Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17204 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 16/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 16/06/2021), n.17204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1752-2020 proposto da:

D.N., domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO GIAMPA’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA

– UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CROTONE, in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA

DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 3411/2019 del TRIBUNALE di

CATANZARO, depositato il 13/11/2019 R.G.N. 1530/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. il Tribunale di Catanzaro, con decreto pubblicato in data 13 novembre 2019 ha respinto il ricorso proposto da D.N., nato in (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;

2. il Tribunale ha ritenuto che, a fondamento della domanda reiterata l’istante avesse posto la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e frequentazione di un corso di lingua italiana, senz’altro aggiungere rispetto alla, vicenda posta a fondamento dell’originaria domanda di protezione già giudicata non credibile; ha escluso che sussistessero le condizioni per riconoscere la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) in quanto, dalle informazioni di fonti internazionali specificamente indicate, non emergevano elementi per ritenere che “la “zona di provenienza del ricorrente sia in questo momento interessata da una situazione di violenza indiscriminata” circa la richiesta di protezione umanitaria, il Tribunale, dopo aver considerato che la mancata individualizzazione dei motivi umanitari non può essere surrogata dalla situazione generale del Paese” di origine, ha ritenuto non ravvisabile una situazione di vulnerabilità nell’istante, perchè “l’allegata situazione di sfruttamento lavorativo, pare del tutto in contraddizione con quella di persona integrata nel tessuto sociale” non integrando la stessa – secondo il Collegio – una situazione di specifica vulnerabilità tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria;

inoltre – si legge nella sentenza impugnata – “non è stata allegata in alcun modo la sussistenza di problemi di salute fisici e/o psichici riconducibili alla vicenda di sfruttamento, sui quali fondare l’esercizio del potere istruttorio del giudice”, per cui, il Collegio ha anche rigettato la richiesta di disporre una consulenza tecnica d’ufficio; infine si è ritenuto non rientrasse nella competenza del Tribunale, “il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 18 TUI, che è riservato alla valutazione del Questore”;

3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato, il soccombente con 3 motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello stato, al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati:

1.1. il primo denuncia violazione e falsa applicazione di legge ed omesso esercizio di poteri istruttori perchè il Tribunale – per delibare la domanda di protezione umanitaria – non avrebbe adeguatamente valutato le condizioni di salute dell’istante in relazione alla sua condizione di sfruttamento lavorativo, nonostante il CTU nominato proprio perchè erano stati rilevati “indici di sfruttamento lavorativo” avesse annotato che “desta particolare preoccupazione, la sua condizione di salute riconducibile al dolore allo stomaco”; si critica la decisione impugnata per aver negato una consulenza tecnica “al fine di valutare le condizioni di salute del richiedente sia dal punto di vista sia fisico che psichico”, nonostante il Collegio avesse il dovere di attivare i suoi poteri istruttori d’ufficio;

1.2. il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,7,14 e 17, per avere negato il Tribunale la protezione sussidiaria, ritenendo che il sud del (OMISSIS), ed in particolare la regione del (OMISSIS) fosse zona da ritenersi sicura per il rimpatrio, senza considerare le più recenti informazioni sul Paese di provenienza;

1.3. il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, dell’art. 8 CEDU, degli artt. 2 e 10 Cost., nonchè degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, comma 11 e art. 118 disp. att. c.p.c.; si critica il diniego di protezione umanitaria da parte del Tribunale, senza che fosse adeguatamente considerata la crisi umanitaria esistente in (OMISSIS) e la situazione di sfruttamento lavorativo subita dall’istante, da ritenere indice di vulnerabilità anche quale vittima di un reato; si censura altresì il decreto impugnato per aver affermato che non “rientra nella competenza di questo Tribunale il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 18 TUI che è riservato alla competenza del Questore”, nonostante la domanda di protezione internazionale fosse stata avanzata il 6 settembre 2017 ed essendo altresì “principio pacifico che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, ovvero quello per protezione sociale ex art. 18, e da ultimo, quello per sfruttamento lavorativo art. 22 TUI, comma 12 quater rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario, senza alcuna discrezionalità valutativa nè del Questore nè del Pubblico Ministero;

2. per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica deve essere esaminato prioritariamente il secondo motivo di ricorso, in quanto relativo al riconoscimento della protezione maggiore di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

la censura è inammissibile;

il Tribunale, citando fonti internazionali attendibili ed aggiornate (pag. 12 del decreto impugnato) ha accertato in fatto che nella regione di provenienza del richiedente non fosse in atto una situazione assimilabile a quella di un conflitto armato generatore di violenza indiscriminata; lo stabilire se tale accertamento sia corretto o meno è questione di fatto, come tale incensurabile in questa sede se, non evidenziando l’omesso esame di un fatto decisivo o la manifesta irrazionalità della decisione, censure neanche prospettate dall’odierno ricorrente (di recente: Cass. n. 6897 del 2020); in realtà chi ricorre si limita a prospettare una diversa valutazione della situazione della regione di provenienza, con una censura che attiene chiaramente ad una quaestio facti che non può essere rieseminata innanzi alla Corte di legittimità, perchè si esprime un mero dissenso valutativo delle risultanze di causa e si invoca, nella sostanza, un diverso apprezzamento di merito delle stesse (da ultimo, tra molte, v. Cass. n. 2563 del 2020);

3. il primo ed il terzo motivo, scrutinabili per connessione in quanto relativi al diniego della protezione umanitaria, sono fondati nei sensi espressi dalla motivazione che segue;

3.1. per costante orientamento di questa Corte, nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, qui applicabile ratione temporis (SS.UU. n. 29459 del 2019 e Cass. n. 4890 del 2019), il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, configurato come misura atipica e, residuale, deve essere frutto di valutazione autonoma caso per caso, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario considerare la specificità della condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente, da valutare anche in relazione alla sua situazione psico-fisica attuale e al contesto culturale e sociale di riferimento (vedi: Cass. n. 28990 del 2018, Cass. n. 13088 del 2019 e, più di recente, Cass. n. 23898 del 2020, ai fini del rilascio del Permesso di soggiorno “per casi speciali” in caso di problematiche connesse allo stato di salute del richiedente);

invero il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 11, lett. h) bis – come modificato ad opera del D.Lgs. n. 142 del 2015 – definisce la categoria di “persone includendovi espressamente coloro che sono “affette da gravi malattie o da disturbi mentali” (cfr. Cass. n. 18541 del 2019);

in detto quadro normativo la vulnerabilità del richiedente può anche essere dunque, la conseguenza di un’esposizione seria alla lesione del diritto alla salute, nè tale primario diritto della persona può trovare esclusivamente tutela nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 36 (Ingresso e soggiorno per cure mediche) in quanto la ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini strani al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità, come il fondamentale diritto alla salute in caso di patologie gravi, e al contempo di essere posti nella condizione di integrarsi nel Paese ospitante anche attraverso lo svolgimento di un’attività lavorativa (Cass. n. 2558 del 2020);

3.2. la condizione di vulnerabilità per motivi di salute richiede, falla luce della giurisprudenza unionale (CGUE, 24 aprile 2018, in causa C-353/16), l’accertamento della gravità della patologia, la necessità ed urgenza delle cure nonchè la presenza di gravi carenze del sistema sanitario del Paese di provenienza (Cass. n. 17118 del 2020); a tal fine il giudice che procede deve verificare, in base ai documenti acquisiti ed eventualmente anche con approfondimenti istruttori, officiosi, non solo l’esistenza e la gravità della malattia ma anche se il servizio sanitario del Paese di provenienza sia in grado di fornire al richiedente cure adeguate (cfr. Cass. n. 13257 del 2020); trattasi, infatti, di una situazione di vulnerabilità normativamente tipizzata che impone all’organo giudicante un’attenta e dettagliata disamina dei rischi eventualmente configurabili a carico del ricorrente in caso di rimpatrio (in termini, Cass. n. 15322 del 2020);

