Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17204 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/07/2010, (ud. 23/04/2010, dep. 21/07/2010), n.17204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

BAIAMONTI 2, presso lo studio dell’avvocato BLASI PAOLO, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4332/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

31/05/07, depositata il 07/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera, di consiglio del

23/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito l’Avvocato Ugo Mancusi, (delega avvocato Paolo Blasi),

difensore della controricorrente che si riporta ai motivi scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che in riforma della decisione di primo grado, la Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 7 gennaio 2009, ha accolto la domanda di R.L., la quale aveva agito in giudizio nei confronti del Ministero della sanita’ per il riconoscimento del diritto all’indennizzo, previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1 per i danni irreversibili derivanti da epatiti post – trasfusionali, ed ha condannato l’appellato al pagamento dei ratei maturati dalla domanda amministrativa;

che per la cassazione della indicata sentenza il Ministero soccombente, ora con la denominazione di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ha proposto ricorso con due motivi;

che la R. ha resistito con controricorso;

che sussistendo i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, e’ stata redatta la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., poi notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale;

che il primo motivo, con il quale e’ denunciata la nullita’ della sentenza per mancanza della sottoscrizione del consigliere estensore, e’ manifestamente fondato, in quanto, come rilevato nella suddetta relazione, manca nella sentenza la sottoscrizione del consigliere estensore, omissione sulla quale anche la R. ha finito con il concordare in controricorso, laddove sostiene che il consigliere estensore, dopo aver apposto detta indicazione accanto a quella del presidente, ha pero’ dimenticato di firmare;

che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente sottolineato come l’omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice (o, nell’ipotesi di sentenza emessa da un giudice collegiale, da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 3) determina, qualora non risulti menzionato un impedimento del magistrato, la nullita’ assoluta ed insanabile della sentenza, rilevabile anche di ufficio (Cass. 31 ottobre 2005 n. 21193, 24 giugno 2004 n. 11739);

che data la rilevabilita’ di ufficio della nullita’ resta superata la questione posta dalla resistente circa la mancanza del quesito di diritto per il primo motivo;

che l’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 7, comma 1, lett. A, artt. 112, 114 e 123, del D.P.C.M. 26 maggio 2000, artt. 2 e 3, del D.P.C.M. 8 gennaio 2002, artt. 1, 2 e 4 e si deduce il difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda, da proporsi, ad avviso del Ministero, nei confronti della regione competente;

che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rimessione della causa al medesimo giudice, il quale viene investito del potere – dovere di riesaminare il merito della causa stessa e non puo’ limitarsi alla mera rinnovazione della sentenza (Cass. 14 febbraio 2006 n. 3161) e provvedera’ sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, alla stessa Corte di appello di Roma.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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