Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17203 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 16/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 16/06/2021), n.17203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1718-2020 proposto da:

J.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO SASSI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO, SEZ. DI

CAMPOBASSO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 227/2019 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 17/06/2019 R.G.N. 340/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza pubblicata il 17 giugno 2019 ha respinto l’appello proposto da J.M., proveniente dal (OMISSIS), avverso l’ordinanza del locale Tribunale con cui gli era stata, riconosciuta la protezione umanitaria ma gli era stato negato sia lo status di rifugiato sia la protezione sussidiaria;

2. la Corte ha confermato il giudizio espresso dalla Commissione territoriale e ribadito dal Tribunale avuto riguardo alla inattendibilità del racconto fornito dall’istante che ha narrato di essere fuggito dal Paese di origine per timore di essere arrestato per la partecipazione ad una manifestazione politica; ha escluso altresì l’esistenza in (OMISSIS) di situazioni di “violenza indiscriminata”, ai fini del riconoscimento della richiesta di protezione sussidiaria;

3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente con unico motivo; il Ministero dell’Interno non ha svolto attimità difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il motivo di ricorso denuncia: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,9,14 e art. 27, comma 1 bis e successive modifiche, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), e artt. 3, 5, 7, 14, art. 16, comma 1, lett. b) e art. 19 ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione esistente in (OMISSIS) sulla base dalla documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria. Mancanza totale di motivazione”; in sintesi si sostiene che “tutto il (OMISSIS) è interessato da una situazione di estrema insicurezza politica e sociale che si riverbera sull’incolumità personale dei suoi abitanti”; 2. il motivo è inammissibile, così come già statuito da questa Corte rispetto a censura analogamente formulata dallo stesso difensore (v. da ultimo Cass. n. 2959 del 2021 e Cass. n. 1522 del 2021; Cass. n. 2819 del 2021);

infatti le doglianze sviluppate nel motivo di ricorso in esame investono sostanzialmente, il complessivo governo del materiale istruttorio (quanto alla sussistenza, o meno, della prova dei presupposti per la invocata protezione internazionale), senza assolutamente considerare che, da un lato, la denuncia di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ivi formalmente proposte, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SS.UU. n. 10313 del 2006), o none potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 e Cass., SS.UU, n. 34476 del 2019); dall’altro, che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel testo, modificato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis), riguarda un vizio Specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr. ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017);

3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese in difetto di attività difensiva del Ministero intimato;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA