Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17203 del 18/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/08/2020, (ud. 20/06/2019, dep. 18/08/2020), n.17203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16907-2018 proposto da:

A.G., + ALTRI OMESSI, – Tutti facenti parte del R.G. N.

3083/201, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO BAIAMONTI,

4, presso lo studio dell’avvocato ANDREA LIPPI, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto n. 2844/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 15/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato dinanzi alla Corte di appello di Perugia A.G., + ALTRI OMESSI chiedevano, ai sensi della L. n. 89 del 2001, la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dell’indennizzo per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo introdotto dinanzi al TAR Lazio in data 26.10.1995, ancora pendente.

Con decreto del 15.12.2016, la Corte territoriale dichiarava improponibile la domanda ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 (come modificato dalla L. di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, con decorrenza dal 16 settembre 2010), per essere stata la domanda di indennizzo proposta senza che nel giudizio amministrativo presupposto fosse stata formulata istanza di prelievo.

Avverso il decreto della Corte di appello di Perugia, i ricorrenti propongono ricorso per cassazione, fondato su due motivi.

E’ rimasto intimato il Ministero dell’economia e delle finanze.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per essere fondato il primo motivo, assorbito il secondo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:

– con il primo motivo i ricorrenti deducono la questione di legittimità costituzionale del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, nella parte in cui subordina la possibilità di domanda di equa riparazione alla presentazione di istanza di prelievo. Peraltro – proseguono i ricorrenti – nella specie l’istanza di prelievo era stata presentata in data 13.11.1995, per cui non doveva ravvisarsi alcun motivo di inammissibilità.

Il motivo è fondato.

Occorre, invero, rilevare che la Corte costituzionale, medio tempore, con sentenza n. 34 del 6 marzo 2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2 (“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”), convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, all. 4, art. 3, comma 23 (“Attuazione della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 44, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”) e dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195, art. 1, comma 3, lett. a), n. 6, (“Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 44, comma 4”).

Con tale sentenza la Corte delle leggi ha stabilito che la presentazione dell’istanza di prelievo, disciplinata dall’art. 71 c.p.a., comma 2, non può essere considerata una condizione necessaria per richiedere l’indennizzo ex L. n. 89 del 2001, potendo rilevare ai soli fini della quantificazione dello stesso. Come, infatti, chiarito dalla Corte “l’istanza di prelievo, cui fa riferimento al D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 (prima della rimodulazione, come rimedio preventivo, operatane dalla L. n. 208 del 2015), non costituisce un adempimento necessario ma una mera facoltà del ricorrente (ex art. 71 c.p.a., comma 2, la parte “può” segnalare al giudice l’urgenza del ricorso), con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera “prenotazione della decisione” (che può comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio), risolvendosi in un adempimento formale, rispetto alla cui violazione la non ragionevole e non proporzionata sanzione di improponibilità della domanda di indennizzo risulta non in sintonia nè con l’obiettivo del contenimento della durata del processo nè con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata”.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso, che verte su questione pregiudiziale rispetto alla seconda censura (con la quale viene denunciato l’omesso esame di un fatto rappresentato dalla circostanza che nella specie si trattava di una riassunzione di un precedente processo), ne determina l’assorbimento.

Il decreto impugnato va cassato, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Perugia, che dovrà decidere tenendo conto che il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2 – per effetto della dichiarata incostituzionalità – è stato cancellato dall’ordinamento giuridico con effetto retroattivo.

Il giudice del rinvio provvederà a regolare anche le spese relative al presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. Un. 11915 del 2014).

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, a diversa Sezione della Corte di appello di Perugia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2020

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