se, dunque, la concessione della protezione umanitaria per la tutela di situazioni di vulnerabilità consistenti in seri motivi di salute presuppone che il richiedente fornisca adeguate allegazioni di elementi idonei ad integrarne i presupposti di legge, non limitandosi a prospettare solo proprie difficoltà di stampo economico (vedi, per tutte: Cass. n. 4455 del 2018 e Cass. n. 3681 del 2019), va sottolineato come le Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 32044 del 2018) abbiano ribadito: “per effetto della normativa di origine UE, il giudice (al pari dell’autorità amministrativa) è tenuto a svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda di protezione, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile (vedi per tutte: Cass. SU 17 novembre 2008, n. 27310; Cass. 10 maggio 2011, n., 10202; Cass. 6 febbraio 2018, n. 2875). Ciò significa che il giudice deve verificare, in piena autonomia, l’esistenza dei requisiti per il riconoscimento del titolo di soggiorno, senza essere vincolato da valutazioni di tipo tecnico svolte in altra sede ed è anche tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per sopperire alla mancanza di simili valutazioni (che, ovviamente, può anche effettuare direttamente). Infatti, l’oggetto del giudizio in tema di protezione internazionale non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, che deve essere comunque esaminato nel Merito dal giudice (Cass. 22 marzo 2017, n. 7385; Cass. 3 settembre 2014, n. 18632)”.

3.3. pertanto, nella specie, il Tribunale non poteva trincerarsi dietro la mancanza di originaria allegazione nella domanda di problemi di salute, per negare ogni approfondimento istruttorio, tanto più che la questione era stata segnalata da un consulente nominato proprio dal Collegio e la valutazione del diritto alla protezione va effettuata avuto riguardo al momento della decisione; tale modus operandi integra una violazione del dovere di cooperazione istruttoria facente capo all’autorità giudiziaria perchè era compito del giudice di merito verificare le condizioni soggettive del richiedente in relazione alle condizioni di salute manifestate e, quindi, accertarsi che nel paese di origine potesse godere di cure efficaci (cfr. Cass. n. 15322 del 2020);

3.4. all’uopo deve aggiungersi che nel decreto impugnato non è stata neanche adeguatamente valutata la condizione soggettiva di vulnerabilità del richiedente sotto il profilo dell’assoggettamento a forme di sfruttamento lavorativo, pur emergenti dagli atti di causa per iniziativa del medesimo Collegio giudicante;

secondo il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12 quater, “Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12 bis è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel Procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6”; questa Corte (Cass. n. 7845 del 2019), ha osservato come la norma in esame richiami – al fine di consentire la “protezione” determinata dal rilascio di un permesso di soggiorno (di cui al D.Lgs. 286 del 1998, art. 5, comma 6) -, quali presupposti applicativi, sia la presentazione della denuncia nei confronti del datore di lavoro sia la “cooperazione” del denunciante nel corso del procedimento penale, apertosi con la denuncia stessa, ravvisando la ratio della peculiare protezione accordata nell’esigenza processuale di assicurare un titolo di soggiorno allo straniero per il tempo necessario alla celebrazione del processo nascente dalla presentazione della denuncia per cui il giudice investito dell’accertamento dei presupposti applicativi della sopra indicata protezione per ragioni di giustizia non deve arrestare il suo esame al solo scrutinio del contenuto della denuncia, ma deve, al contrario, estenderlo anche al comportamento coevo e successivo tenuto dal denunciante;

tuttavia non può negarsi che, anche laddove non siano riscontrabili i presupposti applicativi di cui al D.Lgs. n. 285 del 1998, art. 22, comma 12 quater, forme di sfruttamento lavorativo – in relazione alle condizioni in cui si sviluppano, normalmente caratterizzate da forte precarietà, da isolamento ambientale e sociale, da scarsa regolazione del lavoro e conseguente sovraccarico anchè emotivo, da estrema dipendenza dal datore di lavoro, fino a forme di coazione servile – possano gravemente incidere sul quadro psicologico dello straniero che richiede protezione, generando finanche disturbi mentali che vanno adeguatamente valutati allo scopo di compiutamente esprimere il giudizio personalistico di vulnerabilità soggettiva necessario per concedere o negare” il permesso per motivi umanitari;

4. conclusivamente, dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, vanno accolti il primo ed il terzo nei sensi espressi dalla motivazione che precede, con cassazione del provvedimento impugnato in relazione ad essi e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto stabilito, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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