Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17204 del 12/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 12/07/2017, (ud. 23/02/2017, dep.12/07/2017),  n. 17204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10819-2016 proposto da:

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE, P.I. (OMISSIS), in persona del Commissario

prefettizio, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato TATONE

NICOLA;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 82/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 29/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. PELLECCHIA

ANTONELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2008 P.G., titolare dell’omonima ditta artigiana per la produzione di prodotti caseari, convenne in giudizio il Comune di Gioia del Colle per sentirlo condannare al risarcimento dei danni riportati dai suoi macchinari e dai prodotti caseari depositati in azienda a seguito di un disastroso allagamento di acque piovane confluite nel suo opificio durante la notte del (OMISSIS). Il Comune si costituì negando che l’allagamento fosse dipeso da uno scorretto convogliamento delle acque meteoriche nel sistema fognario cittadino, e addebitandolo piuttosto dall’assoluta eccezionalità della precipitazione avutasi in quella circostanza.

Il Tribunale di Bari, sezione di Modugno, rigettò la domanda attorea, in quanto, pur concludendo per la responsabilità risarcitoria del Comune, ritenne che non fosse stata fornita alcuna prova dei danni riportati, nè per i macchinari, nè per il prodotto caseario ammalorato.

2. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 82 del 29 gennaio 2016, in accoglimento dell’appello proposto dal P., ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado ed ha condannato il Comune di Gioia del Colle al risarcimento di Euro 72.600,00 in favore dell’appellante ma solo per il danno riportato al prodotto caseario.

3. Avverso tale pronunzia il Comune di Gioia del Colle propone ricorso in Cassazione con un motivo.

3.1. L’intimato P.G. non svolge attività difensiva.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

4.1. Il collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta soltanto in parte.

6. Con il primo ed unico motivo, il ricorrente si duole da un lato della nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e dall’altro della violazione dell’art. 115 c.p.c., artt. 1223,2051,2056 e 2697 c.c..

Lamenta che il giudice del merito ha ritenuto di dover fare ricorso, per liquidare il risarcimento del danno per il prodotto caseario, ai mercuriali per sopperire alle inadempienze della parte che non ha fornito la prova nè sull’an nè sul quantum debeatur.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Per quanto riguarda la prima parte del motivo il Comune assume sostanzialmente la contraddittorietà della sentenza. La critica è non solo eccentrica rispetto all’art. 360 c.p.c., n. 5, ma non si correla neanche con la motivazione della sentenza e per questo motivo è inammissibile (Cass. n. 359/2005). Infatti la sentenza ha esaminato il fatto asseritamene omesso, ossia la circostanza che il Comune aveva constatato l’ammaloramento di 150 quintali di prodotto caseario, e l’ha poi posto a confronto con la fattura rilasciata da chi aveva smaltito la ricotta ammalorata (cfr. sentenza pag. 3 punti a) b) e c)).

Anche la seconda parte del motivo, quello ai sensi dell’art. 115 c.p.c., per erronea applicazione del notorio, è inammissibile. Infatti i precedenti evocati dal ricorrente non sono pertinenti. Che le mercuriali siano listini che per la loro ufficialità possono eventualmente considerarsi “notorio” non è discutibile, anche se non è predicabile che il giudice debba conoscerle. Se le conosce le può, però, applicare in quanto risultano meri dati applicabili senza particolari cognizione tecniche. E, dunque, la Corte territoriale lo ha fatto legittimamente.

E comunque è principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne l’attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011).

Pertanto, ai sensi degli artt. 380 – bis e 385 c.p.c., la Corte rigetta il ricorso. Non occorre disporre sulle spese in considerazione del fatto che l’intimato non ha svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA