioni, atteso che in materia di alienazione di beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato l’onorario del notaio doveva essere ridotto al 20% di quanto spettante; e tale importo egli aveva corrisposto, risultando solo una differenza di Euro 15,00, in relazione alla quale il notaio aveva deciso di soprassedere.

Gli opposti non si costituivano.

L’adito Giudice di pace, con sentenza depositata il 21 febbraio 2005, revocava il decreto ingiuntivo opposto e dichiarava che il P. nulla doveva agli eredi del notaio D.T..

Il Giudice di pace, innanzitutto, affermava la ritualità della notificazione dell’atto di opposizione effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del defunto a mani del difensore Carlo Carpinteri; rilevava poi che, non essendosi costituiti gli opposti, il credito azionato in via monitoria era rimasto del tutto sfornito di prova, sicchè la domanda doveva essere rigettata.

Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso S. A., D.T.A., D.T.T., quali eredi di D.T.S., sulla base di cinque motivi; non ha svolto attività difensiva l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, le ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 645, 638 e 303 cod. proc. civ., nonchè degli artt. 101, 102 e 110 c.p.c., sostenendo che la notifica in modo impersonale e collettivamente agli eredi non sarebbe ammessa per il caso di opposizione a decreto ingiuntivo, stante la tassativita della previsione di tale forma di notificazione. L’atto di opposizione avrebbe quindi dovuto essere notificato agli eredi personalmente e singolarmente, mediante consegna a ciascuno di essi di una copia dell’opposizione.

Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione degli artt. 645 e 303 cod. proc. civ., nonchè degli artt. 101, 102 e 110 c.p.c.. La notificazione dell’atto di opposizione, sostengono i ricorrenti, sarebbe stata comunque inesistente perchè eseguita non nell’ultimo domicilio del defunto, ma nel domicilio da questi eletto nella procedura monitoria.

Con il terzo motivo, le ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione degli artt. 645 e 303 cod. proc. civ., nonchè degli artt. 101, 102 e 110 c.p.c., dolendosi del fatto che il Giudice di pace abbia ritenuto esistente e rituale la notificazione effettuata impersonalmente e collettivamente non nei confronti degli eredi del creditore opposto presso il domicilio eletto, ma direttamente e personalmente al difensore del detto creditore.

Con il quarto motivo, le ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1453 e 2697 cod. civ., nonchè dell’art. 115 cod. proc. civ., dolendosi del fatto che il Giudice di pace abbia ritenuto che gli opposti avevano l’onere di provare l’effettività del loro credito, sicchè, essendo essi rimasti ingiustificatamente assenti dal processo, erano venuti meno al loro onere probatorio, il che ne determinava la soccombenza.

Con il quinto motivo, le ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione degli artt. 653 e 91 cod. proc. civ., nonchè omessa pronuncia sulla domanda proposta da esse ricorrenti, dolendosi sia del fatto che il Giudice di pace abbia revocato in toto il decreto ingiuntivo opposto, anzichè riconoscere il credito ammesso dallo stesso opponente di Euro 15,00; sia della condanna alle spese, giacchè ove fosse stato riconosciuto il debito dell’opponente, esse non sarebbero state totalmente soccombenti, sicchè nei loro confronti non avrebbe potuto essere emessa una condanna alla rifusione delle spese del giudizio.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Il Giudice di pace ha ritenuto applicabile l’art. 330 cod. proc. civ., il quale consente la notificazione dell’atto di impugnazione nei luoghi di cui al primo comma collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.

Siffatta soluzione non può essere condivisa per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, perchè, pur volendosi condividere l’affermazione, più volte ribadita da questa Corte, secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è assimilabile a quello di impugnazione (Cass., S.U., n. 97 69 del 2001; Cass. n. 2011 del 2002; Cass. n. 8165 del 2003; Cass. n. 20324 del 2006; Cass. n. 2907 del 2007), tuttavia ciò non può comportare l’applicazione in via analogica di una disposizione – l’art. 330 cod. proc. civ. – espressamente dettata per il giudizio di impugnazione e che presuppone la previa notificazione della sentenza ad opera della parte poi deceduta, laddove il giudizio introdotto con l’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., è un ordinario giudizio di cognizione di primo grado.

In secondo luogo, quand’anche si volesse ritenere che il richiamato orientamento possa indurre a ritenere applicabile la detta disposizione, ugualmente la conclusione non potrebbe essere quella della validità della notificazione eseguita agli eredi impersonalmente e collettivamente presso il domicilio eletto del creditore opposto. Nel caso di specie, infatti, come si desume dalla data di decesso del creditore opposto riferita dalle ricorrenti (15 marzo 2004) e quella di emissione del decreto ingiuntivo opposto (18 marzo 2004), il decesso del creditore si è verificato prima della notificazione del decreto ingiuntivo; con il che si sarebbe comunque al di fuori dell’ambito di applicabilità della citata disposizione che, giova ribadire, consente la notificazione dell’impugnazione impersonalmente e collettivamente agli eredi, anche nel domicilio eletto dal loro dante causa all’atto della notificazione della sentenza, ma nel caso in cui il decesso si verifichi dopo la detta notificazione.

La notificazione dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, avrebbe dovuto essere notificata o al creditore opposto, presso il domicilio eletto nel ricorso monitorio, nel caso in cui l’ingiunto non avesse avuto notizia del decesso in sede di notificazione del decreto ingiuntivo, ovvero agli eredi personalmente presso la residenza o il domicilio di ciascuno di essi.

L’esecuzione della notificazione agli eredi impersonalmente e collettivamente presso il domicilio eletto del defunto comporta dunque l’inammissibilità dell’opposizione.

In accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve quindi essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., con la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

La novità della questione giustifica la statuizione di compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione a decreto ingiuntivo. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2011

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